Il Tribunale di Roma condanna un concessionario di giochi a rimborsare una società di gestione Awp di oltre 74mila euro per somme non dovute sul prelievo straordinario 2015.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima Sezione Civile con sentenza depositata il 26 ottobre 2026, condanna un concessionario di giochi a restituire a una società di gestione di apparecchi da intrattenimento Awp in liquidazione la somma di euro 74.840,37, indebitamente percepita a titolo di quota del prelievo straordinario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo. È quanto si legge in una nota degli avvocati Vincenzo Sapone e Micaela Malinverno che in qualità di legali, hanno assistito il gestore in questo contenzioso.
La vicenda trae origine dal contratto di raccolta del gioco mediante apparecchi Awp, di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), del Tulps, in essere tra le parti. Con nota del 9 febbraio 2015 la concessionaria quantificava la quota del prelievo a carico del gestore in euro 1.177,27 per ciascuno dei 95 apparecchi di pertinenza, per complessivi euro 111.840,65, integralmente versati. Nel marzo 2016, tuttavia, la stessa concessionaria comunicava un ricalcolo a euro 1.965,06 per apparecchio — pari a euro 186.681,07 — senza mai chiarire i criteri adottati, neppure nel corso del giudizio. Il gestore, al solo fine di ottenere l’autorizzazione alla cessione del contratto, versava la differenza con espressa riserva di ripetizione.
Il Tribunale ha chiarito che l’art. 1, commi 920 e 921, della legge n. 208/2015, nel fornire interpretazione autentica del prelievo, non è intervenuto sul criterio di determinazione dell’onere a carico dei concessionari — che resta proporzionale al numero di apparecchi riferibili al 31 dicembre 2014, secondo il decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e monopoli del 15 gennaio 2015 — bensì unicamente sulla ripartizione interna tra gli operatori della filiera, affidata al criterio legale della proporzione alla partecipazione di ciascuno alla distribuzione del compenso sulla base degli accordi contrattuali, senza più necessità di rinegoziazione. Il successivo ricalcolo non trova dunque fondamento causale nella norma sopravvenuta, che non ha introdotto alcun onere maggiore rispetto a quanto già quantificato dalla concessionaria nel febbraio 2015.
Né il maggior importo può giustificarsi con il tardivo versamento di una delle dieci rate: la disciplina del prelievo non prevede alcuna modifica dei criteri di riparto in caso di ritardo, che comporta soltanto la perdita della riduzione premiale (euro 77,27 per apparecchio) prospettata per l’ipotesi di puntualità dei pagamenti. Quanto corrisposto in eccesso costituisce pertanto pagamento indebito, ripetibile ai sensi dell’art. 2033 c.c.
La decisione riveste interesse generale per l’intero comparto del gioco lecito: afferma che il concessionario non può modificare ex post il criterio di riparto applicato in origine, né convertire il ritardo nel pagamento di una rata in un maggior onere a carico del gestore, e che le somme versate in eccesso a titolo di prelievo 2015 sono ripetibili. Di fatto pone fine all’applicazione del cd. “Meccanismo di ricalcolo” applicato dal Concessionario.







