La Corte dei conti accoglie in parte il ricorso presentato dalla precedente amministrazione comunale di Campione d’Italia contro la delibera sulla ‘mancata pubblicazione della relazione di fine mandato’, ma ribadisce le omissioni nel testo.
Con una sentenza, la Corte dei conti accoglie parzialmente il ricorso che la precedente amministrazione comunale di Campione d’Italia, guidata dall’allora sindaco Roberto Canesi, aveva presentato contro la delibera della Corte dei conti stessa che evidenziava “due gravi criticità in merito al contenuto e all’obbligo di pubblicazione” della relazione di fine mandato, prevista dalla legge.
In estrema sintesi, la delibera della magistratura contabile aveva evidenziato come la relazione di fine mandato non fosse stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Campione e avesse omesso di “dare conto, nel medesimo atto, dei rilievi formulati dalla Corte dei conti, con particolare riferimento alle deliberazioni di questa Sezione la n. 43/2022/Prsp, la n. 416/2025/Prsp, oltre alla sentenza n. 20/2022 delle Sezioni Riunite in speciale composizione in sede giurisdizionale”.
Nel presentare ricorso, il Comune aveva invece sottolineato che la relazione era stata pubblicata e che “sono state indicate sia la deliberazione della Corte dei Conti n. 416/2025/Prsp sia la sentenza n. 20/2022, la quale richiama e ricostruisce espressamente i contenuti e le disposizioni di cui alla precedente deliberazione n. 43/2022/Prsp”.
Intervenuta dunque nella vicenda, la Corte dei conti ricorda innanzitutto che “la relazione deve essere posta nella disponibilità dell’elettore prima che si svolgano le elezioni stesse, essendo finalizzata a facilitare la valutazione, il più possibile oggettiva, di quanto accaduto nel corso del mandato”.
Esaminando poi le motivazioni del Comune, accoglie il ricorso nella parte relativa alla mancata pubblicazione della relazione. Pur ricordando “la stessa non è stata reperita sul sito del Comune neppure dal magistrato istruttore del fascicolo, si osserva infatti che la relazione era stata effettivamente pubblicata sul sito del Comune, “(sebbene appunto in una sottosezione della sezione ‘amministrazione trasparente’). Poiché la norma sanziona il mancato adempimento, cioè la mancata pubblicazione, il fatto che lo stesso sia comprovatamente avvenuto è motivo di accoglimento del ricorso sotto questo profilo, anche se per il futuro sarà necessario “provvedere in modo che l’atto sia più facilmente rintracciabile, senza creazione di percorsi informatici che non rendono immediatamente reperibile l’informazione”.
Altra questione è invece l’omissione, nella relazione, dei rilievi mossi dalla Corte di conti in precedenti delibere e sentenze, tant’è che sul punto il ricorso viene respinto.
La Cdc osserva in proposito che “l’irregolarità riguarda un fatto notorio e non modificabile: l’assenza di una parte rilevante della relazione di riferimenti chiari e puntuali alle decisioni della Sezione regionale di controllo e, in particolare, alla decisione 43/2022/Perp che ha dato luogo al contenzioso chiusosi con sentenza delle SS.RR. spec. comp. n.. 20/2022/EL” e che “non appare corretta la ricostruzione che questa deliberazione era comunque citata in altro contesto ed in altro punto della medesima relazione.”
Secondo la Cdc “la contestazione oggetto della delibera, ossia l’assenza di richiami puntuali alle decisioni della Sezione regionale di controllo,
che costituiscono un punto essenziale dei contenuti della relazione, non è in alcun modo superabile”.
Inoltre, “la delibera impugnata è stata adottata l’8 maggio, essendo previste le elezioni il 25 maggio. La stessa è stata immediatamente resa nota al Comune. Tra la data di adozione della delibera e lo svolgimento delle elezioni il Comune avrebbe potuto esplicitare la volontà di correggere la relazione. L’assenza di qualunque iniziativa in un margine di tempo congruo consente di ritenere che non vi fosse da parte dell’ente un interesse a tale soluzione e cioè ad una leale collaborazione tra controllante e controllore”.
Inoltre, “la scansione temporale degli adempimenti non permette una revisione della relazione di fine mandato ‘a posteriori’, ossia quando le elezioni sono avvenute, come chiede la difesa del Comune in sede di udienza, con concorde opinione della Procura.
La revisione odierna non consentirebbe di raggiungere lo scopo per il quale la relazione è stata immaginata dal legislatore ossia l’informazione dell’elettore prima delle elezioni.
Sul punto del contenuto della relazione, perciò, il ricorso deve essere respinto in quanto l’atto risulta carente di almeno un elemento essenziale (la citazione della delibera 43/2022/Prsp) e tale carenza non è emendabile a posteriori ossia, dopo che le elezioni si sono svolte”.







