Diritto di gioco, il Tar Lazio respinge il ricorso di un concessionario per carenza di interesse

La Sezione Quarta Ter del Tar Lazio si è pronunciata sul ricorso presentato da un concessionario di gioco contro l’Adm, seguito alla decadenza del diritto di gioco presso un punto vendita a Caselle Torinese causata dalla prolungata interruzione della raccolta.

 

Con la sentenza n. 14466/2026, il Tar Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da un concessionario contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm).

La vicenda trae origine dal blocco della raccolta di gioco presso un punto vendita a Caselle Torinese. A maggio 2024, il precedente gestore dell’esercizio commerciale ha ceduto il ramo d’azienda focalizzato su tabacchi e lotto a un nuovo titolare, escludendo l’attività di scommesse sportive e disdettando i contratti con il concessionario. Nonostante il ricorso d’urgenza mosso dal concessionario in sede civile per obbligare la precedente gestione a riattivare il servizio, Adm è intervenuta decretando la decadenza dal diritto di gioco n. 5965, motivata dalla prolungata e ingiustificata interruzione delle attività di raccolta.

Il concessionario ha quindi adito il giudice amministrativo per annullare la decadenza, ma nel corso del giudizio Adm ha autorizzato un diverso concessionario a operare nello stesso locale con la nuova tabaccheria.

Il Tar Lazio ha rilevato come la mancata impugnazione da parte del primo concessionario di questa nuova autorizzazione renda il ricorso del tutto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.