Sovvenzioni a società di corse, Tar Lazio: ‘Contenzioso tra Masaf e Ippomed, integrare la documentazione’

Il Tar del Lazio chiede ulteriori elementi istruttori prima di decidere sul contenzioso tra Ippomed e Masaf in merito alle sovvenzioni alle società di corse.

 

Con una ordinanza, il Tar del Lazio ha chiesto di poter disporre di ulteriore documentazione prima di decidere in merito al ricorso presentato da Ippomed contro il Masaf e nel quale chiede l’annullamento degli atti del ministero relativi ai calendari delle corse ippiche e ai relativi stanziamenti.

In particolare, il Tar Lazio ha rinviato la causa alla pubblica udienza del 23 febbraio 2027, concedendo un termine alla ricorrente e alle altre parti in relazione a due ulteriori decreti sulle sovvenzioni, sopravvenuti nel corso del giudizio, per consentire di verificare se sussista ancora un interesse concreto e attuale alla decisione, e ha altresì ordinato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nel giudizio, relativamente ai motivi aggiunti presentati da Ippomed, imponendo al Ministero specifici obblighi di pubblicazione sul proprio sito.

La ragione principale del rinvio è la sopravvenienza, durante il processo, di ulteriori decreti relativi alla regolazione delle sovvenzioni, precisamente il decreto n. 269479 del 5 giugno 2026 e il n. 311104 del 27 giugno 2026.
Il difensore di Ippomed ha chiesto un termine per poter esaminare questi nuovi atti e il Tar ha ritenuto fondata la richiesta perché la loro sopravvenienza può incidere sull’interesse attuale alla decisione dei ricorsi.
Il punto è espresso in modo molto chiaro: “L’accoglimento di tale istanza consente alle parti la necessaria verifica della permanenza attuale dell’interesse alla decisione”.

Quindi il Tribunale vuole prima capire se, alla luce dei nuovi provvedimenti, la controversia originaria sia ancora concretamente attuale oppure se alcuni degli atti impugnati siano stati superati, modificati o comunque abbiano perso rilevanza.
Il Tar considera questa situazione una delle “speciali ed eccezionali circostanze” che consentono, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, del Codice del processo amministrativo, di rinviare la trattazione.

Quanto all’integrazione del contraddittorio, nel corso del giudizio Ippomed ha depositato numerosi motivi aggiunti, impugnando anche i successivi provvedimenti ministeriali relativi al calendario delle corse ippiche 2026.
Il problema processuale è che questi nuovi atti possono riguardare una pluralità di soggetti che potrebbero avere interesse alla loro conservazione, cioè i controinteressati.
Per questo il Tar ha ritenuto necessario ripetere, anche con riferimento ai motivi aggiunti, l’integrazione del contraddittorio già autorizzata in precedenza.

Il Tribunale dispone quindi che la notificazione avvenga per pubblici proclami, attraverso il sito istituzionale del Ministero, così che tutti i soggetti potenzialmente interessati possano conoscere l’esistenza del giudizio e dei nuovi motivi di impugnazione. Infatti, l’interesse di uno (Ippomed) influisce sugli interessi di altri che, non avendo fatto ricorsi, considerano la modalità dell’amministrazione coerente, trasparente, ed efficace. Pertanto, l’avviso per pubblici proclami consente a tutti i controinteressati di partecipare al processo amministrativo, eventualmente in supporto all’amministrazione.

L’ordinanza impone dunque al Ministero dell’Agricoltura una serie precisa di adempimenti e che sul sito istituzionale dovranno essere pubblicati, tra l’altro: il ricorso introduttivo; i motivi aggiunti; l’ordinanza; l’elenco dei controinteressati; un avviso contenente le informazioni essenziali sul processo; l’indicazione del Tar e del numero di ruolo; l’indicazione dei provvedimenti impugnati; una sintesi dei motivi di ricorso; le modalità per seguire lo svolgimento del giudizio sul sito della Giustizia amministrativa.
Il Tar stabilisce inoltre che la documentazione dovrà rimanere online fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado.