Gestione slot e Stabilità 2015, Cassazione conferma condanna per peculato per mancato versamento quota

La Corte di cassazione conferma la condanna per peculato a un gestore slot che non aveva versato a concessionario la quota spettante ai sensi della legge di Stabilità per il 2015.

 

Il mancato riversamento delle somme riscosse nell’ambito della gestione di apparecchi da gioco lecito, comprese quelle corrispondenti al cosiddetto prelievo forzoso introdotto dalla legge di Stabilità per il 2015, può integrare il delitto di peculato. Lo ribadisce la Corte di cassazione, rigettando il ricorso di un gestore slot e confermando la condanna per peculato già pronunciata dal Tribunale di Oristano e confermata dalla Corte d’appello di Cagliari.

Il principio centrale della pronuncia è espresso nel seguente passaggio: “Integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell’esercente degli apparecchi da gioco leciti che si appropri dei proventi del gioco, ivi compresa la quota corrispondente al c.d. prelievo forzoso introdotto dalla legislazione di stabilità per l’anno 2015, trattandosi di somme connotate da originaria destinazione pubblicistica”.

La difesa sosteneva che il prelievo forzoso costituisse una mera riduzione dei compensi spettanti agli operatori della filiera del gioco e che il mancato versamento riguardasse esclusivamente i rapporti privatistici tra gestore ed esercente, da un lato, e concessionario, dall’altro. Secondo tale impostazione, non sarebbe stato configurabile il peculato per mancanza della natura pubblicistica del denaro e del requisito dell’altruità.
Ma la Cassazione ha respinto questa ricostruzione, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite, in particolare la sentenza Rubbo (n. 6087/2020, depositata nel 2021), e le successive pronunce Pozzi, Poerio e Triolo.

Secondo la Corte, le somme riscosse nell’ambito del gioco lecito mantengono la loro natura pubblicistica fin dall’origine, in ragione del regime di monopolio statale e del controllo pubblico sull’attività. Il gestore, pertanto, non può considerare il denaro trattenuto come una semplice posta economica derivante dai rapporti contrattuali con il concessionario.
A tale proposito si legge: “Tutte le somme immesse nel circuito del gioco lecito conservano natura pubblicistica sin dal momento della riscossione, in quanto introitate nell’ambito di un’attività esercitata in regime di monopolio statale e sottoposta a penetrante controllo pubblico”.
Ne consegue che il mancato riversamento della quota corrispondente al prelievo forzoso non costituisce una mera controversia economica tra privati, ma può assumere rilevanza penale.

La Corte ha respinto anche la contestazione relativa alla qualifica soggettiva dell’imputato. Il gestore degli apparecchi da gioco, pur operando nell’ambito di un’attività imprenditoriale privata, partecipa alle attività funzionali al servizio pubblico affidato in concessione, occupandosi della gestione degli apparecchi e della movimentazione degli incassi.
Tale partecipazione consente di riconoscergli la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 c.p., con conseguente applicabilità dell’art. 314 c.p. in caso di appropriazione delle somme detenute per ragioni connesse al servizio.

La Cassazione precisa che il gestore “detiene il denaro nomine alieno per ragioni inerenti al servizio svolto e partecipa alle attività affidate in concessione dall’Amministrazione”.
La natura imprenditoriale privata dell’attività non esclude, dunque, la qualifica pubblicistica rilevante ai fini penali.
La Corte ha inoltre chiarito che l’ordinanza delle Sezioni Unite civili n. 13441/2026, richiamata dalla difesa, riguarda la natura del rapporto contrattuale e la distribuzione del rischio economico tra gli operatori, ma non modifica i principi penalistici relativi alla natura delle somme riscosse e alla qualifica del gestore.

Inoltre, il ricorrente invocava l’art. 47 c.p., sostenendo che la complessità della disciplina, le incertezze interpretative e le controversie amministrative e civili pendenti avessero generato il convincimento di non essere tenuto al riversamento delle somme.
La difesa richiamava, tra l’altro, la sentenza della Corte costituzionale n. 125/2018, la pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 22 settembre 2022 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 3438/2025. Veniva inoltre valorizzata la comunicazione di recesso dal rapporto gestorio inviata alla concessionaria, accompagnata dalla richiesta di distacco degli apparecchi dalla rete telematica.
La Cassazione ha escluso che tali circostanze fossero idonee a eliminare il dolo del peculato o a integrare un errore sul fatto.
In particolare, la pronuncia europea del 2022 non aveva dichiarato l’incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione, ma aveva rimesso al giudice nazionale ulteriori verifiche concernenti il principio del legittimo affidamento. Le controversie relative ai rapporti economici tra gli operatori, inoltre, non incidono sulla natura pubblicistica delle somme già riscosse né sull’obbligo di riversamento.
Come si legge nella sentenza, “la pendenza di controversie amministrative o civili relative alle pretese economiche azionate dalla concessionaria» non incide «né sulla natura delle somme riscosse né sulla consapevolezza dell’originario e strutturale obbligo di riversamento”.
Analogamente, il recesso dal rapporto gestorio non è sufficiente a escludere la responsabilità per le somme già riscosse e non riversate.

La difesa lamentava poi l’omesso esame della richiesta di disapplicazione del decreto direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 15 gennaio 2015, n. 4076/RU, per presunto contrasto con i principi costituzionali e con il diritto dell’Unione europea.
La Cassazione ha ritenuto infondato anche questo motivo, osservando che la sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2022 non aveva dichiarato l’incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto europeo né prodotto effetti direttamente incidenti sulla configurabilità del peculato.
La Corte ha quindi escluso che la disapplicazione richiesta potesse modificare la qualificazione pubblicistica delle somme o la posizione soggettiva del ricorrente.

 

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