Stabilità 2015, la Corte dei Conti: ‘Mancato versamento quota da gestori slot non è danno erariale’

La Corte dei Conti che il mancato versamento della quota prevista dalla legge di Stabilità per il 2015 configuri il danno erariale.

 

La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, ha respinto con sentenza l’appello della Procura regionale del Lazio, confermando la decisione di primo grado che aveva escluso la responsabilità amministrativa dell’ex amministratore unico e liquidatore di una società di gioco per il mancato versamento di 19.459,23 euro, relativi alla cosiddetta quota della Legge di Stabilità 2015.

Il punto centrale della sentenza è la distinzione tra le somme raccolte attraverso le giocate e il maggior prelievo straordinario introdotto dalla Legge n. 190/2014. Secondo i giudici, la quota contestata non riguarda denaro incassato dai giocatori e successivamente non riversato al concessionario, bensì una riduzione dei compensi spettanti agli operatori della filiera del gioco.

La Corte ha condiviso la ricostruzione del giudice di primo grado, ritenendo che le somme contestate “non riguardano le giocate acquisite presso le slot machines […] poi non riversate al concessionario per il successivo versamento all’Agenzia, bensì afferiscono al compenso spettante e alla misura dello stesso dal concessionario al suo gestore”.

Di conseguenza, il mancato pagamento della quota da parte del gestore non determina, di per sé, un danno erariale direttamente imputabile a quest’ultimo. La controversia riguarda infatti il rapporto economico tra concessionario e gestore, non un’omissione nel riversamento di somme direttamente destinate all’Erario.

La Corte ha sottolineato che la quota straordinaria della Legge di Stabilità 2015 non può essere assimilata al Prelievo erariale unico, che grava sulle giocate e per il quale sussiste invece una chiara rilevanza erariale.

La sentenza precisa che, nel caso del Preu, “non v’è dubbio circa la configurabilità di un danno erariale”.

I giudici hanno quindi criticato l’orientamento di alcune precedenti pronunce che avevano accomunato il mancato versamento della quota straordinaria all’omesso riversamento del Preu, evidenziando la presenza di “elementi di assoluta distinzione tra le due ipotesi”.

La disciplina richiamata in alcuni di quei precedenti, osserva la Corte, riguardava infatti specificamente il regime del Preu e non poteva essere automaticamente estesa al maggior prelievo previsto dalla Legge n. 190/2014.

A sostegno della propria conclusione, il Collegio richiama l’articolo 1, comma 921, della legge n. 208/2015, che ha introdotto una norma di interpretazione autentica della disciplina del prelievo straordinario.

In base a tale disposizione, il gestore non era tenuto a versare al concessionario l’intero compenso per ottenerne successivamente la restituzione della quota dovuta, ma soltanto l’importo corrispondente al prelievo applicabile.

La Corte riconduce dunque la questione a “una partita di dare e avere col concessionario, sebbene per effetto di un ‘prezzo’ legislativamente imposto“.

Questo passaggio è determinante: l’origine legislativa dell’obbligo economico non è sufficiente, da sola, a trasformare il mancato pagamento tra operatori privati in un danno diretto alle finanze pubbliche.

Il procedimento aveva avuto origine da un’indagine penale relativa al mancato riversamento, nel periodo febbraio 2015-maggio 2016, di somme derivanti dalla raccolta delle giocate tramite apparecchi Awp per conto di un concessionario.

L’importo complessivo contestato era pari a 26.971,35 euro, così suddiviso: 7.494,62 euro a titolo di Preu versati all’Erario dal concessionario; 19.459,23 euro relativi alla quota del maggior prelievo previsto dalla Legge di Stabilità 2015, oggetto dell’azione contabile.

La Procura regionale aveva sostenuto che il gestore, in quanto incaricato della raccolta del gioco e agente contabile di fatto, dovesse rispondere direttamente nei confronti dell’Erario. La Corte ha respinto l’appello, ritenendo decisiva la natura della somma richiesta e la sua riferibilità al rapporto economico tra concessionario e gestore.

La Corte ha evidenziato che la questione presentava profili di novità, trattandosi, per quanto risultava al Collegio, della prima pronuncia resa in secondo grado su questa specifica materia.

La novità ha inciso anche sulla regolazione delle spese: pur applicando il principio della soccombenza, i giudici le hanno compensate per metà. La somma liquidata a favore dell’appellato è stata fissata in 1.500 euro, oltre agli accessori di legge, con oneri a carico dell’Adm.