Cassazione: valido l’aggio ministeriale nell’accertamento induttivo su Ctd

L’ordinanza consolida l’orientamento sulla legittimità del criterio ministeriale per la determinazione della base imponibile nella raccolta di scommesse prive di concessione.

la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione di rilievo per il comparto della raccolta di scommesse per conto di operatori esteri privi di concessione in Italia, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dal titolare di un centro trasmissione dati e confermando l’impianto accertativo dell’Agenzia delle Entrate per l’annualità d’imposta 2015.

Il caso trae origine da un accertamento induttivo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che aveva quantificato la raccolta complessiva del Ctd in circa 814.665 euro. Su tale base, l’Agenzia delle Entrate aveva applicato un aggio medio dell’8%, determinando ricavi induttivi per 65.173 euro e recuperando a tassazione 33.219 euro, oltre a una sanzione di 32.143,50 euro. Sia la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma sia quella di secondo grado del Lazio avevano respinto le doglianze del contribuente.

Nel ricorso per cassazione, la difesa aveva contestato l’omesso esame di documentazione ritenuta idonea a dimostrare una percentuale di aggio inferiore a quella stimata dall’ufficio, oltre alla presunta non applicabilità alla fattispecie dell’articolo 5, comma 1, del D.M. 179/2003, che disciplina la misura dell’aggio per gli intermediari del gioco.

Sotto il profilo tecnico, il punto di maggiore interesse per gli operatori del settore riguarda proprio quest’ultimo aspetto. La Corte ha infatti ribadito che il criterio ministeriale del D.M. 179/2003 può legittimamente fungere da parametro di riferimento negli accertamenti induttivi condotti nei confronti di chi esercita la raccolta di scommesse per conto di bookmaker esteri non concessionati, ai fini della ricostruzione della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

Sul piano processuale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche per la sussistenza della cosiddetta doppia conforme tra le pronunce di primo e secondo grado, che ai sensi dell’articolo 360, comma 4, c.p.c. preclude la censura per omesso esame di un fatto decisivo quando non venga illustrata la differenza tra i percorsi motivazionali dei due gradi di merito. È stato inoltre giudicato generico, e comunque riferito ad annualità d’imposta diversa, il richiamo a un precedente giudicato favorevole al contribuente.

Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 4.300 euro, oltre a un’ulteriore somma di 2.150 euro ai sensi dell’articolo 96 c.p.c. e a 2.000 euro in favore della cassa delle ammende.