La Quarta Ter riduce al minimo edittale le penali comminate a un concessionario per i livelli di servizio 2015-2016.
Il Tar Lazio torna a pronunciarsi sulle penali applicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai concessionari della rete telematica del gioco pubblico per il mancato rispetto dei livelli di servizio, e lo fa con una doppia sentenza depositata lo stesso giorno, la n. 14613/2026 e la n. 14614/2026, che riguardano lo stesso operatore e affrontano la medesima questione di fondo con esiti sostanzialmente convergenti. La Sezione Quarta Ter, ha accolto parzialmente entrambi i ricorsi, annullando i provvedimenti sanzionatori e imponendo ad Adm di ricalcolare gli importi al minimo edittale previsto dalla convenzione di concessione.
Le due vicende nascono da procedimenti paralleli avviati da Adm nel maggio 2024 per presunte violazioni dei livelli di servizio relativi agli apparecchi Awp e Vlt, risalenti addirittura al biennio 2015-2016. Nel primo caso la penale, originariamente di oltre 292 mila euro, era stata ridotta in sede di contraddittorio a 289.443 euro; nel secondo, da 125 mila euro circa a 122.194 euro. In entrambe le occasioni la società ha deciso di rivolgersi al Tar, contestando sia il provvedimento finale sia la determinazione direttoriale Adm del 16 marzo 2021, con cui erano stati fissati i criteri generali di quantificazione delle penali.
L’argomento più ambizioso della difesa, comune a entrambi i ricorsi, puntava a smontare l’intero impianto sanzionatorio, sostenendo che le penali dovessero essere trattate come vere e proprie sanzioni amministrative, con tutte le garanzie previste dalla legge 689/1981, dalla necessità di provare la colpa alla tempestività della contestazione. Su questo punto il Tar è stato netto in entrambe le pronunce, richiamando un orientamento già consolidato e avallato dal Consiglio di Stato: le penali non puniscono un illecito amministrativo, ma rappresentano il prezzo pattuito in anticipo per un inadempimento contrattuale, sul modello della clausola penale disciplinata dall’articolo 1382 del codice civile. Un inquadramento che chiude la porta alla maggior parte delle censure fondate sui principi propri del diritto sanzionatorio, comprese quelle sull’irretroattività dei criteri applicativi e sulla presunta tardività della contestazione.
Dove entrambi i ricorsi trovano invece accoglimento è sul terreno della proporzionalità. I giudici riconoscono che gli importi calcolati da Adm risultano sproporzionati rispetto alle circostanze concrete, per due ordini di ragioni comuni a entrambe le vicende: il notevole lasso di tempo trascorso, quasi un decennio, tra le violazioni contestate e la loro effettiva sanzione, e l’applicazione retroattiva dei criteri di quantificazione fissati solo nel 2021, che non avrebbe consentito al concessionario di conoscere in anticipo le conseguenze economiche del proprio operato. Esercitando direttamente il potere di riduzione previsto dall’articolo 1384 del codice civile, il Tar ha quindi stabilito in entrambe le sentenze che le penali vadano ricalcolate ai valori minimi previsti dalla convenzione per ciascuna violazione, chiarendo però che questo criterio più favorevole varrà solo per il passato: per le eventuali inadempienze successive al 2021 resteranno pienamente applicabili i parametri più severi della determinazione direttoriale.
Nella sentenza relativa alla penale minore il Tar ha accolto anche un motivo specifico riguardante il livello di servizio sull’integrità del software degli apparecchi Vlt, stabilendo che la penale può essere applicata solo in relazione agli apparecchi che eccedono la soglia del 50% di disservizi rilevati, e non sull’intero parco macchine interessato dall’anomalia. Per il resto, in entrambi i procedimenti sono state respinte le censure sul presunto difetto di motivazione e sul mancato accesso alla documentazione richiesta dal concessionario: secondo i giudici, Adm aveva comunque risposto, sia pure sinteticamente, alle osservazioni difensive, mentre il creditore/concedente aveva soddisfatto il proprio onere di allegazione limitandosi a indicare i disservizi registrati, senza dover fornire prova ulteriore, anche perché i dati sui livelli di servizio erano comunque consultabili nell’area riservata resa disponibile da Sogei.
Il risultato complessivo delle due pronunce è dunque un accoglimento parziale su entrambi i fronti: i provvedimenti sanzionatori dell’11 dicembre 2024 vengono annullati, con l’obbligo per Adm di riformularli applicando il minimo edittale, mentre in entrambi i casi le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza e della complessità della materia.







