Bollinato dalla Ragioneria di Stato il testo del disegno di legge di Bilancio per il 2027, ecco le disposizioni in materia di gioco tra aumento Preu, proroghe concessioni retail e regolarizzazione delle sale Lan.
Il testo del disegno di legge di Bilancio è pronto per arrivare in Parlamento e per essere convertito in legge entro la fine del 2026, così da entrare in vigore il 1° gennaio del prossimo anno e scongiurare il rischio di un esercizio provvisorio.
La Ragioneria dello Stato ha bollinato il testo, che è stato poi firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e trasmesso alla Camera. Come previsto, e temuto, ci sono disposizioni anche in materia di giochi (oltre che da fumo) a cui è dedicato l’intero Capo IV. Sintetizzando (ma il testo integrale è subito sotto): aumenta il Preu su slot (dal 24 al 25 percento) e Vlt (dall’8,6 al 9,6 percento), ma per le prima sale la giocata massima (da 1 a 2 euro) e la vincita massima (da 100 a 200 euro) mentre per le slot con payout di almeno il 70 percento il Preu è ridotto al 20 percento; vengono stabilite delle proroghe onerose per le concessioni di scommesse, slot e Bingo, fino al 2029; è prorogata al 31 dicembre 2029 la concessione per il Gratta e Vinci; confermata la quinta estrazione settimanale per Lotto e SuperEnalotto, e si interviene anche sugli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro e sulle sale Lan, per le quali si introduce una regolarizzazione. Il testo interviene anche sull’una tantum prevista dalla legge di Stabilità 2015 e sul successivo contenzioso.
ART. 23.
(Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. All’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «1 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2 euro» e le parole: «100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200 euro».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2027, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono fissate, rispettivamente, al 25 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e al 9,60 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). Le aliquote previste dal presente comma sostituiscono quelle previste dall’articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, programmati in modo da assicurare una percentuale di restituzione in vincita delle somme giocate non inferiore al 70 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2027, si applica la riduzione al 20 per cento della misura del prelievo erariale unico prevista dal comma 2 del presente articolo, nelle more della sostituzione con apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, al fine di salvaguardare il gettito erariale e il valore delle concessioni, nonché di contrastare il gioco illegale e di garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi pubblici.
ART. 24.
(Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro)
1. All’articolo 110, comma 7, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la parola: «quelli» sono inserite le seguenti: «meccanici ed» e le parole «un euro» sono sostituite dalle seguenti: «due euro».
2. Gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, installati prima del 1° gennaio 2003, nonché quelli meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 28-ter, comma 4, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, aventi le caratteristiche degli apparecchi di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 7 del predetto articolo 110, se ancora installati alla data del 31 dicembre 2026, possono essere mantenuti in esercizio previa presentazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da parte del proprietario, entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la tipologia e l’ubicazione dell’apparecchio, la conformità dell’apparecchio e dei giochi in esso contenuti alle vigenti regole tecniche e la presenza di dispositivi idonei a garantirne l’immodificabilità ai sensi dell’articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il proprietario è tenuto, altresì, a versare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli la somma una tantum di euro 1.000 per ciascun apparecchio, secondo le modalità indicate dalla medesima Agenzia, in ogni caso entro e non oltre il 30 aprile 2027.
3. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al comma 2, il nulla osta temporaneo già rilasciato per la messa in esercizio degli apparecchi di cui al medesimo comma, cessa di avere efficacia e gli apparecchi sono confiscati. In caso di ubicazione degli apparecchi in
un luogo diverso da quello dichiarato in sede di autocertificazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500. Qualora le caratteristiche degli apparecchi risultino difformi rispetto a quelle dichiarate in sede di autocertificazione, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 110, comma 9, lettera c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
ART. 25.
(Giochi senza vincita in denaro erogati come contenuto digitale su piattaforme online)
1. All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo la lettera c-ter), è inserita la seguente: «c-quater) quelli che, installati unicamente in sale dedicate, denominate sale Local Area Network (LAN), offrono giochi di pura abilità e intrattenimento, senza vincita in denaro, come contenuto digitale erogato mediante accesso da remoto a piattaforme on line.
Rientrano tra i predetti apparecchi, qualora installati nelle predette sale, le console di gioco e i simulatori con licenze d’uso specifico e i personal computer, purché rispondenti alle caratteristiche di cui alla presente lettera e siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni di gioco, la formazione di classifiche e per la realizzazione del gioco simultaneo a distanza, nonché per l’aggiornamento delle memorie elettroniche e per operazioni di monitoraggio e controllo funzionali al gioco. Per finalità di controllo, sulle apparecchiature con architettura di tipo PC utilizzate per il gioco, la cronologia delle attività on line compiute è conservata per almeno 5 anni in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Tutti gli apparecchi sono univocamente identificati e, per ognuno di essi, è indicato il numero di postazioni di gioco collegate. Ai predetti apparecchi non si applicano i commi 3, 4, 5 e 5-bis dell’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le caratteristiche tecniche degli apparecchi e le modalità di identificazione, registrazione e controllo degli stessi.».
b) dopo il comma 7.1., è inserito il seguente:
«7.2. L’esercizio delle sale e l’installazione degli apparecchi di cui alla lettera c-quater) del comma 7 sono subordinati al rilascio delle autorizzazioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi durata biennale. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono stabilite le condizioni e le modalità di rilascio delle autorizzazioni, nonché le cause di sospensione, decadenza e revoca, per gli apparecchi, le piattaforme on line, i giochi offerti e le sale dedicate, previo versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun apparecchio di gioco utilizzato, 1.000 euro per ciascuna sala dedicata, 2.000 euro per ciascun gioco offerto, 10.000 euro per ciascuna piattaforma on line utilizzata. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono, altresì, disciplinate le modalità di partecipazione ai tornei, la quota massima per la partecipazione e il valore massimo dei premi, determinati anche in relazione al numero dei partecipanti, nonché l’eventuale contributo dovuto all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attività di controllo, nel limite massimo dell’otto per cento delle quote di partecipazione. Con i medesimi provvedimenti sono disciplinati i requisiti e le caratteristiche delle piattaforme utilizzabili, dei giochi e delle sale, nel rispetto dei seguenti criteri minimi:
a) le piattaforme on line consentono l’accesso da remoto esclusivamente ai giochi di cui alla lettera c-quater) e conservano, ai fini di controllo, la cronologia delle attività on line intercorse tra la piattaforma e gli apparecchi ad essa collegati per un periodo non inferiore a cinque anni;
b) i giochi sono classificati con l’indicazione dell’età consigliata e della tipologia di contenuti, secondo il sistema di classificazione Pan European Game Information (PEGI) o altro sistema equivalente, e sono provvisti di licenze d’uso specifiche per l’utilizzo negli esercizi aperti al pubblico;
c) le sale ospitano esclusivamente apparecchi di cui al comma 7, lettera c-quater); 21
d) l’accesso alle sale è consentito anche ai minori di anni 18, garantendo la possibilità di utilizzo esclusivamente dei giochi compatibili con la fascia di età di appartenenza, sulla base della classificazione del sistema Pan European Game Information (PEGI) o altro sistema analogo;
e) le sale devono avere un numero minimo di apparecchi o postazioni di gioco installati non inferiore a 20;
f) le sale garantiscono caratteristiche minime di organizzazione degli spazi in grado di consentire la percezione dello scorrimento del tempo;
g) nelle sale non è consentita la raccolta di scommesse di qualsiasi tipo.».
2. All’articolo 28-ter del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettera c-quater), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la misura dell’imponibile medio forfettario annuo, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, è pari a 15.000 euro per ciascun apparecchio o per la singola postazione di gioco, qualora l’apparecchio consenta l’accesso a più postazioni. Per i grandi simulatori e le relative singole postazioni di gioco la misura dell’imponibile medio forfettario annuo è pari a 25.000 euro.».
3. Ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettera c-quater), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica l’aliquota indicata al punto 2 della Tariffa dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’Allegato 2 al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.
4. Al fine di consentire la prosecuzione transitoria delle attività delle sale con apparecchi che offrono giochi di pura abilità e intrattenimento, senza vincita in denaro, come contenuto digitale erogato mediante accesso da remoto a piattaforme on line, già operanti sul territorio dello Stato alla data di entrata in vigore del presente articolo, il gestore della sala, entro sessanta giorni dalla medesima data, presenta una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:
a) la ragione sociale e la sede legale, nonché le eventuali sedi operative;
b) l’indirizzo e le dimensioni della sala nella quale è esercitata l’attività;
c) gli estremi della licenza di pubblica sicurezza di cui all’articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
d) l’assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e l’assenza di informative o interdittive antimafia;
e) il numero di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7), lettera c-quater), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le relative postazioni presenti nella sala;
f) la qualificazione delle piattaforme di gioco on line e i relativi giochi offerti.
5. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4, ferma restando l’effettuazione dei controlli di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle verifiche previste dal decreto legislativo n. 159 del 2011, consente la temporanea prosecuzione dell’attività della sala, previo pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti, fino al sessantesimo giorno successivo alla data di adozione, da parte della medesima Agenzia, dei provvedimenti attuativi previsti dall’articolo 110, comma 7, lettera c-quater) e comma 7.2. del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che dovranno essere adottati entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 26.
(Proroga delle concessioni di gioco pubblico)
1. Al fine di assicurare la continuità della raccolta del gioco, delle relative funzioni di presidio pubblico e delle connesse entrate erariali, nelle more della riforma organica in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico su rete fisica, le concessioni delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi quelli simulati, e le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate fino al 31 dicembre 2029.
2. Per la proroga delle concessioni in materia di scommesse, i concessionari versano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli gli oneri concessori in due rate, con scadenza rispettivamente il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno del periodo di proroga. Gli oneri concessori sono determinati in euro 14.250 annui per ciascun diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e in euro 8.550 annui per ciascun diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei medesimi prodotti. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono determinate le garanzie economiche che i concessionari sono tenuti a prestare, commisurate, secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e sostenibilità, agli oneri concessori dovuti e alla durata della proroga.
3. Per la proroga delle concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento è dovuto un corrispettivo proporzionato alla durata della proroga e commisurato alle quote di mercato di ciascun concessionario, determinato, per l’intera durata della proroga, in euro 150 per ciascun nulla osta relativo agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, posseduto alla data del 30 novembre 2026, e in euro 7.500 per ciascun diritto riferito agli apparecchi di cui alla lettera b) del medesimo comma 6, rilasciato alla stessa data. Il corrispettivo è versato all’Agenzia delle dogane e dei monopoli in nove rate, con scadenza il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre di ciascun anno del periodo di proroga. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono determinate le garanzie economiche che i concessionari sono tenuti a prestare, commisurate, secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e sostenibilità, agli oneri concessori dovuti e alla durata della proroga.
ART. 27.
