Cautelare accolta in attesa della decisione di merito, fissata al 3 dicembre sui limiti distanziometrici.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, è intervenuto sul contenzioso relativo al diniego di una licenza ex articolo 88 del Tulps per la raccolta di gioco mediante apparecchi da intrattenimento. Con l’ordinanza n. 03622/2026, pubblicata il 31 agosto, i giudici di Palazzo Spada hanno accolto l’istanza cautelare presentata da una titolare di ditta individuale, sospendendo di fatto gli effetti della sentenza breve con cui il Tar Veneto aveva respinto il ricorso di primo grado con la pronuncia n. 619/2026.
Il nodo della controversia, come evidenziato dagli stessi giudici amministrativi, riguarda la qualificazione dell’istanza di licenza: se debba essere considerata una nuova apertura, soggetta ai limiti distanziometrici previsti dal comma 2 dell’articolo 7 della normativa di riferimento per finalità di interesse pubblico, oppure la prosecuzione di un’attività già esistente, che invece ne sarebbe esclusa ai sensi del comma 6. La vicenda si intreccia con un precedente procedimento riguardante la licenza originariamente rilasciata all’operatore cedente, poi revocata con decreto del Questore di Padova del 15 luglio 2025. Quella revoca era stata impugnata dalla cedente davanti al Tar Veneto, che con la sentenza n. 1583/2025 aveva respinto il ricorso; tuttavia lo stesso Consiglio di Stato aveva successivamente sospeso quella decisione con l’ordinanza n. 1152/2026, rinviando la trattazione di merito all’udienza del 3 dicembre 2026.
Nel procedimento in esame, il Collegio ha preso atto dell’avvenuta cessione dell’azienda, formalizzata con atto notarile del 2 ottobre 2025 e depositata agli atti di causa, ritenendo di dover concedere la misura cautelare richiesta, ma con un’efficacia limitata nel tempo, circoscritta al periodo necessario alla definizione della controversia sulla validità della licenza originaria. La discussione nel merito dell’appello è stata fissata alla medesima udienza del 3 dicembre, con le spese di giudizio compensate tra le parti.







