Respinto il ricorso della titolare di un bar di Dimaro Folgarida contro l’ordine di rimozione degli apparecchi installati a meno di 1.000 metri da un’area frequentata da minori.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dalla titolare di un esercizio commerciale di Dimaro Folgarida, in provincia di Trento, contro l’ordine di rimozione di due apparecchi da gioco installati nel locale. La vicenda trae origine da un’ordinanza comunale del 2023 con cui l’amministrazione aveva imposto la rimozione delle macchine, ritenute troppo vicine al parco giochi San Lorenzo, individuato come luogo sensibile da una delibera del Consiglio comunale del 2019.
Con la sentenza n. 07048/2026, il Consiglio di Stato ha confermato integralmente quanto già stabilito in primo grado dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento. La legge provinciale n. 13 del 2015 fissa infatti un limite generale di 300 metri tra gli esercizi con apparecchi da gioco lecito e i luoghi sensibili, lasciando ai singoli comuni la facoltà di stabilire distanze superiori: il Comune di Dimaro Folgarida aveva scelto di estendere tale soglia a 1.000 metri.
La ricorrente contestava innanzitutto il criterio utilizzato per calcolare la distanza, sostenendo che si sarebbe dovuto considerare il percorso pedonale più breve anziché il raggio in linea d’aria. I giudici hanno respinto questa tesi, richiamando un consolidato orientamento secondo cui il criterio del raggio garantirebbe maggiore uniformità e certezza applicativa, restando peraltro invariato nel tempo a differenza del tragitto a piedi, che potrebbe modificarsi con l’evoluzione della viabilità. Nel caso specifico, del resto, anche calcolando la distanza secondo il percorso pedonale il locale si sarebbe comunque trovato entro i 750 metri, ben al di sotto della soglia minima.
Un secondo motivo di ricorso riguardava il termine di cinque anni previsto dalla normativa provinciale per la rimozione di apparecchi divenuti non conformi a seguito dell’apertura di un nuovo sito sensibile. Il Consiglio di Stato ha chiarito che tale termine si applica solo agli apparecchi preesistenti alla modifica normativa o urbanistica, mentre nel caso in esame le macchine risultavano installate il 3 marzo 2023, quindi in data successiva sia all’entrata in vigore della legge sia all’individuazione del parco come luogo sensibile. Si tratterebbe dunque di una nuova installazione avvenuta in violazione diretta del divieto, non di una situazione sopravvenuta da sanare entro un periodo transitorio.
Respinte anche le censure di ordine costituzionale e comunitario. Secondo i giudici, il limite distanziale rappresenterebbe un legittimo vincolo di utilità sociale all’iniziativa economica privata, conforme all’articolo 41 della Costituzione, tanto più che la giurisprudenza ammette distanziometri compresi tra 300 e 500 metri quando lasciano comunque disponibile una quota, anche minima, del territorio comunale per l’esercizio dell’attività. Quanto al presunto contrasto con la direttiva UE 2015/1535 sulle regole tecniche, il Collegio ha ribadito che una misura di questo tipo non richiederebbe alcuna comunicazione preventiva alla Commissione europea, trattandosi di una disposizione rivolta a finalità di interesse generale e non di una regola tecnica in senso proprio.
Il Consiglio di Stato ha infine escluso la necessità di una consulenza tecnica d’ufficio sugli aspetti socio-sanitari della vicenda, ritenendo che la finalità preventiva della normativa non presupponga la dimostrazione di una situazione di allarme sociale sul territorio, e ha rilevato come la ricorrente non avesse comunque fornito prova dell’impossibilità di trasferire l’attività altrove nel Comune. L’appello è stato quindi respinto nella sua interezza, con spese di giudizio compensate tra le parti.