(Corrispettivo per la proroga delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo)
1. Al fine di assicurare la continuità della raccolta del gioco, delle relative funzioni di presidio pubblico e delle connesse entrate erariali, nelle more della riforma organica in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico su rete fisica, le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, aventi scadenza al 31 dicembre 2026, sono prorogate fino al 31 dicembre 2029 alle seguenti condizioni:
a) per il proseguimento provvisorio delle concessioni relative al gioco del Bingo, ciascun concessionario corrisponde un’indennità, commisurata al fatturato prodotto per ciascuna concessione nell’anno immediatamente precedente a quello per il quale l’importo è dovuto, da versare mensilmente entro il decimo giorno del mese successivo. Ai fini della determinazione dell’indennità, il fatturato annuo è articolato in ottantuno scaglioni. Per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, l’indennità è pari a euro 6.500 per il primo scaglione, relativo a un fatturato annuo non superiore a euro 1.200.000. Per gli ottanta scaglioni successivi, ciascuno con incremento di importo pari a euro 200.000 rispetto al precedente, l’indennità è aumentata di euro 100 rispetto a quella prevista per lo scaglione immediatamente precedente. L’indennità massima, pari a euro 14.500, si applica in caso di fatturato annuo superiore a euro 17.000.000. Per le frazioni di mese pari o inferiori a quindici giorni, l’indennità è dovuta in misura pari alla metà dell’importo mensile determinato ai sensi dei periodi precedenti.
b) Ai fini della lettera a), per fatturato si intende il valore complessivo delle cartelle di gioco del Bingo acquistate dal concessionario e vendute nella relativa sala nel corso dell’anno precedente a quello per il quale le indennità sono dovute.
2. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 1047, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogata. Per le concessioni della raccolta del gioco del Bingo prorogate ai sensi dell’articolo 1, comma 1047, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell’articolo 1, comma 1096, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dell’articolo 1, comma 1130, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell’articolo 1, comma 124, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l’indennità dovuta per il proseguimento provvisorio della concessione è commisurata al fatturato prodotto per ciascuna concessione nell’anno immediatamente precedente a quello per il quale l’importo è dovuto. Ai fini della determinazione dell’indennità, il fatturato annuo, determinato secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), è articolato in ottantuno scaglioni. Per il primo scaglione l’indennità è determinata per ciascun mese ovvero per ciascuna frazione di mese superiore a quindici giorni, nella misura di euro 3.250, in caso di fatturato annuo non superiore a euro 1.200.000. Per gli ottanta scaglioni successivi, ciascuno con incremento di fatturato annuo di importo pari a euro 200.000 rispetto al precedente, l’indennità è aumentata di euro 100 rispetto a quella prevista per lo scaglione immediatamente precedente. L’indennità massima, pari a euro 11.250, si applica in caso di fatturato annuo superiore a euro 17.000.000. Per le frazioni di mese pari o inferiori a quindici giorni, l’indennità è dovuta in misura pari alla metà dell’importo mensile determinato ai sensi dei periodi precedenti.
3. Le indennità di cui al comma 2 sono versate con le modalità stabilite con successivo provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Gli importi già versati in eccedenza rispetto a quelli dovuti, per i periodi soprarichiamati, sono imputati, fino a concorrenza, ai pagamenti relativi alle successive mensilità. Gli importi a debito per i periodi soprarichiamati potranno essere rateizzati sino ad un massimo di 12 rate mensili.
4. All’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole «a una distanza minima stradale di 30.000 metri dalla sala Bingo più vicina» sono sostituite dalle seguenti: «a una distanza minima stradale di 15.000 metri dalla sala Bingo più vicina».
ART. 28.
(Proroga della concessione delle lotterie a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza)
1. La concessione affidata ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogata fino al 31 dicembre 2029. Per la proroga della concessione il concessionario versa all’entrata del bilancio dello Stato gli oneri concessori, nella misura pari a 188 milioni di euro, in due rate, pari ciascuna alla metà della predetta somma, con scadenza rispettivamente il 31 marzo e il 30 settembre 2027.
ART. 29.
(Istituzione estrazione aggiuntiva gioco del Lotto e Superenalotto)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimenti direttoriali adottati ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 dicembre 2025, n. 214, istituisce un’estrazione settimanale aggiuntiva del gioco del Lotto e del gioco del SuperEnalotto, nonché dei giochi opzionali e complementari, da espletarsi nella giornata del mercoledì.
2. Qualora l’estrazione settimanale aggiuntiva di cui al primo comma coincida con una festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone, con proprio provvedimento, il differimento dell’estrazione, al primo giorno feriale successivo oppure, in casi eccezionali, l’anticipazione al primo giorno feriale precedente, assicurando in ogni caso la regolare successione dei concorsi e delle relative estrazioni.
