Respinto il ricorso degli operatori sul Pos alle videolottery: per i giudici la scelta di riformare spetta all’Agenzia.
Chi gioca alle videolottery continuerà a pagare solo in contanti. Il Tar Lazio ha respinto il ricorso con cui un gruppo di concessionari e gestori, insieme a un’associazione di categoria dei pubblici esercizi, chiedeva di accertare il silenzio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli su un’istanza per consentire l’uso del Pos sulle Vlt. I giudici amministrativi hanno stabilito che l’Adm non ha alcun obbligo di provvedere.
La richiesta all’Agenzia risale al 5 marzo 2026 e, secondo le ricorrenti, non avrebbe mai ricevuto risposta. A sostegno dell’azione erano intervenute altre due associazioni del comparto, mentre l’Adm si è costituita in giudizio contestando l’esistenza stessa di un dovere di rispondere e, in ogni caso, la fondatezza della domanda. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pur chiamato in causa, non ha partecipato al procedimento.
Il problema nasce dalle regole tecniche fissate da un decreto direttoriale del 4 aprile 2017, che ammette le giocate alle Vlt solo a fronte di denaro contante o di ticket, a loro volta acquistabili esclusivamente in contanti. Per le società ricorrenti questo assetto sarebbe in contrasto con il decreto Crescita 2.0, che dal 30 giugno 2014 obbliga chi vende beni e presta servizi ad accettare pagamenti elettronici. Una prima segnalazione all’Agenzia era già partita a luglio 2025.
Le ricorrenti avevano inoltre messo in evidenza come in altri segmenti del gioco pubblico la strada fosse già stata aperta. Per il bingo, un chiarimento scritto dell’Adm dell’ottobre 2022 aveva riconosciuto la possibilità di acquistare le cartelle con strumenti elettronici e tracciabili. Nel giugno 2023, poi, una determinazione direttoriale aveva eliminato l’esclusione dall’obbligo di Pos per i generi di monopolio, compresi i biglietti delle lotterie nazionali e i Gratta e Vinci, da allora acquistabili anche con moneta elettronica.
Il collegio della Quarta Sezione Ter, con la sentenza depositata il 2 ottobre e relativa alla camera di consiglio del 14 luglio, non è entrato nel merito della compatibilità con la normativa sui pagamenti elettronici. La decisione si ferma a monte, sul terreno dei poteri dell’Agenzia. Secondo i giudici, l’attività regolatoria dell’Adm si traduce in provvedimenti di carattere generale e lascia all’ente un margine di scelta molto ampio, che riguarda non solo il contenuto delle norme ma anche l’opportunità di adottarle. Sta quindi all’Agenzia valutare se ci siano le condizioni per rivedere le regole tecniche delle Vlt, mentre gli operatori hanno al riguardo una “mera aspettativa non qualificata”, insufficiente a imporle di intervenire.
Nelle motivazioni della sentenza, il Tar definisce inoltre “incoercibile” l’esercizio di questa attività, richiamando l’autonomia e l’indipendenza di cui l’ente gode. A pesare sono anche le valutazioni “lato sensu politiche” che spettano all’amministrazione e che, secondo il collegio, rendono la sua inerzia sostanzialmente insindacabile da parte del giudice amministrativo. A sostegno di questa lettura i giudici citano un precedente della Sezione Prima dello stesso Tribunale, risalente al 2025.
Il ricorso è stato quindi respinto, con spese compensate tra le parti per la peculiarità del caso. Resta il fatto che, per ora, la porta ai pagamenti elettronici sulle Vlt può essere aperta solo da una scelta dell’Agenzia, e non da un ordine del giudice.







