Accolto il ricorso del titolare di una tabaccheria: bocciato il provvedimento della Comunità Montana, ma resta salvo il potere dell’ente di riesaminare il caso.
Il Tar Lazio si è pronunciato nel merito su una vicenda già affrontata lo scorso agosto in sede cautelare, quando i giudici avevano respinto la richiesta di sospensiva presentata dal titolare di un esercizio commerciale di Cave, in provincia di Roma, contro il provvedimento con cui la XI Comunità Montana del Lazio – Castelli Romani e Prenestini aveva vietato l’installazione di tre apparecchi da gioco ai sensi dell’articolo 110, comma 6, del Tulps, ordinandone la rimozione entro cinque giorni. Con la sentenza numero 14898 del 2026, pubblicata il 14 settembre, la Sezione Seconda Bis ha accolto parzialmente il ricorso e annullato il provvedimento impugnato.
La vicenda nasce da un cambio di titolarità di un’attività commerciale con annessa ricevitoria, dove la raccolta del gioco lecito tramite apparecchi risultava attiva da anni: già nel 2009 era stata presentata la relativa dichiarazione, seguita nel 2013 da una segnalazione per tre apparecchi collegati alla rete di un concessionario. A febbraio 2026 l’azienda era stata ceduta con atto notarile al nuovo esercente, che il 26 marzo aveva presentato una segnalazione certificata di inizio attività per subingresso. L’ente, decorsi i sessanta giorni senza pronuncia, aveva comunicato l’avvio di un procedimento di verifica, per poi adottare il 4 agosto il diniego definitivo, fondato sulla presunta violazione dei limiti di distanza dai cosiddetti luoghi sensibili previsti dalla legge regionale sul distanziometro.
Il ricorrente aveva sostenuto, tra i vari motivi di censura, che si trattasse di una semplice prosecuzione di un’attività preesistente e non di una nuova installazione, e che come tale non dovesse essere soggetta ai limiti distanziometrici. Il collegio ha però ritenuto la questione non decisiva ai fini della decisione, richiamando un proprio precedente del 2024 secondo cui i limiti di distanza si applicano anche alle nuove istanze relative a impianti già esistenti, quindi pure alle ipotesi di subingresso.
A risultare determinante è stato invece il motivo relativo al difetto di istruttoria e di motivazione. Il provvedimento si limitava infatti ad affermare l’esistenza di una violazione della distanza minima senza indicare quali luoghi sensibili fossero stati presi a riferimento, quale distanza fosse stata concretamente rilevata né quale metodo di misurazione fosse stato utilizzato. Secondo i giudici, nemmeno l’elenco dei luoghi sensibili fornito dall’amministrazione nella memoria difensiva in giudizio è stato sufficiente a colmare la lacuna, trattandosi di un’integrazione tardiva e comunque priva di dati puntuali su quali siti ricadessero effettivamente entro la soglia di legge e con quali criteri fosse stata calcolata la distanza.
Sulla base di questi rilievi il Tar ha annullato il provvedimento, dichiarando assorbite le ulteriori censure relative al preavviso di rigetto e alla presunta consumazione del potere inibitorio. La sentenza precisa comunque che resta fermo il potere dell’amministrazione di riesaminare la vicenda e di adottare una nuova determinazione, questa volta nel rispetto dei principi indicati dal collegio. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.







