Il disegno di conversione in legge del decreto Carburanti all’esame dell’Aula di Palazzo Madama: niente da fare per gli emendamenti e l’ordine del giorno sul gioco.
Prosegue oggi 23 settembre l’esame da parte dell’Aula del Senato del disegno di conversione in legge del decreto Carburanti ma per quanto riguarda i giochi, facendo un gioco di parole, i giochi sono davvero fatti e restano le disposizioni contenute nel testo uscito dai lavori della Camera e poi trasmesso a Palazzo Madama.
Nel corso della seduta di ieri sono stati infatti respinti o dichiarati improponibili tutti gli emendamenti presentati in materia, e che erano stati bocciati pure in commissione Finanze, come pure l’unico ordine del giorno avente per oggetto l’articolo 2-ter, quello appunto riferito al gioco.
GLI EMENDAMENTI
Ecco, a solo scopo illustrativo, quali erano le proposte arrivate in Aula e quale è stata la loro sorte.
2-ter.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi (Avs)
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: “servizi informativi di comparazione di quote o di offerte” aggiungere le seguenti: “o che realizzano, anche tramite terzi, attività di affiliazione commerciale, promozione mediante creatori di contenuti digitali, diffusione di codici promozionali o bonus ovvero collegamenti, anche indiretti, a piattaforme di gioco o scommessa”;
Conseguentemente, al comma 3, capoverso comma 2-ter, dopo le parole: “servizi informativi di comparazione di quote o di offerte” inserire le seguenti: “o che realizzano, anche tramite terzi, attività di affiliazione commerciale, promozione mediante creatori di contenuti digitali, diffusione di codici promozionali o bonus ovvero collegamenti, anche indiretti, a piattaforme di gioco o scommessa”.
2-ter.2
Tajani, Boccia, Losacco (Pd)
Sost. id. em. 2-ter.1
Al comma 2, dopo le parole: servizi informativi di comparazione di quote o offerte aggiungere le seguenti: o che realizzano, anche tramite terzi, attività di affiliazione commerciale, promozione mediante creatori di contenuti digitali, diffusione di codici promozionali o bonus ovvero collegamenti, anche indiretti, a piattaforme di gioco o scommessa;
Conseguentemente, al comma 3, capoverso comma 2-ter, dopo le parole: servizi informativi di comparazione di quote o offerte inserire le seguenti: o che realizzano, anche tramite terzi, attività di affiliazione commerciale, promozione mediante creatori di contenuti digitali, diffusione di codici promozionali o bonus ovvero collegamenti, anche indiretti, a piattaforme di gioco o scommessa.
2-ter.3
Tajani, Boccia, Losacco
Respinto
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: destinate al Fondo, fino alla fine del comma, con le seguenti: assegnate al Fondo per le dipendenze patologiche di cui all’articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e destinate alla realizzazione dei piani regionali sul gioco d’azzardo patologico di cui al comma 370 del medesimo articolo 1.
2-ter.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi
Id. em. 2-ter.3
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: “destinate al Fondo”, fino alla fine del comma, con le seguenti: “assegnate al Fondo per le dipendenze patologiche di cui all’articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e destinate alla realizzazione dei piani regionali sul gioco d’azzardo patologico di cui al comma 370 del medesimo articolo 1”.
2-ter.0.1
Damante, Turco, Croatti (M5S)
Improponibile
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 2-quater
(Modifiche all’articolo 16 del decreto legge 12 giugno 2026, n.100)
1. Articolo 16 del decreto legge 12 giugno 2026, n.100, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n.145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi»;
b) al comma 11 sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l’anno 2026» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di euro 39.480.792 per l’anno 2026».
c) dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) quanto a euro 19.740.396 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
L’ORDINE DEL GIORNO
Respinto pure l’ordine del giorno del Pd, ed eccone il testo integrale.
