Tar Lazio, sanzione Agcom da 50mila euro sotto scacco: notifica nulla, rinviato tutto a novembre

Il Tribunale accerta la nullità della notifica del ricorso: nuova udienza fissata per il 27 novembre.

Un capitolo giudiziario ancora aperto quello che coinvolge una delibera Agcom con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva sanzionato un operatore con sede a Padula, in provincia di Salerno, per una presunta violazione del divieto di pubblicità di giochi e scommesse previsto dal cosiddetto decreto dignità. La sanzione, pari a 50mila euro, era stata contestata dalla società per la presunta violazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto legge 87/2018, convertito con legge 96/2018, sulla base di una contestazione datata 21 settembre 2022.

La società aveva presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio chiedendo l’annullamento sia della contestazione originaria sia della successiva ordinanza ingiunzione, con cui Agcom aveva anche diffidato l’operatore dal reiterare condotte analoghe. Il ricorso, iscritto al numero di registro generale 7638 del 2023, è approdato all’udienza di smaltimento del 10 luglio scorso davanti alla Sezione Seconda del Tar, con relatrice la dottoressa Alessandra Vallefuoco.

Con l’ordinanza n. 14415/2026, i giudici amministrativi non sono però entrati nel merito della vicenda sanzionatoria. Il Collegio ha infatti rilevato che Agcom, pur risultando intimata, non si è costituita in giudizio, e che la notifica del ricorso introduttivo sarebbe affetta da un vizio di invalidità: sarebbe stata erroneamente effettuata presso la sede dell’Autorità anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta per legge nei procedimenti giurisdizionali.

Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 44, comma 4, del Codice del processo amministrativo nella parte in cui subordinava la rinnovazione della notifica nulla a una valutazione dell’imputabilità del vizio al notificante, il Tar ha qualificato il difetto come nullità e non come inesistenza della notifica. Una distinzione che, nella pratica, consente alla ricorrente di sanare il vizio anziché vedersi dichiarare il ricorso improcedibile.

Il Collegio ha quindi ordinato il rinnovo della notificazione, assegnando alla società un termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ai giudici spetterà inoltre l’onere di dimostrare la ritualità dell’adempimento, depositando in giudizio copia integrale del messaggio di posta elettronica certificata consegnato, secondo quanto previsto dalle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico. La causa tornerà quindi davanti al Tar Lazio nell’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato fissata per il 27 novembre 2026, quando il merito della sanzione Agcom potrà finalmente essere esaminato.