ART. 30.
(Abolizione del contributo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)
1. Ai fini del coordinamento con le disposizioni di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2026, i commi 126, 127 e 128 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono soppressi.
ART. 31.
(Lotteria dei corrispettivi)
1. Al fine di assicurare l’attribuzione in modalità istantanea dei premi della lotteria dei corrispettivi di cui all’articolo 78 del testo unico allegato al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata all’apertura di uno o più conti bancari o postali per la gestione del pagamento dei relativi premi.
2. Qualora i premi di cui al comma 1 siano di importo inferiore a quello previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il pagamento è effettuato previa esibizione del titolo, senza obbligo di identificazione del vincitore.
ART. 32.
(Definizione delle pendenze del versamento una tantum ai sensi dell’articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
1. Per la definizione del debito residuo dei concessionari della gestione della rete telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, derivante dall’applicazione per l’anno 2015 dell’articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come interpretato dall’articolo 1, comma 921, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, l’importo residuo ancora dovuto e non versato all’Erario dai concessionari alla data di entrata in vigore del presente articolo è corrisposto nella misura ridotta determinata ai sensi del comma 3, mediante il versamento di tre rate di pari importo, con scadenza rispettivamente il sessantesimo, il centoventesimo e il centottantesimo giorno successivo alla comunicazione dell’importo dovuto da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 10 giugno 2027.
2. Possono accedere alla definizione i concessionari che presentano apposita istanza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 4 e che, con riferimento alle somme oggetto della definizione, prestano acquiescenza alle pronunce giurisdizionali emesse nei loro confronti e rinunciano ai giudizi pendenti, alle impugnazioni già proposte e alla proposizione di nuovi giudizi nei confronti dello Stato e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Nei rapporti interni alla filiera restano fermi il criterio di ripartizione dell’onere economico previsto dall’articolo 1, comma 921, della legge n. 208 del 2015 e il diritto di ciascun operatore di agire in regresso, pro quota, nei confronti degli altri operatori della medesima filiera.
3. L’importo residuo dovuto da ciascun concessionario che aderisce alla definizione agevolata di cui al presente articolo, è ridotto mediante l’applicazione di una percentuale determinata moltiplicando il grado di assolvimento dell’importo originariamente dovuto per una percentuale massima di riduzione, individuata in misura tale che la riduzione complessivamente riconosciuta ai concessionari non ecceda il 20 per cento dell’ammontare complessivo residuo. Il perfezionamento della definizione comporta, limitatamente alla posizione del concessionario aderente e nei soli rapporti con l’Erario, l’estinzione delle obbligazioni relative al prelievo per l’annualità 2015 e la rinuncia dell’Erario alla riscossione degli interessi maturati sulle somme definite. Sono fatte salve le somme già definitivamente acquisite all’Erario per le quali non si fa luogo a rimborso.
4. Con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di presentazione dell’istanza di definizione, le modalità di comunicazione dell’importo dovuto e quelle di versamento delle rate. Il concessionario deposita nei giudizi pendenti l’atto di rinuncia entro trenta giorni dalla comunicazione dell’importo dovuto e trasmette all’Agenzia la relativa documentazione. La definizione si perfeziona con il tempestivo e integrale versamento delle tre rate e con il deposito degli atti di rinuncia. Le spese dei giudizi oggetto di rinuncia sono compensate.
5. In caso di mancato pagamento di una delle rate entro il termine previsto, il concessionario decade dai benefici di cui al presente articolo. Nei suoi confronti sono avviate le procedure di riscossione dell’intero importo originariamente dovuto, comprensivo degli interessi, al netto delle somme già versate, che restano definitivamente acquisite e sono imputate al debito originario. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle posizioni già integralmente definite alla data della sua entrata in vigore.
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