Tar Veneto: distanziometro non applicabile ad agenzie senza Awp e Vlt, Comune e Ministero condannati al risarcimento

Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha condannato il Comune di Arzignano e Ministero dell’Interno a risarcire una sala scommesse senza slot e Vlt bloccata dalle distanze dai luoghi sensibili.

 

Il limite distanziometrico previsto dalla normativa regionale veneta per gli apparecchi da gioco non poteva essere applicato a una sala destinata esclusivamente alla raccolta di scommesse, senza Awp e Vlt. E l’errore interpretativo commesso dalle amministrazioni non può essere considerato scusabile. Il Tar Veneto condanna così il Comune di Arzignano e il Ministero dell’Interno a risarcire, in solido, il gestore per il ritardato avvio dell’attività.

È quanto stabilisce il Tar Veneto, Sezione Terza, con la sentenza n. 1844/2026, pubblicata il 25 settembre, pronunciandosi sul ricorso presentato da Alessandro Chieregati, in proprio e quale legale rappresentante della Due s.r.l.s., contro il Comune di Arzignano, il Ministero dell’Interno-Questura di Vicenza e la Regione Veneto.

Al centro della vicenda c’è l’apertura di un centro scommesse nel Comune di Arzignano. La società aveva chiarito fin dall’inizio che all’interno del locale sarebbe stata svolta esclusivamente l’attività di raccolta delle scommesse, senza l’installazione di apparecchi da gioco con vincita in denaro.

Inizialmente lo stesso Comune aveva comunicato che, trattandosi di un «centro scommesse in senso stretto, quindi senza slot o apparecchi per il gioco con vincita in denaro», il rilascio dell’autorizzazione sarebbe spettato alla Questura e che, per quanto di competenza comunale, sarebbe stato sufficiente che i locali disponessero della destinazione e dell’agibilità ad uso commerciale.

Nel corso dell’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione ex articolo 88 Tulps, tuttavia, la Questura di Vicenza aveva chiesto al Comune di verificare il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili. Dopo aver acquisito indicazioni dalla Regione Veneto, il Comune aveva espresso parere negativo, ritenendo applicabile anche alle sale scommesse il limite distanziometrico previsto dall’articolo 7 della legge regionale n. 38/2019.

Sulla base di questo parere la Questura aveva quindi negato l’autorizzazione il 6 marzo 2024.

Il primo ricorso: il distanziometro riguarda gli apparecchi da gioco

Il provvedimento era già stato annullato dal Tar Veneto con la sentenza n. 823 del 29 aprile 2024. In quell’occasione i giudici avevano rilevato che dalla formulazione dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 38/2019 emergeva come il legislatore veneto avesse vietato la collocazione degli apparecchi per il gioco nei locali situati a meno di 400 metri dai luoghi sensibili.

Il limite, secondo il Tar, non poteva quindi essere esteso a un esercizio destinato alla sola raccolta delle scommesse. Una conclusione fondata sia sull’interpretazione letterale della disposizione sia sull’impossibilità di applicare analogicamente una norma limitativa della libertà di iniziativa economica a fattispecie non espressamente contemplate.

Il Tribunale aveva inoltre evidenziato le differenze tra gli apparecchi disciplinati dall’articolo 110 Tulps e l’attività di mera raccolta delle scommesse.

Dopo l’annullamento del diniego, la Questura di Vicenza aveva rilasciato l’autorizzazione il 7 maggio 2024. La licenza era stata ritirata il 14 maggio e l’attività aveva preso il via il successivo 3 giugno. La sentenza n. 823/2024, non impugnata, era poi passata in giudicato.

Il Tar: errore di Comune e Questura non scusabile

A quel punto il gestore ha avviato una seconda azione, questa volta risarcitoria, sostenendo di aver subito un danno economico a causa del ritardo nell’apertura provocato dall’illegittimo diniego.

Ed è proprio su questo aspetto che la nuova pronuncia assume particolare rilievo. Il Tar ricorda innanzitutto che l’annullamento di un provvedimento amministrativo non determina automaticamente il diritto al risarcimento. È necessario accertare, tra gli altri elementi, il danno, il nesso causale e la sussistenza del dolo o della colpa dell’amministrazione.

