Il Real Decreto 813/2026 impone nuovi controlli agli operatori di gioco, che avranno sei mesi per adeguarsi.
Il governo spagnolo aggiorna le regole antiriciclaggio e interviene direttamente sul settore del gioco online. Per gli operatori attivi in Spagna arriva l’obbligo di verificare che il titolare del mezzo di pagamento usato per depositi e prelievi coincida con il titolare del conto di gioco. La misura è contenuta in un più ampio decreto che modifica diverse norme del sistema finanziario e che recepisce in parte la normativa europea in materia di prevenzione del riciclaggio.
Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri il 6 ottobre e firmato il giorno successivo, è stato pubblicato sul Boletín Oficial del Estado dell’8 ottobre con il titolo di Real Decreto 813/2026. Entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione, quindi il 28 ottobre 2026. Il testo recepisce solo parzialmente la direttiva europea 2024/1640 e si colloca nella fase che precede la valutazione reciproca del Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi) sulla Spagna, in programma proprio nel 2026.
Per il comparto del gioco la novità principale è nell’articolo 21 del regolamento della legge 10/2010. Nell’identificazione a distanza dei giocatori, oltre ai requisiti già previsti, gli operatori dovranno accertare che chi usa un determinato mezzo di pagamento sia lo stesso intestatario dell’account. Il governo spiega di voler evitare gli effetti indesiderati prodotti dalla disciplina finora in vigore.
Per l’adeguamento è previsto un periodo transitorio di sei mesi, che scatta con l’entrata in vigore del decreto e dovrebbe quindi esaurirsi verso la fine di aprile 2027. Gli stessi sei mesi valgono per gli operatori, chiamati ad aggiornare i propri sistemi tecnici. I giocatori già registrati prima dell’obbligo potranno continuare a versare fondi con i metodi già impostati e a partecipare ai giochi, ma non potranno prelevare le vincite fino a quando la verifica non sarà completata.
Se alla scadenza dei sei mesi la verifica non risulterà effettuata, l’operatore dovrà risolvere unilateralmente il contratto con il giocatore e informarne la Dirección General de Ordenación del Juego. In questi casi andranno restituiti i saldi presenti sul conto, comprese le vincite rimaste non pagate durante la fase transitoria, fermi restando gli altri obblighi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
Il decreto tocca anche altri ambiti che riguardano gli operatori, a partire dall’identificazione dei clienti. Diventa possibile usare la versione digitale del documento nazionale di identità, con un regime transitorio di diciotto mesi per i mezzi di identificazione elettronica. I sistemi di verifica a distanza dovranno inoltre rispettare i requisiti minimi fissati dalle autorizzazioni generali del Servizio esecutivo della Commissione per la prevenzione del riciclaggio. Tra le modifiche generali compaiono l’obbligo di identificazione per le operazioni effettuate presso gli sportelli automatici di criptovalute, l’obbligo per i soggetti tenuti al rispetto delle norme di adottare politiche scritte anche sulle sanzioni e sulle contromisure finanziarie internazionali, e un’analisi del rischio interno che dovrà tenere conto dei rischi nazionali e sovranazionali.
Il testo riorganizza anche l’architettura istituzionale della prevenzione. Il direttore del Servizio esecutivo avrà un mandato di sei anni non rinnovabile, con cause di cessazione definite, mentre al servizio potranno essere distaccati funzionari delle polizie autonome, di altre amministrazioni statali e del personale del Centro nazionale di intelligence. Il Comitato di intelligence finanziaria sarà responsabile dell’analisi nazionale dei rischi, che dovrà essere aggiornata almeno ogni quattro anni. Nuove regole riguardano inoltre notai, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro.
Fuori dal perimetro dell’antiriciclaggio, il decreto interviene su altri settori finanziari. Si estendono i mezzi di pagamento utilizzabili dalle pubbliche amministrazioni, con l’inclusione della carta bancaria, e si innalza dall’1 al 3 per cento la soglia di notifica degli acquisti significativi di azioni durante un’offerta pubblica di acquisto. Cambiano poi le regole su fondo di garanzia dei depositi, fondo di risoluzione nazionale, vigilanza della Consob spagnola (Cnmv) sulle imprese di investimento e accesso ai conti di pagamento di base gratuiti per persone in situazione di vulnerabilità. Viene infine facilitata la quotazione contemporanea di titoli spagnoli su mercati extra Ue, mantenendo in Spagna il registro principale dell’emissione.







