Pubblicità gioco responsabile: ecco i 4 criteri da adottare e un tetto del 35% ai canali social

Il Documento programmatico 2026 vincola i concessionari del gioco a distanza a quattro temi obbligatori e alla diffusione prevalente su media generalisti.

Gestione finanziaria, dipendenza da gioco d’azzardo, misure di protezione e rischi connessi al gioco illegale. Sono questi i quattro macro temi ai quali dovranno obbligatoriamente riferirsi tutte le comunicazioni di gioco responsabile che verranno effettuate dai concessionari di gioco online. Così ha stabilito la Commissione governativa istituita lo scorso dicembre 2025, attraverso un documento che è stato appena diffuso e diramato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come previsto dalla normativa vigente, di cui avevamo anticipato la pubblicazione su queste pagine, nelle settimane precedente, e del quale si è discusso anche nelle scorse ore in occasione dell’evento organizzato dalla Fondazione Fair sulla stessa materia.

In particolare, la Direzione Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attraverso l’Ufficio gioco a distanza e scommesse, ha trasmesso ai concessionari per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi il Documento programmatico per le campagne informative e le iniziative di comunicazione responsabile 2026, il cui testo è stato appunto elaborato dalla Commissione governativa istituita ai sensi dell’articolo 15, comma 2, dello stesso decreto ed è pervenuto alla Direzione Giochi il 30 settembre dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’obbligo – come noto – discende dall’articolo 15, comma 2, del d.lgs. 41/2024, che impone ai concessionari del gioco a distanza di destinare annualmente una somma pari allo 0,2 per cento dei ricavi netti, e comunque non superiore a 1.000.000 di euro annui, alla realizzazione di campagne informative o di iniziative di comunicazione responsabile su temi stabiliti ogni anno dalla Commissione governativa. L’obbligo è divenuto efficace con l’avvio delle nuove concessioni, dal 13 novembre 2025: ADM ha concluso nel 2025 la procedura di affidamento prevista dall’articolo 6 del decreto, aggiudicando 52 concessioni a 46 operatori economici.

La Commissione è stata costituita con decreto del 4 dicembre 2025 e si è insediata presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, che ne esprime la presidenza attraverso il Capo del Dipartimento. Ne fanno parte cinque membri designati rispettivamente dai Ministri della salute, dell’istruzione e del merito, dell’interno, dell’economia e delle finanze e dal Ministro per lo sport e i giovani. Il documento è stato predisposto sulla base delle audizioni tenute con ADM, l’Istituto Superiore di Sanità e la Fondazione Fair, sentito l’Osservatorio nazionale permanente sulle droghe, sulle tossicodipendenze e sulle altre dipendenze patologiche presso la Presidenza del Consiglio, ricostituito con DPCM del 15 aprile 2025 in sostituzione dell’Osservatorio già operante presso il Ministero della salute.

Secondo l’atto di indirizzo, le campagne devono essere volte «a promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi connessi a un utilizzo non equilibrato del gioco con vincite in denaro, favorendo comportamenti informati e responsabili da parte dei cittadini», con una funzione «preventiva ed educativa» orientata anche a diffondere la conoscenza degli strumenti di autolimitazione, autoesclusione e controllo e dei canali di assistenza e supporto.

I quattro temi obbligatori delle campagne

I temi su cui i concessionari dovranno sviluppare le iniziative sono quattro: la gestione finanziaria, con particolare riferimento ai rischi connessi al gioco d’azzardo; la dipendenza da gioco d’azzardo; potenzialità e limiti delle misure di protezione; i rischi connessi al gioco illegale. Sul primo fronte il documento indica un linguaggio «diretto e concreto, costruito su affermazioni verificabili», con esempi espliciti come «Il gioco non è un investimento», «Non puoi controllare l’esito di una giocata» e «Recuperare le perdite giocando ancora aumenta il rischio». Vengono esclusi colori, immagini e slogan che evochino vincita, fortuna o emozione, così come toni competitivi o aspirazionali.

