Per i giudici mancò una verifica aggiornata delle distanze dai luoghi sensibili prima del rilascio delle autorizzazioni.
La Questura di Bologna avrebbe dovuto verificare di nuovo le distanze dai luoghi sensibili prima di autorizzare una sala Vlt e scommesse, e non affidarsi a un titolo edilizio rilasciato quasi un anno prima. È il principio che ha portato il Tar Emilia-Romagna ad annullare le due licenze concesse nel giugno 2023 a una società di gioco per l’apertura di un punto vendita in città, una per gli apparecchi videoterminali e l’altra per la raccolta di scommesse ippiche e sportive.
A impugnare i provvedimenti era stato il condominio dello stabile in cui si trovano i locali. Secondo i ricorrenti, la sala sorgerebbe a circa 470 metri da un ospedale privato accreditato, dunque entro la fascia di 500 metri che la legge regionale 5 del 2013 vieta per le strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali o semiresidenziali. A sostegno della tesi, il condominio aveva prodotto una perizia tecnica basata su un rilievo topografico satellitare.
La vicenda, ricostruita nella sentenza n. 1711 della Prima Sezione pubblicata il 30 ottobre, ruota attorno a una sequenza di date. Nel gennaio 2022 il Comune aveva espresso parere favorevole all’apertura della sala e pochi mesi dopo la Polizia Locale aveva misurato in 546 metri la distanza dalla clinica, considerando soltanto gli attraversamenti pedonali consentiti dal Codice della Strada. In estate era arrivato il permesso di costruire per trasformare l’ex bar pizzeria in sala giochi. A quel tempo, però, ospedali e case di cura non comparivano nella mappatura comunale dei luoghi sensibili, che comprendeva soltanto le strutture residenziali.
Le cose cambiano nell’aprile 2023, quando il Comune aggiorna l’elenco e vi inserisce anche la struttura sanitaria in questione. Le domande di licenza erano state presentate alla Questura a febbraio, ma le autorizzazioni vengono firmate a giugno, quindi dopo l’aggiornamento della mappatura.
Per il collegio è qui che si colloca il vizio. Entrambi i provvedimenti richiamano esclusivamente il permesso di costruire del 2022, senza dare conto di alcuna verifica sui luoghi sensibili nel frattempo individuati. Un richiamo che i giudici definiscono «acritico», trattandosi di un atto con finalità diverse da quelle di una licenza di pubblica sicurezza e comunque non più attuale. La sentenza ricorda che dal 2018, con la circolare del Ministero dell’Interno sulle licenze ex articolo 88 del Tulps, spetta proprio alle Questure accertare il rispetto delle distanze minime fissate da Regioni e Comuni, coinvolgendo l’amministrazione locale nella verifica. Le licenze sono state quindi annullate per difetto di istruttoria. Il tribunale non è entrato nel merito della misurazione, né ha esaminato la censura relativa a un asilo nido privato presente nella zona, struttura che la normativa regionale non include comunque tra i luoghi sensibili.
Nel corso del giudizio il quadro di fatto si è ulteriormente modificato. Nell’estate 2023 il Comune ha istituito nuovi attraversamenti pedonali nella zona e una successiva misurazione della Polizia Locale ha ridotto la distanza a circa 385 metri. L’amministrazione ha così avviato il procedimento di delocalizzazione previsto dalle delibere regionali, chiedendo alla società la documentazione sugli investimenti effettuati per stabilire il periodo transitorio di ammortamento prima della chiusura o del trasferimento.
Proprio su questa circostanza il Comune aveva chiesto di dichiarare il ricorso improcedibile, ma il Tar ha respinto l’eccezione, osservando che la delocalizzazione non si è ancora concretizzata e che l’annullamento delle licenze impedisce la prosecuzione dell’attività nella sede attuale. Bocciata anche l’eccezione di inammissibilità legata alla mancata impugnazione del titolo edilizio, poiché permesso di costruire e licenza di polizia rispondono a presupposti distinti.
Il ricorso era stato presentato nel 2023, quando il tribunale aveva respinto la richiesta di sospensiva. La decisione è arrivata nell’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato dello scorso 13 ottobre. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della complessità della materia e del mutamento di orientamento interpretativo introdotto dalla circolare ministeriale.







