Il processo contro il provvedimento Adm si ferma con l’apertura della procedura concorsuale a carico dell’operatore.
Si ferma davanti al Tar Lazio il contenzioso sulla decadenza di una concessione per il gioco del bingo. Con un’ordinanza pubblicata il 5 ottobre, la Sezione Quarta Ter ha dato atto dell’interruzione del processo avviato da una società contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in conseguenza dell’apertura della liquidazione giudiziale a carico della ricorrente.
Il ricorso era stato presentato contro il provvedimento del 9 dicembre 2025 con cui la Direzione Giochi dell’Adm, tramite l’Ufficio Bingo, aveva disposto la decadenza della convenzione di concessione in proroga. Gli atti impugnati comprendevano anche la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, datata 2 settembre 2025, la nota con cui l’Agenzia aveva comunicato l’incameramento parziale del deposito cauzionale e quella con cui era stata contestata la mancata trasmissione del bilancio di esercizio 2024, oltre al verbale di sopralluogo del 15 ottobre 2025 e ad altre note dell’amministrazione.
A determinare lo stop, come si legge nell’ordinanza, è stato il deposito in giudizio, il 10 settembre 2026, della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione XIV Civile, con cui all’esito della camera di consiglio del 22 aprile 2026 era stata dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società. Il collegio ha quindi ritenuto di dover prendere atto dell’interruzione, richiamando il codice della crisi d’impresa, l’articolo 79 del codice del processo amministrativo e le norme del codice di procedura civile sull’interruzione del processo.
Il Tar non è entrato nel merito della vicenda, e dunque la legittimità del provvedimento di decadenza resta per ora non esaminata. Il giudizio potrà essere proseguito o riassunto ai sensi dell’articolo 80, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo, con il termine che decorre dalla comunicazione da parte della segreteria dell’avvenuta pronuncia di interruzione. Il collegio ha infine stabilito che non vi è luogo a provvedere sulle spese







