Ddl Stefani: ‘Videogiochi arcade vintage, rimediare ad anomalia normativa’

Ecco le motivazioni e le finalità del disegno di legge della senatrice della Lega Erika Stefani sulla tutela degli apparecchi da intrattenimento storici, vintage o di interesse culturale.

 

“Porre rimedio a un’anomalia normativa che oggi impedisce la conservazione, l’esposizione e la libera fruizione pubblica dei videogiochi arcade vintage — i classici cabinati da bar diffusi in Italia e in Europa tra gli anni Settanta e Novanta del secolo scorso.” Questa l’esigenza, segnalata da collezionisti, associazioni culturali e operatori del settore, che ha portato la senatrice della Lega Erika Stefani a presentare il disegno di legge un disegno di legge recante “Modifica dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di apparecchi da intrattenimento storici, vintage o di interesse culturale”.

Come si spiega nella relazione illustrativa, “la disciplina vigente, contenuta nell’articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), assoggetta infatti tali apparecchi — pur privi di qualsiasi meccanismo di vincita in denaro e di qualunque finalità di lucro connessa al gioco — al medesimo regime di certificazione, omologazione e rilascio del nulla osta di messa in esercizio previsto per gli apparecchi da intrattenimento con vincita e, di fatto, per le moderne slot machine e videolottery”, una equiparazione che “genera un cortocircuito tecnico e burocratico difficilmente superabile. I cabinati originali, risalenti anche a oltre trentacinque o quarant’anni fa, sono composti da monitor a tubo catodico e da schede logiche dell’epoca prodotte da case costruttrici oggi cessate o fallite da decenni: pretendere per tale hardware storico la conformità industriale e la documentazione tecnica richieste per gli apparecchi di produzione corrente risulta, nella grande maggioranza dei casi, tecnicamente impossibile. Ne deriva che l’accensione e l’esposizione al pubblico di questi beni, anche in contesti manifestamente culturali, museali o divulgativi e privi di qualsivoglia corrispettivo per il singolo utilizzo, espone gli operatori a sanzioni amministrative e al sequestro dei beni medesimi”.

Questo involontario paradosso, sottolinea la senatrice, “deriva dall’applicazione di una disciplina — quella dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza — concepita per regolare l’esercizio commerciale del gioco e per prevenire fenomeni di gioco d’azzardo illecito, a fattispecie del tutto estranee a tale ratio: la conservazione e la valorizzazione pubblica di un patrimonio storico-tecnologico”.

Il “valore storico e culturale di tali apparecchi” è “ampiamente riconosciuto in sede europea, dove numerose capitali ospitano musei pubblici o privati legalmente riconosciuti nei quali cabinati originali sono esposti e liberamente fruibili” e anche “‘Italia vanta, in questo campo, un ruolo di avanguardia”. Inoltre, “il mercato commerciale originario dei cosiddetti coin-op è ormai azzerato da oltre un ventennio per effetto della diffusione degli emulatori digitali gratuiti, delle console domestiche e del gaming su dispositivi mobili. L’accensione di un cabinato storico in un contesto pubblico o museale risponde oggi a una finalità esclusivamente nostalgica, educativa e culturale, e non a un intento di speculazione commerciale o di concorrenza verso altri comparti del gioco”.

LE MODIFICHE PROPOSTE – Il Ddl Stefani introduce dunque nell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza un nuovo comma, volto a “escludere espressamente dagli obblighi di certificazione, omologazione e nulla osta previsti dal comma 7 gli apparecchi da intrattenimento storici, vintage o di interesse culturale, privi di vincite in denaro, allorché utilizzati gratuitamente nell’ambito di manifestazioni culturali, artistiche, educative, museali, fieristiche, espositive, promozionali, sportive o rievocative aperte al pubblico, ovvero nell’ambito delle attività permanenti di musei, fondazioni, associazioni culturali e istituzioni scolastiche o universitarie”.

La nozione di apparecchio storico, vintage o di interesse culturale viene definita con riferimento a un criterio oggettivo e temporale — la data di progettazione e produzione iniziale, individuata anteriormente al 31 dicembre 1999 — così da ricomprendere cabinati arcade, videogiochi, console, simulatori, flipper, biliardini e apparecchi elettromeccanici privi di vincite in denaro, conservati, restaurati o utilizzati senza fini di lucro per finalità culturali, storiche, educative, espositive, collezionistiche o divulgative”.

L’esclusione dagli adempimenti tecnico-amministrativi è comunque “subordinata al rispetto di condizioni puntuali, dettate dall’esigenza di evitare che la deroga si presti a un uso improprio: l’assenza di qualsiasi corrispettivo, diretto o indiretto, per il singolo utilizzo dell’apparecchio, fermo restando che il pagamento di un titolo di accesso alla manifestazione o al museo non costituisce corrispettivo rilevante; l’assenza di premi, vincite o utilità economicamente valutabili; il carattere temporaneo dell’utilizzo ovvero il suo inserimento nell’attività permanente dei soggetti indicati; l’esclusione di ogni forma di esercizio continuativo del gioco pubblico o di attività di spettacolo viaggiante ai sensi degli articoli 69 e 86 del testo unico; il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dell’incolumità pubblica”

A garanzia delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica, la disposizione introduce infine “un obbligo di comunicazione informativa preventiva all’autorità provinciale di pubblica sicurezza territorialmente competente, priva tuttavia di natura autorizzatoria: la comunicazione ha finalità meramente conoscitive”.

Importante precisazione è che la disposizione proposta “non incide in alcun modo sulla disciplina del gioco pubblico con vincita in denaro, non introduce nuove forme di esercizio del gioco e non determina oneri per la finanza pubblica”, ma risponde “ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e semplificazione amministrativa, restituendo certezza del diritto a collezionisti, associazioni, musei ed enti culturali che oggi operano, loro malgrado, in una condizione di incertezza applicativa”.

 

 

 

foto tratta dalla pagina Facebook della senatrice Erika Stefani