Trasmesso in Senato lo Schema di decreto legislativo numero 448 recante nuovo codice della strada. Per i trasgressori carcere fino a tre anni e multe fino a 100mila euro.
Si parla di gare e scommesse clandestine nello “Schema di decreto legislativo numero 448 recante nuovo codice della strada” trasmesso in Senato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 14 ottobre 2026, ai sensi dell’articolo 35, commi della legge 25 novembre 2024.
La materia viene interamente trattata nell’articolo 166 che “accorpa le fattispecie oggi contenute negli articoli 9-bis e 9-ter, adottando come nozione unitaria quella di gara clandestina. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro chi organizza, promuove, dirige o agevola una gara clandestina in velocità con veicoli a motore; la stessa pena si applica ai partecipanti. Se dalla gara derivano morte o lesioni, trovano applicazione le più elevate pene detentive già previste dalla disciplina vigente”.
Nel testo viene inoltre specificato che “sono mantenute le aggravanti per finalità di lucro, scommesse clandestine e partecipazione di minori, nonché l’autonoma incriminazione delle scommesse. È altresì confermata la fattispecie residuale di chi gareggi in velocità fuori dalle ipotesi organizzate, con i relativi aggravamenti per morte o lesioni”.
Sul piano amministrativo, invece, l‘organo accertatore “dispone immediatamente il divieto di effettuare la gara o la sua sospensione se già iniziata. Ai partecipanti si applica il divieto di guida da uno a tre anni; se sono derivate lesioni gravi o gravissime o la morte, è disposto il divieto permanente. Resta ferma la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo l’appartenenza a persona estranea che non li abbia affidati per tale scopo. Il comma finale definisce la gara clandestina come gara di velocità su strada organizzata o concordata tra più utenti, priva di autorizzazione e non conforme ai regolamenti sportivi delle federazioni, delle associazioni sportive o del CONI, delimitando con maggiore precisione l’ambito applicativo della fattispecie”.
Inoltre si legge che “la disposizione disciplina l’organizzazione e la partecipazione a gare clandestine con veicoli a motore, le scommesse clandestine e le gare di velocità non autorizzate, prevedendo altresì la sospensione immediata della competizione, l’applicazione del divieto di guida e la confisca dei veicoli. L’articolo accorpa le fattispecie oggi contenute negli articoli 9-bis e 9-ter del codice della strada, adottando come nozione unitaria quella di gara clandestina Le attività di interruzione della gara, accertamento del reato, sequestro e applicazione delle misure cautelari e accessorie rientrano nei compiti istituzionali già esercitati dagli organi di polizia stradale e dall’autorità giudiziaria. La confisca dei veicoli segue le procedure già disciplinate dal codice e non comporta l’introduzione di nuovi apparati organizzativi o di nuovi obblighi di spesa per le amministrazioni pubbliche.
L’ARTICOLO COMPLETO: PENE MAGGIORATE SE PARTECIPANO MINORI di 18 ANNI
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una gara clandestina in velocità con veicoli a motore, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata. Se dallo svolgimento della gara clandestina deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale, la pena è della reclusione da tre a sei anni.
- Le pene indicate al comma 1 sono aumentate fino ad un anno, se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
- Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
- Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. Se dallo svolgimento della gara deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.
- L’organo accertatore dispone l’immediato divieto di effettuare la gara o la sua immediata sospensione qualora sia già iniziata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 130.
- All’accertamento dei reati di cui ai commi 1 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria del divieto di guida da uno a tre anni ai sensi del capo I del presente titolo nei confronti di coloro che hanno preso parte alla gara. Se dallo svolgimento della gara sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone è sempre disposto il divieto di guida permanente. Si applicano le disposizioni dell’articolo 135, comma 5, primo, terzo e quarto periodo. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
- Per gara clandestina si intende una gara di velocità su strada organizzata o concordata tra più utenti della strada in assenza della prescritta autorizzazione e non rispondente a regolamenti sportivi delle Federazioni o Associazioni sportive o del CONI.







