Decreto Dignità, la Consulta boccia il minimo inderogabile da 50 mila euro per la pubblicità del gioco

Sentenza 172/2026: l’Agcom potrà scendere sotto la soglia in caso di manifesta sproporzione della sanzione.

La soglia minima di 50 mila euro prevista dal decreto Dignità per chi viola il divieto di pubblicità del gioco con vincite in denaro non potrà più essere applicata in modo automatico. La sanzione resta, ma l’autorità che la irroga dovrà poterla ridurre quando, nel caso concreto, risulti manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità della violazione, alla condotta e alle condizioni economiche del trasgressore.

È quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 172 del 2026, depositata il 20 ottobre in cancelleria (presidente Giovanni Amoroso, redattrice Antonella Sciarrone Alibrandi), che ha dichiarato parzialmente illegittimo l’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 87 del 2018 per violazione degli articoli 3 e 42 della Costituzione. La norma puniva l’inosservanza del divieto con una sanzione pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità, “e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”. La Consulta ha riscritto la formula introducendo una clausola di salvaguardia: il minimo resta fissato a 50 mila euro, ma con la possibilità di applicare un importo inferiore sulla base dei criteri dell’articolo 11 della legge 689 del 1981, cioè gravità della violazione, opera svolta per eliminarne o attenuarne le conseguenze, personalità dell’agente e sue condizioni economiche.

La questione era stata sollevata dal Tar del Lazio, chiamato a decidere il ricorso di un giovane content creator sanzionato dall’Agcom con 157 mila euro per aver diffuso video promozionali di giochi e scommesse online su due canali YouTube e uno Twitch. Dalle carte emerge un quadro decisamente lontano da quello di una campagna pubblicitaria strutturata: il ricorrente, 28 anni, impiegato come aiuto magazziniere con uno stipendio di circa 1.300 euro al mese, avrebbe ricavato dall’attività circa mille euro, tutti dal canale Twitch. I tre canali contavano rispettivamente 64, 2.010 e 2.504 follower, mentre i video contestati avevano totalizzato 53, 202 e 112 visualizzazioni. Poiché il 20 per cento dei compensi era ben al di sotto della soglia, l’Autorità aveva applicato il minimo per ciascun canale, con importi di 55 mila e due volte 51 mila euro, arrivando a una sanzione complessiva pari a oltre 150 volte il guadagno ottenuto.

Per i giudici amministrativi, la rigidità del minimo finiva per appiattire condotte molto diverse tra loro, dalla pubblicità televisiva su scala nazionale fino all’esposizione occasionale di un logo, senza distinguere tra persone fisiche e grandi imprese. Il Tar aveva quindi chiesto la semplice cancellazione della soglia, lasciando in piedi soltanto il criterio proporzionale. Di segno opposto la posizione della Presidenza del Consiglio, che tramite l’Avvocatura dello Stato aveva difeso la norma sostenendo che proprio il minimo fisso garantisce la funzione deterrente del divieto e che, senza di esso, la gran parte delle violazioni sarebbe punita in modo irrisorio.

La Corte ha accolto la questione nel merito, ma ha respinto la soluzione indicata dal Tar. Una pronuncia meramente ablativa, si legge nella motivazione, creerebbe un vuoto di tutela nei numerosi casi in cui il 20 per cento del valore della pubblicità porterebbe a sanzioni minime o addirittura nulle. Ed è proprio questa la situazione più frequente: secondo la ricostruzione della Consulta, la maggior parte delle sanzioni irrogate dall’Agcom è stata calcolata sulla base della soglia minima, moltiplicata per il numero di violazioni, perché le condotte accertate riguardano soprattutto social network e piattaforme online, dove i ricavi sono spesso modesti o del tutto assenti. Lo stesso meccanismo, osservano i giudici, ha consentito di irrogare sanzioni molto elevate alle società proprietarie delle piattaforme su cui erano aperti i canali del ricorrente, pari a 2,25 milioni e 900 mila euro.

Nella sentenza la Corte sottolinea inoltre che la pericolosità della pubblicità vietata non dipende dal guadagno che ne deriva e che anche condotte autonome, prive di accordi con un operatore, possono risultare insidiose per i beni tutelati, a partire dalla salute. Per questo un importo minimo con efficacia deterrente rappresenta, nelle parole dei giudici, un presidio necessario, purché temperato da una valvola che consenta di individualizzare la sanzione. La Consulta distingue anche il divieto del decreto Dignità da quello sugli apparecchi connessi a internet nei pubblici esercizi, dichiarato illegittimo con la sentenza 104 del 2025: in questo caso, pur nella varietà delle forme, tutte le condotte sono accomunate dal fatto di costituire pubblicità vietata del gioco a pagamento.

Ampio spazio è dedicato al contesto normativo. La Corte ricorda che il divieto dell’articolo 9 resta pienamente in vigore anche dopo il riordino del gioco a distanza introdotto dal decreto legislativo 41 del 2024, in attesa delle norme di coordinamento, e richiama la consultazione avviata dall’Agcom con la delibera 85/26/Cons per integrare le linee guida del 2019 sulla comunicazione legata al gioco responsabile. Le restanti questioni sollevate dal Tar, relative alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, sono state dichiarate assorbite.

In chiusura, i giudici costituzionali lasciano aperta la porta al Parlamento, al quale resta la facoltà di ridisegnare l’intero impianto sanzionatorio a presidio del divieto, con misure che rispettino i principi di proporzionalità e individualizzazione della sanzione e risultino al tempo stesso efficaci nel contrasto al gioco patologico.