Scommesse vietate perché vicine a un luogo sensibile: il Tar Lombardia annulla il diniego

La Sezione staccata di Brescia ha annullato il diniego opposto dal Comune di Curno all’attivazione di un punto scommesse all’interno di una sala Vlt già esistente.

 

Il Tar per la Lombardia (Sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda) ha accolto il ricorso presentato da una società di gestione, assistita dai legali Giulio Di Matteo, Luca Giacobbe e Livio Sannino, annullando il diniego emesso dal Comune di Curno, in provincia di Bergamo, che aveva bloccato l’attivazione di un servizio di raccolta scommesse all’interno di una sala giochi preesistente.

La controversia è nata quando l’amministrazione comunale aveva respinto la Scia presentata dall’operatore per affiancare alle Vlt già presenti i terminali di scommessa. A motivare il no, il Comune aveva invocato il mancato rispetto della distanza minima di 500 metri da un luogo sensibile (nello specifico, l’Azienda Bergamasca Formazione) e le prescrizioni del Piano di Governo del Territorio (Pgt) che impongono almeno 150 metri dai centri residenziali.

Tuttavia, i giudici amministrativi hanno ribaltato la linea dell’ente locale chiarendo un principio fondamentale: la normativa regionale lombarda (la legge regionale n. 8/2013) e i relativi atti attuativi circoscrivono il divieto distanziometrico esclusivamente agli apparecchi da gioco d’azzardo lecito (ex art. 110, commi 6 e 7, del Tulps).

Il Tar ha sottolineato che le scommesse sono un’attività profondamente diversa sia nel funzionamento che nella disciplina amministrativa: consistono nell’intermediazione su eventi esterni e non dipendono dal sistema di una macchina o dal punto vendita: vi è una raccolta delle giocate, trasmesse al concessionario autorizzato, e l’attività principale dell’esercizio è l’intermediazione nella raccolta delle scommesse.

Di conseguenza, i Comuni non possono estendere i limiti pensati per gli apparecchi da gioco anche alle agenzie di scommesse, né possono utilizzare strumenti urbanistici o regolamentari per introdurre restrizioni locali non previste dalla legge regionale. Il bilanciamento degli interessi spetta unicamente al legislatore regionale, il quale non ha previsto analoghi vincoli localizzativi per i punti scommesse.