Punti ricarica, l’avvocato Ripamonti dopo il Consiglio di Stato: ‘Riammissione di circoli e associazioni, è una vittoria’

L’avvocato dei ricorrenti: “Vittoria sulla riammissione”, ma delusione su altri aspetti come il limite dei 100 euro.

“Siamo molto soddisfatti di questa sentenza, in particolare per la riammissione dei circoli”. Così l’avvocato Marco Ripamonti commenta la decisione con cui il Consiglio di Stato ha annullato il divieto di collocare i punti vendita ricariche (Pvr) in circoli privati e associazioni. Ripamonti ha assistito i ricorrenti insieme ai colleghi del collegio difensivo, gli avvocati Riccardo Ripamonti, Luca Porfili, Alvise Vergerio di Cesana e Maria Teresa Parrelli.

A fondamento dell’esclusione, ricorda il legale, c’era un argomento sostenuto dall’Adm e ribadito dall’Avvocatura dello Stato nel corso del giudizio: la controllabilità. Un bar aperto al pubblico, era la tesi, offre maggiori garanzie di verifica rispetto a un circolo privato o a un’associazione. I giudici hanno però dato ragione alla difesa. “Va privilegiata la libertà d’impresa”, spiega Ripamonti, “e se esistono problemi di controllo sarà l’amministrazione a doverli affrontare, con proprie circolari e direttive”. Per l’avvocato il peso del risultato sta anche nei numeri: il quadro di partenza escludeva internet point, circoli e associazioni, cioè una platea ampia di attività.

Il bilancio non è però privo di ombre, e lo stesso Ripamonti lo ammette: la sentenza lascia una certa delusione sul limite dei 100 euro, sul voucher e su altri aspetti oggetto del contenzioso.

La decisione è la sentenza n. 7391/2026 della Sezione Sesta del Consiglio di Stato, pubblicata oggi. Al centro del giudizio c’era la determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 25 ottobre 2024 (prot. n. 656848/RU), che ha istituito l’albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco a distanza. L’articolo 2, comma 5, vietava di collocare i Pvr in circoli privati o locali di associazioni, anche se titolari dell’autorizzazione prevista dall’articolo 86 del Tulps. In primo grado il Tar Lazio, con la sentenza n. 4393/2025, aveva accolto solo in parte il ricorso, annullando l’applicazione immediata della disciplina ai concessionari in proroga tecnica e assorbendo gli altri motivi. In appello i giudici hanno ritenuto errato l’assorbimento ed esaminato nel merito le censure riproposte.

Sul divieto per i circoli, il Collegio ha rilevato un contrasto con l’articolo 13 del decreto legislativo n. 41/2024, che nel disciplinare l’albo richiama i titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 del Tulps, senza escludere associazioni e circoli. Si tratta, scrivono i giudici, di un divieto assoluto, che comprime la libertà di iniziativa economica, incide sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione di servizi e non è proporzionato alle finalità perseguite. Le esigenze di verifica vanno soddisfatte con regole effettive e non escludendo l’attività in partenza, fermo restando il potere dell’Agenzia di definire le modalità dei controlli.

Gli altri motivi sono stati respinti. Il Consiglio di Stato ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sul limite di 100 euro a settimana per le ricariche in contanti o con strumenti diversi da quelli tracciabili già indicati al concessionario, ritenendo la misura finalizzata alla tutela della salute e alla prevenzione del gioco patologico e non a esigenze antiriciclaggio. Respinta anche la contestazione sul divieto per i Pvr di consentire il prelievo delle somme presenti sui conti di gioco, considerato uno sviluppo coerente del divieto di pagamento delle vincite.

Bocciato infine l’appello incidentale dell’Adm, con la conferma dell’illegittimità dell’applicazione immediata delle nuove regole sull’albo ai concessionari in proroga e agli esercenti collegati prima della conclusione della gara per le nuove concessioni. Spese di lite compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.