No a licenza sala scommesse, Tar Campania: ‘Distanza da scuola, vale effettivo accesso e no a formalismi”

Il Tar Campania respinge il ricorso contro il diniego della licenza per l’apertura di una sala scommesse per mancato rispetto della distanza minima di 250 metri da un luogo sensibile.

 

La verifica della distanza dai luoghi sensibili deve privilegiare la realtà concreta dell’accesso e la finalità di protezione della norma, anziché una lettura meramente formale degli ingressi.
Questo uno dei principi che emerge dalla sentenza con cui il Tar Napoli ha respinto il ricorso proposto da una società, confermando la legittimità del diniego della Questura di Napoli al rilascio della licenza prevista dall’art. 88 del Tulps per l’apertura di una sala scommesse a Bacoli.
La ragione decisiva è il mancato rispetto della distanza minima di 250 metri da una scuola dell’infanzia, prevista dall’art. 13 della legge regionale Campania n. 2/2020.

Secondo i giudici, la distanza minima deve essere calcolata secondo il percorso pedonale più breve. A tale proposito, la società ricorrente contestava il metodo di misurazione utilizzato dal Comune di Bacoli e recepito dalla Questura, sostenendo che non fossero stati individuati correttamente gli ingressi principali degli edifici.
Secondo la società, una misurazione effettuata prendendo come riferimento gli ingressi da essa indicati avrebbe restituito una distanza di 269,70 metri, dunque superiore alla soglia legale.
Il Tar ha invece ritenuto attendibili gli accertamenti della Polizia municipale, che avevano rilevato distanze variabili tra 200 e 237 metri, in relazione ai diversi percorsi considerati. Tutte le misurazioni risultavano, pertanto, inferiori ai 250 metri prescritti. Il Collegio ha chiarito che la scelta di un diverso ingresso della sala scommesse non avrebbe modificato l’esito della misurazione, poiché la distanza tra i punti di accesso considerati era di soli 12 metri lineari.

Il punto centrale della controversia riguardava poi l’individuazione dell’ingresso principale della scuola dell’infanzia. La società sosteneva che dovesse essere preso in considerazione il portone interno dell’edificio, individuato sulla base di elementi quali la presenza del campanello, della targa identificativa e della posizione al termine del viale di accesso, ma il Tar ha respinto questa ricostruzione, ritenendola eccessivamente formalistica. Ha attribuito invece rilievo all’ingresso esterno pedonale, accessibile mediante la rampa per persone con disabilità e le scale, in quanto maggiormente significativo rispetto all’effettivo utilizzo della struttura scolastica.

Il passaggio più significativo è il seguente: “Tale argomentazione infatti attribuisce rilievo […] all’ingresso della scuola ‘interno’ e non già all’ingresso esterno pedonale, accessibile dalla rampa disabili e dalle scale […] facendo leva su profili di stampo meramente formalistico e senza tenere affatto in considerazione l’effettivo utilizzo da parte dell’utenza scolastica”.

I giudici evidenziano poi che la disciplina sulle distanze persegue finalità di tutela della salute e delle persone vulnerabili. Il Tar ha dunque inquadrato la normativa regionale nell’ambito delle misure di prevenzione e contrasto della dipendenza dal gioco d’azzardo. La distanza minima dai luoghi sensibili non costituisce, infatti, un mero requisito urbanistico, ma uno strumento di tutela di soggetti particolarmente vulnerabili, soprattutto per la giovane età o per condizioni di fragilità sanitaria e sociale.

La sentenza richiama, a questo proposito, la giurisprudenza costituzionale, secondo cui tali disposizioni sono “dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo”.

In questa prospettiva, la misurazione della distanza non può essere condotta privilegiando interpretazioni puramente formali degli accessi, ma deve essere coerente con la funzione protettiva della disciplina.

 

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