G2-ter.1
Tajani, Boccia, Losacco
Respinto
Il Senato,
premesso che:
nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente sono state introdotte disposizioni di carattere fiscale relative al settore dei giochi pubblici;
in particolare, l’articolo 2-ter interviene sul trattamento fiscale di talune spese sostenute dai concessionari e prevede la non deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, delle spese relative a sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali sostenute da soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli operatori di gioco legale che svolgono attività di informazione, comparazione di quote o offerte;
la disposizione costituisce un primo intervento volto a evitare che forme di comunicazione commerciale sostanzialmente riconducibili alla promozione del gioco possano beneficiare di un trattamento fiscale favorevole;
l’evoluzione delle modalità di comunicazione digitale e dei modelli commerciali nel settore ha tuttavia determinato la diffusione di strumenti promozionali indiretti, realizzati anche attraverso affiliazioni commerciali, influencer e creatori di contenuti, codici promozionali, bonus, collegamenti a piattaforme di gioco e altre modalità suscettibili di aggirare nella sostanza i limiti posti alla pubblicità del gioco;
la tutela dei consumatori, e in particolare dei minori e dei soggetti più vulnerabili, richiede pertanto un rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto delle forme dirette e indirette di promozione del gioco;
l’articolo 2-ter prevede che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni fiscali introdotte siano destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica;
appare invece opportuno stabilire un più stretto collegamento tra le maggiori entrate derivanti dal settore e il finanziamento delle politiche di prevenzione, cura e contrasto delle dipendenze connesse al gioco,
impegna il Governo
a riconsiderare la destinazione delle risorse disposta dall’articolo 2-ter, adottando invece ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
a) rafforzare il contrasto alle forme di pubblicità e promozione indiretta del gioco, con particolare riferimento alle attività di affiliate marketing, alle comunicazioni realizzate attraverso influencer e creatori di contenuti, all’utilizzo di codici promozionali e bonus e alla diffusione di collegamenti diretti verso piattaforme di gioco;
b) rafforzare le attività di vigilanza e monitoraggio, anche da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle altre autorità competenti, sulle nuove modalità di comunicazione commerciale riconducibili agli operatori del settore;
c) destinare prioritariamente le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni fiscali relative al settore dei giochi al finanziamento degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche connesse al gioco e al sostegno dei relativi programmi regionali;
d) rafforzare le misure di tutela dei minori e dei soggetti maggiormente vulnerabili, anche attraverso campagne di informazione sui rischi connessi al gioco e strumenti più efficaci di prevenzione e identificazione dei comportamenti problematici;
e) riferire periodicamente alle Camere sull’andamento delle entrate derivanti dal settore, sull’evoluzione delle forme di promozione diretta e indiretta e sull’impiego delle risorse destinate alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze.
LE DISPOSIZIONI SUI GIOCHI NEL TESTO
Restano dunque immutate le disposizioni sul gioco contenute nel testo, e a spiegarle in Aula è stato il relatore del provvedimento, il senatore di Fratelli d’Italia Filippo Melchiorre: “L’articolo 2-ter, inserito dalla Camera dei deputati, conferma quanto stabilito con l’articolo 3, commi da 3 a 7, del decreto-legge n. 153 del 2026. Nello specifico, stabilisce che si qualificano, in ogni caso, ai fini fiscali (IRES), come spese di rappresentanza (anziché di pubblicità) i seguenti investimenti sostenuti dai concessionari di giochi pubblici per conto dello Stato: investimento annuale dello 0,2% dei ricavi netti in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile; campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi coerenti con l’esigenza di promuovere la prevenzione e il contrasto del gioco patologico. Si stabilisce che non sono deducibili, ai fini dell’imposta sui redditi (Ires) e dell’Irap, le spese che remunerano una sponsorizzazione di giochi e scommesse vietata. Tali disposizioni si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025″.
I lavori dell’Aula riprendono oggi alle ore 10 ed è probabile che l’approvazione definitiva arrivi già in giornata.
foto di Engin Akyurt su Unsplash







