Legge di conversione DL 133/2026 in Gazzetta: da oggi spese di sponsorizzazione del gioco legale indeducibili

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La legge di conversione del decreto-legge su prezzi petroliferi e Ilva introduce, tra le disposizioni fiscali, l’indeducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute da soggetti collegati agli operatori di gioco legale.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 223 del 25 settembre 2026, la legge 25 settembre 2026, n. 166, che converte con modificazioni il decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e disposizioni su Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria. Il provvedimento, come da avviso pubblicato in pari data, riporta in allegato le modificazioni apportate in sede di conversione.

Come noto, l’articolo 2-ter, comma 2, introduce una disposizione fiscale che tocca il settore del gioco pubblico: le spese di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96), sostenute per sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni informative sul gioco oppure servizi di comparazione di quote o offerte, non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Decorrenza e destinazione delle maggiori entrate

Il comma 4 dell’articolo 2-ter fissa la decorrenza: la norma si applica alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Il comma 5 stabilisce che un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a cadenza annuale, accerterà le maggiori entrate derivanti dall’indeducibilità, destinandole al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Una disposizione di identico tenore è prevista all’articolo 117, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, in coordinamento con il nuovo testo unico. L’articolo 3-bis della legge chiarisce che quest’ultima disposizione resta efficace fino al termine di decorrenza previsto dall’articolo 377 del medesimo testo unico n. 117 del 2026.

Il contesto del provvedimento

La legge n. 166/2026 interviene principalmente sui prezzi petroliferi legati alla crisi dei mercati internazionali e su ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, con modifiche alla disciplina dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) e alla prededuzione dei finanziamenti pubblici nelle procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA e del Gruppo Acciaierie d’Italia. Abroga inoltre i decreti-legge 5 agosto 2026, n. 139, e 26 agosto 2026, n. 153, facendo salvi gli effetti già prodotti. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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