Con un’ordinanza il Tar Lazio, chiamato a decidere sull’annullamento dei provvedimenti relativi alle sovvenzioni alle società di corse, dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Hippogroup.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con ordinanza, non ha deciso nel merito il ricorso proposto da Ippodromo dei Fiori Spa e con il quale si chiede l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti del Masaf relativi alle sovvenzioni alle società di corse, ma ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Hippogroup Roma Capannelle Spa, ritenuta necessaria per assicurare la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti controinteressati.
Nel fissare l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 23 febbraio 2027, il Tar ha inoltre ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dalla società ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell’udienza di merito, senza adottare, con questa ordinanza, una specifica misura cautelare di sospensione degli atti impugnati. Nessuno degli atti del Masaf risulta dunque ritoccato o sospeso.
La vicenda
La necessità di integrare il contraddittorio è emersa durante la camera di consiglio del 14 ottobre 2026, in seguito alle osservazioni dell’Avvocatura dello Stato sulla mancata perfetta coincidenza tra i soggetti destinatari del ricorso e quelli indicati negli atti relativi all’assegnazione delle sovvenzioni.
La questione riguarda l’avvicendamento nella gestione dell’Ippodromo di Roma: nel 2025, la gestione era affidata a Hippogroup Roma Capannelle Spa, alla quale erano state attribuite le sovvenzioni relative a quell’annualità; nel 2026, la gestione era affidata a Zetema Progetto Cultura Srl già intimata nel giudizio.
Il Tar ha quindi disposto, su richiesta del ricorrente, l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti di Hippogroup Roma Capannelle Spa, scandendo l’adempimento attraverso due termini perentori: entro 5 giorni dalla notifica o comunicazione dell’ordinanza, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) deve comunicare alla ricorrente l’indirizzo Pec di Hippogroup Roma Capannelle Spa; entro 15 giorni dalla conoscenza dell’indirizzo Pec, la ricorrente deve completare l’integrazione del contraddittorio; la prova dell’adempimento deve essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 5 giorni.
Il ricorso di Ippodromo dei Fiori Spa era diretto anche a ottenere la sospensione degli effetti degli atti impugnati ma secondo il Tar “le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente […] possano essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione della udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso”.
Il ricorso riguarda la legittimità di diversi provvedimenti del Masaf relativi ai criteri di classificazione degli ippodromi e alla distribuzione delle sovvenzioni e dei contributi in conto capitale alle società di corse per gli anni 2025 e 2026.
L’ordinanza odierna ha evidentemente natura interlocutoria e non definisce il giudizio. Il Tar ha ritenuto necessario assicurare la partecipazione di Hippogroup Roma Capannelle Spa al procedimento, considerato il suo coinvolgimento nell’attribuzione delle sovvenzioni per il 2025, e ha demandato al successivo giudizio di merito ogni valutazione sulle contestazioni proposte da Ippodromo dei Fiori Spa.
Dunque, nel merito il Tar non ha accolto né respinto il ricorso e non ha annullato gli atti impugnati. Ha invece disposto l’integrazione del contraddittorio e fissato l’udienza pubblica del 23 febbraio 2027, riservando ogni ulteriore decisione.







