Il Tar del Lazio conferma la decisione del ministero dell’Agricoltura di negare a un allenatore professionista la patente italiana relativa.
Il Tar Lazio ha respinto con una sentenza il ricorso proposto da un allenatore professionista contro il diniego del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste al rilascio della patente italiana di allenatore professionista di corse al galoppo.
La decisione è quindi favorevole al Ministero: il diniego rimane valido.
Il punto centrale della decisione è questo: “l’Amministrazione ha ragionevolmente giustificato il proprio diniego sulla base dell’esistenza di procedimenti ostativi” e, soprattutto, il Tar ritiene che tali circostanze potessero rilevare anche in Italia in virtù delle regole internazionali applicabili alle licenze degli operatori ippici.
LA VICENDA – Il ricorrente è un allenatore professionista di cavalli da corsa, che aveva già posseduto una patente professionale in Francia.
Nel 2021 era stato sottoposto in Francia a un procedimento disciplinare relativo al presunto uso di sostanze dopanti. Il procedimento aveva portato all’irrogazione di una sospensione di 3 anni e 9 mesi, terminata il 5 aprile 2025.
Dopo avere scontato tale sanzione, l’interessato aveva chiesto al Ministero italiano la riattivazione e/o il rilascio della patente italiana.
Il Ministero, tuttavia, ha respinto la richiesta ritenendo che in Francia vi fossero ancora “procedimenti ostativi”. È proprio contro questo diniego che è stato presentato il ricorso al Tar.
Il ricorrente contestava sostanzialmente che il Ministero potesse negargli la patente sulla base di procedimenti francesi che, a suo avviso non erano stati adeguatamente specificati; non erano stati adeguatamente istruiti dall’Amministrazione italiana; riguardavano fatti verificatisi all’estero; non corrispondevano necessariamente a condanne penali; soprattutto, non potevano essere utilizzati per negare la patente dopo che la precedente sanzione disciplinare era stata interamente scontata.
La tesi fondamentale era dunque che, una volta terminata la sospensione del 5 aprile 2025, non vi fosse più una ragione sufficientemente chiara e proporzionata per impedire il rilascio della patente.
Il ricorrente aveva denunciato, tra l’altro, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti.
LA POSIZIONE DEL MINISTERO – Nel giudizio il Ministero ha chiarito che il diniego non dipendeva semplicemente dalla vecchia sanzione disciplinare già scontata.
La questione era invece l’esistenza di ulteriori procedimenti o situazioni ostative ancora rilevanti in Francia.
Durante il processo il Ministero ha prodotto una comunicazione del 14 maggio 2025 proveniente dall’autorità ippica francese, nella quale veniva indicata, tra gli elementi ostativi, anche una situazione di liquidazione giudiziale.
La nota spiegava, secondo le regole dell’autorità francese, che l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di un allenatore comportava automaticamente la perdita della relativa licenza. Il Tar ha attribuito particolare importanza a questo documento.
I MOTIVI DEL NO DEL TAR – Nel respingere il ricorso, il primo elemento importante è da notare che il Tar non considera decisivo il fatto che la sospensione di 3 anni e 9 mesi fosse terminata il 5 aprile 2025.
Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che avendo già scontato la sanzione non potesse essere nuovamente penalizzato per gli stessi fatti.
Il Tar, però, osserva che il diniego era fondato sull’esistenza di ulteriori elementi ostativi, non semplicemente sulla sanzione già espiata. Per questo afferma: “essendo per ciò irrilevante che gli effetti delle sanzioni disciplinari irrogate in Francia siano cessate alla data del 5 aprile 2025”
In altre parole, secondo il TAR, la cessazione della precedente sospensione non eliminava automaticamente ogni altro ostacolo al rilascio della patente.
Inoltre, il Tar richiama l’art. 10 dell’International Agreement on Breeding Racing and Wagering, ritenendo che le cause che impediscono il rilascio di una patente di allenatore professionista in uno Stato possano avere rilevanza anche nello Stato nel quale l’interessato chiede una nuova patente. Il Tar afferma infatti che “le cause ostative al rilascio delle patenti di allenatore professionista di corse al galoppo hanno rilievo anche nello Stato del soggetto richiedente.”
Di conseguenza, secondo il Collegio, il Ministero italiano non poteva semplicemente ignorare la segnalazione proveniente dalle autorità francesi.
Anzi, la sentenza dice espressamente che il Ministero era “obbligato […] a dare seguito alla segnalazione proveniente da altro Stato in forza della disciplina internazionale richiamata. Questo costituisce il fondamento principale del rigetto.
Il ricorrente aveva contestato anche il fatto che il provvedimento ministeriale fosse troppo generico, perché parlava di “procedimenti ostativi” senza spiegarne dettagliatamente natura, stato e contenuto.
Il Tar riconosce che la motivazione era “stringata”, ma non la considera insufficiente: “La motivazione del provvedimento, seppur stringata, ha comunque chiarito le ragioni che hanno condotto al diniego”.
Secondo il Tar, inoltre, il contenuto del diniego doveva essere letto insieme alla successiva documentazione prodotta in giudizio, in particolare alla nota dell’autorità francese del 14 maggio 2025.
Pertanto, il fatto che il provvedimento iniziale non descrivesse in dettaglio ogni procedimento non è stato ritenuto sufficiente per annullarlo.
Durante il processo è poi emerso un fatto successivo particolarmente rilevante.
Il ricorrente ha riferito che il 20 marzo 2026 la Corte d’appello penale di Amiens aveva adottato un provvedimento con il quale veniva riconosciuta la cessazione di alcune misure restrittive nei suoi confronti. Il ricorrente avrebbe voluto utilizzare questo nuovo elemento per chiedere la presentazione di motivi aggiunti. Il Tar, però, non ha riaperto il processo su questo punto.
Ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per la rimessione in termini, anche perché la difesa non aveva spiegato adeguatamente quando fosse stata effettivamente conosciuta la decisione francese.
Ma il Tar non ha ignorato il nuovo provvedimento. Ha lasciato aperta una possibilità molto importante per il futuro: “potrà semmai essere valutata ex novo dall’Amministrazione” e precisamente per verificare “la persistente pendenza (o meno) di precedenti a carico dell’odierno ricorrente”
Questo significa che la sentenza non afferma che il ricorrente debba necessariamente rimanere privo della patente, ma che il provvedimento del 20 marzo 2026 potrà essere sottoposto al Ministero in una nuova valutazione amministrativa, per verificare se gli ostacoli che avevano giustificato il diniego siano ancora esistenti.







