Le nuove sentenze del Consiglio di Stato confermano il limite alle ricariche (Pvr) in contanti a 100 euro; bloccata l’applicazione anticipata del nuovo regime ai concessionari in proroga tecnica.
Nuove sentenze giungono dal Consiglio di Stato in materia di Punti vendita ricariche a conferma dei precedenti orientamenti intrapresi con riferimento all’albo Pvr. Le principali decisioni riguardano innanzitutto la legittimità del tetto di 100€ settimanali in contanti e il Divieto di prelievo vincite in contanti presso il Pvr.
Nello specifico le sentenze confermano il limite massimo di 100 euro a settimana per le ricariche dei conti in contanti o tramite scratch card. La misura è giustificata dalla tutela della salute e dalla prevenzione della ludopatia mentre nessun limite si applica invece alle ricariche effettuate con strumenti elettronici/tracciabili già validati.
Per quanto riguarda il Divieto di prelievo vincite in contanti presso il Pvr, le operazioni di incasso non possono avvenire presso il punto vendita, ma devono essere incanalate su strumenti di pagamento tracciabili intestati al giocatore.
Per quanto riguarda i circoli privati e le associazioni è stato invece annullato il divieto dell’Agenzia delle dogane e monopoli, pertanto i Pvr potranno nascere anche all’interno di circoli privati e associazioni (comprese le Asd), purché muniti di autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 86 Tulps.
Sul divieto di apparecchiature telematiche (No Internet Point/Totem) viene confermato il divieto di mettere a disposizione dei clienti computer, tablet o postazioni per giocare in loco sul sito del concessionario, per evitare la creazione di sale giochi abusive.
Altro punto fondamentale che emerge dalle sentenze è l’illegittimità dell’applicazione anticipata del nuovo regime ai concessionari operanti in proroga tecnica. In altre parole, l’impianto normativo legato al nuovo regime dell’Albo Pvr e alle relative condizioni contrattuali si applicherà ai soggetti che si aggiudicheranno le nuove concessioni online all’esito delle prossime gare pubbliche, senza poter essere imposto retroattivamente alle concessioni vigenti in proroga. Restano invece pienamente vigenti e applicabili per tutti gli operatori i generali divieti di legge in materia di Pubblica Sicurezza e contrasto all’intermediazione abusiva.
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