I giudici romani del Tar Lazio hanno accolto il ricorso di una sala bingo chiusa nel 2023 annullando un’ingiunzione di circa 54mila euro dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e imponendo il ricalcolo di eventuali indennità.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso di una società che opera nel settore del Bingo contro il pagamento richiesto per la proroga tecnica della concessione. I giudici hanno annullato l’ingiunzione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli da 53.952,74 euro e imposto di ricalcolare l’eventuale indennità secondo i criteri proporzionati e individualizzati come già successo per altri casi. In questo caso Adm dovrà considerare fatturato, vantaggi effettivi e periodi di sospensione dell’attività.
Il tutto è riferito al periodo compreso tra novembre 2020 e maggio 2021. La concessione della società è stata dichiarata decaduta da Adm nel marzo 2023. L’Agenzia aveva successivamente tentato di recuperare le somme maturate durante la proroga tecnica escutendo una fideiussione da 52.500 euro, sollecitando il pagamento alla società garante, avviando la riscossione coattiva e notificando, il 16 ottobre 2023, un’ingiunzione complessiva da 53.952,74 euro, comprensiva di 1.452,74 euro di interessi.
La società aveva inizialmente portato la controversia davanti al Tribunale ordinario di Roma. Dopo la dichiarazione del difetto di giurisdizione, il giudizio è stato riassunto davanti al Tar attraverso la cosiddetta translatio iudicii.
Le contestazioni della società
Il ricorso si fondava essenzialmente su tre argomenti. Il primo riguardava la chiusura delle sale bingo durante la pandemia. Secondo la società, l’articolo 69 del decreto-legge n. 18/2020 escludeva il pagamento del canone per tutto il periodo nel quale l’attività era stata sospesa per ordine dell’autorità, e non soltanto per la prima chiusura disposta nel marzo 2020.
Il secondo motivo contestava la certezza del credito. La società sosteneva che le somme non fossero certe, liquide ed esigibili, perché la legittimità europea del regime di proroga tecnica delle concessioni bingo era ancora oggetto di controversia.
Infine, veniva contestata la richiesta degli interessi per 1.452,74 euro, ritenuta priva di una motivazione e di un calcolo comprensibile.
La proroga tecnica è incompatibile con il diritto europeo
Il Tar ha accolto innanzitutto il secondo motivo, considerandolo sufficiente per definire il giudizio. Il Tribunale richiama la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 20 marzo 2025, secondo la quale la proroga automatica delle concessioni bingo non rientra tra le modifiche consentite dalla direttiva europea sulle concessioni. Per continuare ad affidare il servizio sarebbe stato quindi necessario organizzare una nuova procedura selettiva.
La proroga prevista dalla legge italiana deve pertanto essere disapplicata quando risulta incompatibile con il diritto dell’Unione.
Da questo deriva la conclusione principale della sentenza: il canone stabilito automaticamente dalla normativa sulla proroga tecnica non può costituire, così com’è, un credito certo, liquido ed esigibile.
Adm non poteva quindi utilizzare quel parametro rigido per emettere l’ingiunzione di pagamento.
Canone non dovuto durante le chiusure per Covid
Il Tar ritiene fondato anche il primo motivo del ricorso. Secondo il Collegio, l’esenzione introdotta durante l’emergenza sanitaria non può essere limitata al periodo compreso tra l’8 marzo e il 3 aprile 2020. L’espressione normativa “per tutto il periodo di sospensione dell’attività” deve essere interpretata in maniera dinamica e comprende tutti i periodi nei quali le sale bingo sono rimaste chiuse in forza di successivi provvedimenti adottati per contrastare la pandemia.
Foto AI







