La vicenda nasce da un’autorizzazione rilasciata nel 2015 e da un primo provvedimento di decadenza adottato nel 2017.
Il Consiglio di Stato ha pubblicato l’ordinanza che respinge l’appello cautelare presentato da un concessionario contro il Comune di Bolzano e la Provincia autonoma di Bolzano per un centro scommesse, ritenendo che la licenza – non conforme ai limiti di distanza dai luoghi sensibili – “risulterebbe comunque scaduta e l’impresa non potrebbe pertanto pretendere il mantenimento dell’apertura della propria attività”.
La vicenda nasce da un’autorizzazione rilasciata nel 2015 e da un primo provvedimento di decadenza adottato nel 2017. Il concessionario ricorrente aveva sostenuto che la vecchia legge provinciale del 1992 prevedesse il limite temporale di cinque anni solo per le sale da gioco e non per le licenze di scommesse. Su questo il Consiglio di Stato ha condiviso la tesi della società, rilevando l’inapplicabilità della disciplina alle licenze per l’esercizio di scommesse.
Nel frattempo è intervenuta la legge provinciale n. 2/2024, che ha previsto la scadenza entro due anni delle licenze non conformi ai limiti di distanza.
Il Consiglio di Stato ha inoltre escluso “profili di incostituzionalità della nuova disciplina in quanto si riferisce specificatamente al settore delle scommesse, rispetto al quale sussistono ragionevoli esigenze di tutela della salute pubblica”.