Sul tema della dipendenza, le campagne devono favorire il riconoscimento precoce degli indicatori di danno e sono rivolte ai giocatori e ai loro familiari, superando le narrazioni incentrate sulla sola responsabilità individuale. Quanto alle misure di protezione, il documento recepisce il parere tecnico-scientifico dell’Osservatorio: gli strumenti di limitazione e autoesclusione riducono l’esposizione al rischio, ma la loro efficacia dipende dalle modalità di progettazione e utilizzo e non elimina la possibilità di danno. Sul gioco illegale viene richiamato anche il profilo sanzionatorio dell’articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, che prevede conseguenze penali anche per chi partecipa a circuiti di gioco non autorizzati.

Pianificazione sui media e obblighi di rendicontazione

Il paragrafo 4 del Documento programmatico prescrive di «garantire un’adeguata presenza sui mezzi di comunicazione di massa a diffusione generalista, ivi inclusi televisione nazionale e locale, radio e stampa, evitando una concentrazione prevalente su canali caratterizzati da profilazione algoritmica o da modalità di fruizione altamente personalizzate». Da qui il vincolo quantitativo: «l’allocazione delle risorse destinate alla distribuzione a pagamento sui canali social e digitali non deve superare il 35 per cento del budget complessivo della campagna, ferma restando la possibilità di utilizzo degli stessi canali per finalità informative non sponsorizzate». La scelta è motivata con il rischio di un’esposizione più intensa e ripetuta dei soggetti più vulnerabili per effetto dei meccanismi di profilazione.

Il paragrafo 5 introduce l’obbligo di «trasmissione annuale al Dipartimento per l’informazione e l’editoria e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della documentazione che illustri analiticamente le campagne informative e le iniziative di comunicazione responsabile realizzate con metriche relative non solo alla spesa sostenuta, ma anche alla diffusione del messaggio (ad es. contatti lordi e netti ove disponibili, impression, tasso di conversione)», anche ai fini «di analisi per la valutazione del fenomeno e per la predisposizione del Documento programmatico relativo all’anno successivo».

L’atto si coordina con il divieto di pubblicità del gioco e delle scommesse con vincite in denaro previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, e rinvia alla delibera AGCOM 200/26/CONS, atto integrativo delle linee guida per le campagne di comunicazione contro i disturbi da gioco d’azzardo, che disciplina principi di impostazione dei messaggi, destinatari e categorie vulnerabili, uso di loghi, link e QR code, formati e ricorso a testimonial e influencer. Restano ferme le prerogative di vigilanza ed enforcement dell’Autorità in materia di comunicazioni commerciali e pubblicità. Il documento precisa che l’obbligo di investimento non costituisce titolo legittimante per iniziative che si traducano in una promozione diretta o indiretta del gioco con vincita in denaro, anche attraverso circuiti legali.

Il Documento programmatico ha validità di un anno dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e resta efficace fino all’adozione di un nuovo atto di indirizzo; costituisce la base di riferimento per le annualità già decorse (2025), per quella corrente (2026) e per l’intera annualità 2027. L’Ufficio gioco a distanza e scommesse fornirà a breve, con propria Direttiva, le indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 15, comma 2, del d.lgs. 41/2024 secondo i temi definiti dall’allegato. In sede di approvazione la Commissione ha auspicato che le indicazioni del documento vengano seguite in futuro da tutti i concessionari di gioco d’azzardo con vincite in denaro, e non soltanto da quelli del gioco a distanza.

A questo punto, dunque, per chiudere il cerchio della pubblicità sul gioco, dopo i lavori della Commissione governativa e la pubblicazione delle Linee Guida da parte di Agcom, si attende soltanto l’esito della consultazione in fase di avvio da parte della stessa Autorità garante delle comunicazioni per l’aggiornamento della precedenti Linee guida del 2019 relative alle altre limitazioni e, in particolare, sulla gestione delle comparazioni di quote e bonus e sul tema delicato dell’Infotainment.

Foto: archivio Gn Media