Decreto carburanti, gioco legale: sponsorizzazioni e comparazione quote fuori da deduzioni fiscali

Il Decreto-Legge 26, noto come Decreto Carburanti, introduce nuove regole sulle sponsorizzazioni del gioco legale. In particolare le spese sulle sponsorizzazioni non sono più deducibili dalle imposte su redditi e dall’imposta regionale sulle attività produttive.

Si parla anche di gioco legale nel Decreto-Legge 26 agosto 2026 n. 153 recante Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, meglio conosciuto come Decreto Carburanti, pubblicato il 26 agosto 2026 in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore nella giornata successiva.

In particolare il decreto introduce un divieto di agevolazione fiscale per gli operatori di gioco legale. Dal periodo d’imposta 2026, tutte le spese sostenute per sponsorizzazioni, comunicazioni informative e piattaforme di comparazione quote diventeranno totalmente indeducibili ai fini Ires e Irap. Le ragioni sono espresse nell’articolo 1 dove viene evidenziata “la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti”.

Tutto quello che riguarda il settore del gioco è nell’articolo 3. Al comma 4 si legge infatti che “le spese, di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (noto come decreto Dignità), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive”.

All’articolo 5, 2-ter viene invece specificato che “le spese, di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive”.

Nel comma 6 viene puntualizzato che “le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025”, mentre nel comma 7 è specificato che “con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze da adottare con cadenza annuale sono accertate le maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 5. Le maggiori entrate accertate ai sensi del primo periodo sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge   29   novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307”.