Cassazione: Ctd con apparecchi Awp senza licenza, serve la concessione del bookmaker estero

Accolto il ricorso di Adm su una sanzione da 15 mila euro a un centro di Cursi. Rinvio alla Corte d’appello di Lecce.

Un centro trasmissione dati che raccoglie scommesse per un bookmaker estero privo di concessione non può installare apparecchi da intrattenimento senza la licenza di polizia prevista dall’articolo 88 del Tulps. E per sottrarsi alla sanzione non basta sostenere che l’operatore straniero abbia scelto di non partecipare ai bandi perché la normativa italiana lo avrebbe penalizzato: occorre provare in modo specifico un’esclusione illegittima dalle gare o un trattamento discriminatorio da parte dello Stato. È il principio fissato dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26991, che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La vicenda nasce da un controllo dei carabinieri della stazione di Bagnolo del Salento in un Ctd di Cursi, in provincia di Lecce, collegato a un bookmaker con sede nel Regno Unito. Nel locale erano installati dieci apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del Tulps, regolarmente autorizzati, ma l’attività di raccolta delle scommesse veniva svolta senza la licenza del Questore. Ne era seguita un’ordinanza-ingiunzione dell’Ufficio dei Monopoli per la Puglia da 15 mila euro nei confronti della società di gestione e del suo legale rappresentante.

Il Tribunale di Lecce, nel 2018, aveva annullato il provvedimento, ritenendo che i punti affiliati al bookmaker estero potessero operare anche senza concessione, poiché l’assenza del titolo sarebbe derivata dall’illegittima esclusione dalle gare del 1999 e da una disciplina nazionale incompatibile con il diritto europeo. Una lettura confermata nel 2019 dalla Corte d’appello di Lecce, secondo cui la mancata partecipazione dell’operatore alla gara del 2012 sarebbe stata una scelta “necessitata dal punto di vista economico”.

Una ricostruzione che i giudici di legittimità, con relatore il consigliere Dario Cavallari e presidente Antonio Scarpa, hanno respinto. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, a partire dalla sentenza Biasci del 2013, la Cassazione ricorda che il cosiddetto doppio binario, cioè l’obbligo di possedere sia la concessione di Adm sia l’autorizzazione di polizia, è compatibile con le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, perché giustificato dalla lotta alla criminalità nel settore del gioco. Nel giudizio di opposizione alla sanzione, spetta all’amministrazione provare i fatti costitutivi della violazione, mentre ricade sull’opponente l’onere di dimostrare la discriminazione subita dall’operatore comunitario. Una prova che, precisa la Corte, non può riguardare la semplice convenienza economica di partecipare alle procedure.

Secondo la Suprema Corte, i giudici d’appello non hanno chiarito perché una scelta dettata da valutazioni economiche dovesse considerarsi frutto di un’illegittima costrizione anziché di una libera decisione imprenditoriale, né quale discriminazione lo Stato avrebbe compiuto nei confronti di un operatore che alla gara del 2012 non aveva preso parte.

Respinta anche la richiesta dei resistenti di rivolgersi nuovamente ai giudici di Lussemburgo. La Cassazione ritiene l’orientamento europeo ormai chiaro e in linea con quello delle Sezioni Unite, del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale. Per lo stesso motivo non viene considerato decisivo il rinvio pregiudiziale disposto nel settembre 2025 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana su un caso analogo, che secondo il collegio non si confronta con la giurisprudenza di legittimità né con la mancata partecipazione dell’operatore al bando Monti. Sul punto, peraltro, la Corte di giustizia si è già pronunciata con l’ordinanza Momari del 23 marzo 2026, ribadendo che gli articoli 49 e 56 del Tfue non ostano, in linea di principio, a una normativa che subordina la raccolta di scommesse all’autorizzazione di polizia e quest’ultima a una concessione rilasciata all’operatore stabilito in un altro Stato membro.

La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che dovrà decidere nel merito applicando i principi indicati e pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità.