Risoluzione 38/E delle Entrate: il codice 8985 va indicato nell’F24 Accise con il campo ente valorizzato con “M”
Arriva il codice tributo per versare la sanzione unica da ravvedimento operoso sull’imposta sugli intrattenimenti, calcolata applicando il cumulo giuridico. Si tratta di una novità operativa per tutte le attività soggette all’Isi, compresi gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, che da oggi dispongono di uno strumento specifico per regolarizzare più violazioni con un unico pagamento.
Il codice è il 8985, denominato “Sanzione unica da ravvedimento imposta sugli intrattenimenti”, ed è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026. Il versamento avviene con il modello F24 Accise: il codice va esposto nella sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza degli importi a debito versati. Nel campo ente va indicata la lettera “M”, mentre nel campo anno di riferimento va riportato l’anno per il quale si effettua il pagamento, nel formato a quattro cifre.
Il provvedimento dà attuazione alla riforma del sistema sanzionatorio tributario. L’articolo 3 del decreto legislativo 87 del 2024 ha esteso il cumulo giuridico agli istituti deflativi, ravvedimento compreso: in presenza di più violazioni, anziché sommare le singole sanzioni se ne applica una sola, maggiorata, determinata separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d’imposta e per ciascun istituto. Lo stesso decreto ha stabilito che la percentuale di riduzione prevista dal ravvedimento si calcola in relazione alla prima violazione commessa, e che la sanzione unica può essere determinata anche con le procedure messe a disposizione dall’amministrazione finanziaria.







