L’analista di gaming Mauro Natta si sofferma sulle novità in materia di antiriciclaggio che interesseranno anche i casinò a partire dal prossimo anno, alla luce di precedenti interventi e pronunce.
di Mauro Natta
Nel mio precedente articolo avevo dimenticato la rilevanza della quota di mercato; ora sono qui per tornare al luglio 2027 con una premessa che mi pare appropriata a mente l’entrata in vigore delle norme europee in tema di riciclaggio.
Ritengo possibile il calo degli introiti causato anche dalla relativa difficoltà applicativa: la rapidità di esecuzione.
Certamente ciò che si è letto non è molto ma, ipotizzare un evento simile, non mi pare del tutto avventato.
Mi domando, e non è certamente la prima volta, ma lo credo del tutto lecito, per quale motivo non si dia seguito a quanto è dato leggere al termine nella sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 1985.
Mi piace ricordare quello che intendo porre all’attenzione di chi legge: “Si impone dunque la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l’intero settore, precisando tra l’altro i possibili modi di intervento delle regioni e degli altri enti locali nonché i tipi ed i criteri di gestione delle case da gioco autorizzate, realizzando altresì, in tema di distribuzione dei proventi, quella perequazione di cui alle legge 31 ottobre 1973 n. 637, sulla destinazione degli utili della casa da gioco di Campione, può essere considerata solo un primo passo”.
E ancora: “Queste esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale (le quali si fanno valere soltanto nell’ipotesi che il legislatore voglia mantenere le deroghe agli articoli 718 – 722 c. p.) vanno soddisfatte in tempi ragionevoli, per superare le insufficienze e disarmonie delle quali si è detto”.
Chiaramente non conosco quanto si faccia per combattere quello che di illegale può essere abbinato al gioco in generale, mi permetto di evidenziare per diretta esperienza, che nei casinò non si entra senza aver raggiunto la maggiore età dimostrata con un documento in corso di validità, se la persona è segnalata come giocatore abituale e/o patologico viene le interdetto l’accesso. Il controllo è anche allargato ad altre eventualità e fatti quali la circolazione del contante.
A prescindere da ogni altra possibile considerazione, desidero portare la maggiore attenzione su un abbinamento possibile solo ed esclusivamente con la esistenza della casa da gioco, ovvero col turismo.
Non si potrà negare che alcune località sono conosciute, non lo si può omettere nel ragionamento complessivo, per la bellezza dei luoghi, la cultura o per la possibilità di fare sport, ma se parlate di Sanremo, di Saint Vincent, di Campione e di Venezia, molto facilmente ci sentiamo ricordare la presenza del casinò. Non dimentico che le case da gioco sono state autorizzate, ad iniziare dal 1927, in località in possesso di requisiti tali da formare motivo di attrattiva ma, allo stesso tempo, si deve ammettere che per i luoghi con una casa da gioco, il fatto richiamato si è dimostrato e continua a dimostrarsi rilevante.
Mi pare di aver ascoltato più volte e in diverse occasioni la definizione di turismo quale l’oro del nostro Paese e non posso che condividerla. Non credo di avanzare idee fuori luogo nell’osservazione che, dal 1985 ad oggi, nulla è stato fatto in ordine al contenuto della citata sentenza della Corte Costituzionale.
Nel 1992 furono presentati in Parlamento diversi disegni e progetti di legge in tema di case da gioco. Riguardavano anche quelle sulle navi da crociera battenti bandiera italiana al di là dallo Stretto di Gibilterra e del Canale di Suez e, mi pare, era stata avanzata la possibilità di casinò stagionali.
Quello che maggiormente rileva nel ricordo dell’evento richiamato è che anche in quella occasione ci si riferiva al turismo e all’occupazione diretta e dell’indotto che, chiaramente, sono sempre da tenere presenti.
Una così lunga e, forse, noiosa ma necessaria, così la reputo premessa, quale timido invito a legiferare sulle forme di controllo da adottarsi nelle case da gioco relativamente alla regolarità del gioco e degli incassi conto tenuto della natura giuridica degli introiti a favore del concedente, ente pubblico proprietario e titolare della autorizzazione.
Mi pare di aver ipotizzato un inizio che considero utile allo scopo di uniformare la metodologia del controllo in parola anche per agevolare, come avviene in Francia da parte della Police des jeux, il compito di coloro che ne saranno incaricati in Italia. I progetti e disegni di legge risalenti al 1992 prevedevano un Corpo Speciale di controllo proprio per le case da gioco.
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