Nel caso di Arzignano, tuttavia, il Collegio ritiene provata la responsabilità sia del Comune sia della Questura. Secondo i giudici, la situazione di fatto era particolarmente semplice: era pacifico che l’attività progettata consistesse esclusivamente nella raccolta delle scommesse e che non prevedesse l’installazione di AWP o VLT.

Anche sul piano normativo il Tar attribuisce valore decisivo al «chiaro tenore letterale della norma», che prevedeva il divieto di collocazione degli apparecchi da gioco entro 400 metri dai luoghi sensibili.

Il Collegio respinge quindi la tesi secondo cui ci si sarebbe trovati davanti a una disposizione obiettivamente ambigua e suscettibile di due interpretazioni ugualmente plausibili.

Neppure l’interpretazione fornita dagli uffici della Regione Veneto poteva esonerare Comune e Questura dalle proprie responsabilità, perché era priva di efficacia vincolante. Le due amministrazioni, secondo il Tar, avrebbero dovuto verificare autonomamente la compatibilità di quella lettura con il dato normativo.

Una valutazione che vale «a maggior ragione» per la Questura, alla quale spettava la decisione finale e che, dopo aver ricevuto le osservazioni del ricorrente, avrebbe potuto riesaminare il presupposto giuridico sul quale si fondava il diniego.

Comune e Ministero responsabili in solido

Il Tar individua quindi due condotte che hanno concorso alla produzione dello stesso danno.

Da una parte il Comune di Arzignano, che aveva espresso il parere negativo affermando erroneamente che l’apertura della sala fosse impedita dal mancato rispetto del distanziometro; dall’altra la Questura di Vicenza, che aveva recepito quella valutazione e adottato il diniego nonostante potesse autonomamente discostarsene.

Per questo il Comune e il Ministero dell’Interno sono ritenuti responsabili in solido ai sensi dell’articolo 2055 del codice civile.

Nessuna responsabilità viene invece riconosciuta alla Regione Veneto. Le indicazioni fornite dagli uffici regionali rappresentavano una semplice interpretazione della legge regionale, non vincolante per Comune e Questura, e il ricorrente non aveva individuato una specifica condotta illegittima direttamente imputabile alla Regione e causalmente collegata al danno.

Chiesti quasi 36mila euro di danni

La richiesta risarcitoria complessiva ammontava a 35.922,04 euro. La società chiedeva 5.390,49 euro per canoni di locazione e utenze sostenuti nel periodo in cui i locali erano rimasti inutilizzati, 20.531,55 euro a titolo di lucro cessante per i mancati guadagni e altri 10mila euro per il presunto danno all’immagine e all’avviamento commerciale.

Il Tar respinge però la richiesta relativa ad affitti e utenze perché, pur essendo stati prodotti il contratto di locazione e la documentazione relativa alle utenze, non era stata fornita la prova dell’effettivo pagamento attraverso bonifici, quietanze o altra documentazione.

Respinta anche la richiesta per il danno all’immagine: secondo il Collegio un simile pregiudizio non può essere considerato in re ipsa e deve essere concretamente provato. Nel caso in esame non erano stati dimostrati né un effettivo discredito commerciale né reazioni negative della clientela.

Riconosciuto il lucro cessante: risarcimento di 5mila euro

Diversa la valutazione sul lucro cessante. Dopo l’apertura, la sala scommesse aveva documentato ricavi per complessivi 20.531,55 euro nei primi tre mesi di attività, giugno, luglio e agosto 2024.

Per il Tar si tratta di elementi oggettivi sufficienti a dimostrare che il ritardo nell’avvio dell’attività aveva determinato una perdita economica effettiva. La cifra, però, rappresentava i ricavi lordi e non l’utile netto che sarebbe entrato nel patrimonio dell’impresa. Non essendo stata documentata la struttura dei costi e quindi il margine effettivo dell’attività, il Collegio ha proceduto a una liquidazione equitativa del danno, fissandolo in 5mila euro, oltre agli interessi legali.

Il Tar Veneto ha quindi condannato in solido il Ministero dell’Interno e il Comune di Arzignano al pagamento di 5mila euro in favore del ricorrente, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Respinte le altre pretese risarcitorie e integralmente compensate le spese di giudizio.

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