Il Tar Lazio respinge il ricorso presentato da Hippogroup Cesenate Spa contro il Masaf per la distribuzione delle giornate di corse 2025 agli ippodromi di Bologna e Cesena.
Con una sentenza, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Hippogroup Cesenate Spa contro il Masaf per la distribuzione delle giornate di corse 2025 agli ippodromi di Bologna e Cesena.
In particolare, il Tribunale ritiene legittimi il calendario delle corse ippiche per il 2025; i decreti Masaf che hanno determinato il numero di giornate assegnate agli ippodromi; il decreto dell’aprile 2025 che ha successivamente modificato il calendario.
Il punto centrale della controversia era il presunto contrasto tra la classificazione degli ippodromi e il numero di giornate di corse assegnate.
Hippogroup sosteneva, in particolare, che Bologna, classificato al terzo posto nazionale nel trotto, avesse subito un taglio di giornate non coerente con la sua posizione, mentre ippodromi collocati più in basso in graduatoria non avrebbero subito analoghe riduzioni. Secondo la società, ciò avrebbe evidenziato illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa.
Il Tar non condivide questa impostazione. Anzitutto, il Tribunale sottolinea che il calendario delle corse ha natura di atto amministrativo generale e, pertanto, non è soggetto all’ordinario obbligo di motivazione previsto dall’art. 3 della legge n. 241/1990.
La sentenza afferma infatti: “Il calendario delle corse è atto amministrativo generale, come tale sottratto all’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 3, L. 241/1990.” Tuttavia, il Tar aggiunge che, anche se non fosse stato obbligatorio motivare, nel caso concreto le ragioni delle scelte ministeriali risultano comunque sufficientemente esplicitate nella documentazione allegata ai decreti.
Inoltre, secondo il Tar il Ministero non doveva necessariamente distribuire le giornate sulla base della posizione ottenuta dall’ippodromo nella classificazione Ahp. Classificazione e calendario sono strumenti collegati, ma non coincidono.
La programmazione delle giornate deve infatti tenere conto di una pluralità di fattori: risorse disponibili, rapporto costi/benefici, distribuzione territoriale, capacità organizzativa degli ippodromi, qualità delle corse e necessità di evitare sovrapposizioni tra impianti vicini.
Il decreto ministeriale stabilisce, in particolare: “l’assegnazione del montepremi da attribuire agli ippodromi è definito tenuto conto del rapporto costo/benefici, dell’esigenza di razionalizzare la distribuzione delle giornate di corsa e delle risorse finanziarie disponibili” e prevede che le giornate siano organizzate in modo da garantire un adeguato montepremi medio per corsa.
Il Tar considera quindi legittimo che il Masaf abbia esercitato una discrezionalità programmatoria, senza essere vincolato meccanicamente alla graduatoria Ahp.
La sentenza ricostruisce il nuovo sistema introdotto dal Masafdal 2025: la classificazione degli ippodromi attraverso l’Analytic Hierarchy Process (Ahp). Questo metodo serve a valutare contemporaneamente diversi fattori e a determinare il ruolo degli ippodromi all’interno del sistema nazionale.
La classificazione è stata concepita come: “operazione propedeutica alla definizione sia del calendario delle corse ippiche, sia del nuovo modello di distribuzione delle risorse”
Ma “propedeutica” non significa che la posizione in graduatoria determini automaticamente il numero delle giornate.
Per il Tar, il calendario deve perseguire anche obiettivi diversi dalla mera valorizzazione dell’ippodromo: equilibrio territoriale, distribuzione delle risorse, sostenibilità economica delle riunioni, qualità delle corse e razionalizzazione complessiva dell’attività.
Il Tar riconosce quindi al Masaf un significativo margine di discrezionalità nella costruzione del calendario.
Il decreto impugnato mira, secondo il Collegio, a: “valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo ad organizzare le corse assegnate, garantendo il miglioramento tecnico-organizzativo delle stesse e assicurando l’adeguamento e mantenimento delle strutture esistenti.”
Questo significa che il numero storico delle giornate non costituisce un diritto dell’ippodromo alla loro conservazione.
Anzi, il Tar ritiene che utilizzare le singole giornate come parametro rigido potrebbe produrre effetti indesiderati: “valori parametrati sulle singole giornate di corsa rischierebbero di creare effetti distorsivi e discriminatori tra le diverse Società di corse.”
Il criterio ritenuto corretto è quindi quello basato su dati certi, verificabili e omogenei, anziché sulla semplice riproduzione della situazione storica.
Inoltre, pur escludendo un obbligo formale di motivazione, il Tar ritiene che il Masaf abbia fornito comunque una motivazione ampia attraverso i decreti e soprattutto le relazioni tecniche.
La sentenza evidenzia che il Ministero ha tenuto conto: delle risorse finanziarie disponibili; del rapporto costi/benefici; della necessità di razionalizzare le giornate; della distribuzione territoriale degli ippodromi; della necessità di evitare sovrapposizioni tra impianti vicini; del numero congruo di corse per ogni giornata; della distribuzione delle risorse nell’arco dell’anno; della capacità effettiva degli ippodromi di organizzare le corse.
Per questo il Tar conclude che il calendario è stato definito “in modo ragionevole”.
Un elemento importante è che il Collegio richiama espressamente una precedente sentenza, la n. 1816/2025, relativa a un contenzioso analogo. In quella pronuncia era stato già affermato che il modello ministeriale deve valorizzare la capacità effettiva degli ippodromi e non semplicemente il numero di giornate svolte.
Il Tar riprende quel principio, sottolineando che il sistema deve basarsi su: “dati certi e riscontrabili per assicurare equità nella distribuzione delle risorse” e per garantire: “la necessaria omogeneità al fine di dare maggiore certezza alle imprese del settore.”
Questo precedente rafforza quindi la posizione del Masaf: non esiste un automatismo tra classificazione dell’ippodromo, giornate storiche e numero di giornate assegnate per l’anno successivo.







