Il Tar di Brescia accoglie le misure cautelari chieste da un bar di Trescore Balneario cui era stata revocata la licenza per l’installazione di Vlt.
Con un decreto, il Tar di Brescia ha accolto la domanda cautelare monocratica presentata da una società, rappresentata dagli avvocati Luca Giacobbe e Livio Sannino, disponendo la sospensione dei provvedimenti impugnati e consentendo la ripresa sia dell’attività di gioco sia dell’attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande in un una sala da gioco situata nel comune di Trascore Baleario, in provincia di Bergamo.
Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi raccolti dalla Polizia Locale non fossero sufficienti a giustificare la revoca della licenza per l’installazione di apparecchi Vlt da parte della Questura di Bergamo. In particolare, la prevalenza degli avventori del bar in una determinata fascia oraria non dimostra, di per sé, che l’attività di somministrazione abbia assunto un ruolo principale o sia utilizzata per dissimulare la sala da gioco.
Il decreto dispone inoltre il rinvio della trattazione della fase cautelare alla camera di consiglio dell’11 novembre 2026.
Il passaggio conclusivo è esplicito: “Sussistono i presupposti per sospendere i provvedimenti impugnati, allo scopo di consentire la ripresa sia dell’attività ludica sia dell’attività di somministrazione”.
La Questura aveva fondato la revoca della licenza sui verbali di ispezione del 19 giugno e del 14 luglio 2026, dai quali risultava che, nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 7:30, il bar era frequentato da un numero di clienti superiore a quello degli avventori della sala da gioco, i cui apparecchi risultavano inutilizzati.
Il Tar ha ritenuto che tale circostanza non costituisca, da sola, un elemento indicativo dell’inversione del rapporto tra attività principale e attività accessoria.
Il decreto afferma infatti: “Non ha quindi alcun valore sintomatico il fatto che in una determinata fascia oraria il bar sia più affollato della sala da gioco, e anzi appare normale che nella prima parte della mattinata prevalgano gli avventori del bar”.
Un ulteriore elemento considerato dal Tar riguarda l’assenza di una disciplina comunale che regolamenti gli orari di apertura e chiusura delle sale da gioco.
Secondo il Tar, tale circostanza esclude, nel caso esaminato, il presupposto per ipotizzare che il bar venga utilizzato per eludere gli obblighi di disattivazione degli apparecchi Awp e Vlt durante determinate fasce orarie.
Il decreto precisa dunque che “non essendovi una disciplina comunale sugli orari di apertura e chiusura della sala da gioco, manca lo stesso presupposto per ipotizzare che il bar venga utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di disattivazione degli apparecchi Awp e Vlt in determinate fasce orarie”.
Il Tar evidenzia inoltre che un’eventuale regolamentazione potrebbe distinguere gli orari di funzionamento degli apparecchi da quelli dell’attività di somministrazione, consentendo una gestione più flessibile dell’esercizio.
Il Tribunale non esclude che l’attività di somministrazione debba rimanere accessoria rispetto a quella di gioco, in assenza di un titolo autonomo che ne legittimi l’esercizio indipendente.
Tuttavia, ritiene che l’eventuale inversione del rapporto tra le due attività debba essere dimostrata attraverso una valutazione articolata, che tenga conto di diversi elementi, compreso il confronto tra i rispettivi fatturati.
Il decreto chiarisce in proposito: “La dimostrazione del rovesciamento del rapporto di accessorietà richiede una valutazione sotto diversi profili, tra cui la comparazione dei fatturati”.
Ne consegue che la sola prevalenza numerica dei clienti del bar in una determinata fascia oraria non è sufficiente a dimostrare che l’attività accessoria sia diventata quella principale.
Inoltre, non è stata dimostrata la dissimulazione della sala da gioco.
A tale proposito, La Questura aveva ipotizzato che l’attività di somministrazione fosse utilizzata strumentalmente per occultare la presenza della sala da gioco e favorire l’accesso al gioco da parte di minori o soggetti fragili, in violazione delle finalità di tutela sottese alla normativa di settore.
Ma il Tar ha ritenuto che una simile contestazione richiedesse elementi probatori più specifici. In particolare, il decreto osserva che sarebbe stato necessario dimostrare sia il coinvolgimento concreto di minori o altri soggetti fragili, sia l’assenza di adeguata segnalazione o separazione dei locali.
In proposito, si legge: “Una motivazione impostata in questo modo richiederebbe la presenza di almeno due elementi: da un lato, la dimostrazione che in più occasioni minori o altri soggetti fragili si sono spostati nella sala da gioco, e dall’altro che la sala da gioco non era segnalata né separata fisicamente dal locale di somministrazione”.
Nel caso specifico, la Polizia Locale si era limitata a rilevare il numero degli avventori del bar e la contemporanea inutilizzazione della sala da gioco, senza documentare gli ulteriori elementi indicati dal Tar.
Il Tribunale ha inoltre valorizzato la documentazione prodotta dalle ricorrenti, dalla quale risultava che la sala da gioco fosse adeguatamente segnalata all’esterno e che la distribuzione degli spazi interni apparisse idonea a distinguere le due attività.
Il decreto rileva quindi che “le planimetrie allegate al ricorso sembrano dimostrare un’effettiva separazione e specializzazione dei locali, che potrebbe essere accentuata attraverso apposita segnaletica, eventualmente prescritta dalla Questura”.
Questa valutazione suggerisce che eventuali criticità organizzative possano essere affrontate attraverso prescrizioni specifiche, anziché mediante la revoca della licenza, qualora tali misure risultino adeguate a garantire il rispetto della normativa.
Dalla motivazione emerge un criterio di particolare rilievo: la revoca della licenza non può fondarsi esclusivamente sulla prevalenza degli avventori del bar rispetto a quelli della sala da gioco in una determinata fascia oraria, né su un’ipotesi di dissimulazione priva di riscontri concreti.
L’Amministrazione è chiamata a valutare complessivamente il rapporto tra attività principale e accessoria, le caratteristiche dei locali, la loro segnalazione e gli elementi effettivamente raccolti in sede ispettiva.
Assume rilievo anche il principio di proporzionalità, nella misura in cui eventuali esigenze di maggiore separazione o riconoscibilità degli ambienti potrebbero essere affrontate attraverso prescrizioni conformative, anziché con la misura più incisiva della revoca.
Il Tar ha dunque disposto l’accoglimento dell’istanza cautelare monocratica, con sospensione dei provvedimenti impugnati; la ripresa dell’attività ludica e di somministrazione, secondo quanto precisato nella motivazione; il rinvio alla camera di consiglio dell’11 novembre 2026 per il prosieguo della fase cautelare.
È importante precisare che si tratta di un decreto cautelare: la decisione sospende provvisoriamente gli effetti dei provvedimenti contestati, ma non costituisce ancora una pronuncia definitiva sul ricorso e sulla legittimità della revoca. Se ne riparla dunque l’11 novembre.
foto di Wesley Tingey Law Firm su Unsplash







