Concessione ricevitoria Lotto, CdS: ‘Numero ritardi nel versare proventi non basta a giustificare revoca’

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di un operatore ritenendo che il numero dei ritardi nei versamenti dei proventi del Lotto non è sufficiente a giustificare la revoca della concessione per la ricevitoria.

 

Con una sentenza, il Consiglio di Stato ha accolto integralmente l’appello presentato da un concessionario di ricevitoria per il gioco del Lotto, riformando la sentenza del Tar Piemonte e annullando i provvedimenti con cui l’Agenzia delle dogane gli aveva revocato la concessione per la gestione della ricevitoria del gioco del Lotto e anche la licenza per la rivendita di tabacchi, disposta quale conseguenza della prima revoca.
La decisione si fonda principalmente sulla necessità di valutare la condotta del concessionario nella sua complessità, senza attribuire valore determinante al solo numero delle violazioni contestate.
Il punto centrale della pronuncia riguarda infatti il criterio con cui deve essere valutata l’affidabilità del concessionario.

L’Adm aveva disposto la revoca della concessione sulla base di 17 ritardi nei versamenti dei proventi del Lotto, registrati tra aprile 2023 e aprile 2025 e a tal proposito il Tar aveva ritenuto legittimo il provvedimento, considerando superata la soglia delle dieci violazioni indicata dalle direttive amministrative.
Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto insufficiente una valutazione meramente quantitativa delle irregolarità: richiamando un precedente, ha ribadito che l’affidabilità del concessionario deve essere valutata considerando l’intero svolgimento del rapporto concessorio.

Il passaggio fondamentale è il seguente: “Ai fini della valutazione della sussistenza del ridetto elemento fiduciario non può non considerarsi l’unitarietà del rapporto” e ancora “il parametro decisivo non è il mero dato numerico delle violazioni, ma il loro ‘effettivo ed oggettivo disvalore'”.

Ne deriva che il superamento di una soglia numerica di infrazioni non determina automaticamente la perdita del rapporto fiduciario: occorre verificare la concreta gravità delle condotte e la loro effettiva incidenza sull’interesse pubblico.

Nel caso esaminato, il Collegio ha rilevato una significativa sproporzione tra le irregolarità contestate e la sanzione applicata. In particolare, ha valorizzato che nell’arco di oltre due anni non si era verificato alcun omesso versamento; tutti i proventi del gioco erano stati integralmente riversati all’Erario; erano state corrisposte le relative sanzioni amministrative;
non si erano verificati ammanchi di cassa né danni patrimoniali per l’Amministrazione; quasi tutti i ritardi erano limitati a uno o due giorni lavorativi; alcune irregolarità risultavano riconducibili a problematiche tecniche dei sistemi bancari e di pagamento; non erano emerse condotte fraudolente, appropriazioni di denaro pubblico o falsificazioni.

Particolarmente significativa è la precisazione relativa al computo dei giorni di ritardo: il Collegio ha ritenuto necessario escludere dal calcolo i sabati e i giorni festivi, evidenziando che soltanto una contestazione superava la soglia dei ritardi di uno o due giorni lavorativi.

La sentenza afferma: “Nell’arco di oltre due anni (…), non si è verificato neppure un singolo caso di omesso versamento”. E inoltre: “Manca quindi qualsiasi pregiudizio patrimoniale per l’Amministrazione e qualsiasi ammanco di cassa”.

La circostanza che tutti i versamenti fossero stati comunque effettuati, senza conseguenze negative per l’Erario, ha assunto quindi un rilievo determinante nella valutazione della proporzionalità della misura.

Il Consiglio di Stato ha inoltre considerato la distribuzione temporale degli episodi contestati, rilevando che diversi ritardi si concentravano in periodi caratterizzati da continuità o contiguità temporale. Tale circostanza, unitamente alla modestia dei ritardi e alla regolarità dei versamenti, è stata ritenuta incompatibile con una valutazione di persistente inaffidabilità del concessionario.

Un ulteriore profilo decisivo riguarda la proporzionalità della revoca. Il Consiglio di Stato osservato in proposito che essa costituisce la misura più grave prevista dalla disciplina di settore e che, proprio per questo, deve essere riservata a comportamenti caratterizzati da un effettivo disvalore.  Nel caso concreto, l’Amministrazione aveva applicato la misura espulsiva in presenza di ritardi contenuti e successivamente regolarizzati, senza considerare adeguatamente l’assenza di danni erariali e la complessiva regolarità del rapporto.

Il Collegio afferma dunque: “la revoca della concessione rappresenta infatti la sanzione più grave prevista dall’ordinamento di settore” e conclude che “la perdita della concessione e della connessa attività economica si traduce in una misura manifestamente eccedente rispetto alla concreta offensività dei fatti“.

La valutazione di proporzionalità deve pertanto considerare non soltanto i singoli episodi contestati, ma anche il comportamento complessivo del concessionario, prima e dopo le irregolarità.

La seconda questione riguardava la legittimità della revoca della licenza per la rivendita di tabacchi, disposta dall’Adm quale conseguenza della precedente revoca della concessione del Lotto.

Il concessionario aveva contestato l’esistenza di un automatismo tra i due provvedimenti, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere una valutazione autonoma della sua affidabilità quale titolare della rivendita.

Il Consiglio di Stato ha accolto la censura, ma lo ha fatto sulla base di una considerazione preliminare e decisiva: venendo meno il provvedimento di revoca della concessione del Lotto, veniva meno anche il presupposto sul quale l’Amministrazione aveva fondato la revoca della licenza tabacchi.

La sentenza precisa: “L’amministrazione ha basato la revoca della rivendita di tabacchi quale conseguenza automatica della revoca della concessione lotto”. Pertanto, l’illegittimità della prima revoca ha comportato anche l’illegittimità della seconda.

È importante precisare che il Consiglio di Stato, in questa pronuncia, non ha sviluppato una distinta e generale affermazione circa l’inesistenza di qualsiasi automatismo tra revoca della concessione Lotto e decadenza dalla rivendita di tabacchi: ha ritenuto sufficiente, nel caso concreto, l’illegittimità del provvedimento presupposto.