Apparecchi da gioco su navi da crociera, annullate le sanzioni Adm

Il Tribunale di Firenze annulla le sanzioni Adm per apparecchi da gioco installati sulle navi da crociera: non sussiste prova dell’illecito senza specifici accertamenti tecnici.

 

Nel comparto del trasporto marittimo di passeggeri e del gaming di bordo sulle navi da crociera, la gestione degli apparecchi da intrattenimento privi di vincita in denaro durante la sosta nelle acque territoriali è, da tempo, fonte di incertezze operative e di severe contestazioni amministrative.
A fare chiarezza su questo delicato settore intervengono due sentenze rese il 7 e il 22 agosto 2026 dalla Seconda Sezione Civile del Tribunale di Firenze. La vicenda, originata dai ricorsi presentati dagli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti dello Studio Legale Ripamonti (con sedi in Viterbo e Firenze) a difesa della società armatrice e della società gestore e proprietaria degli apparecchi, si è conclusa con l’annullamento integrale delle ordinanze-ingiunzioni emesse dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm).
Per comprendere il valore pratico della decisione occorre muovere dalla distinzione tra la navigazione in mare aperto e la permanenza nei porti nazionali. Quando la nave da crociera opera oltre il mare territoriale ed è iscritta al Registro internazionale, trova piena ed esclusiva applicazione la disciplina speciale di cui all’articolo 5, comma 3, del Decreto Legge n. 457/1997, che esclude in modo espresso l’applicazione dell’art. 110 Tulps e del codice penale (artt. da 718 a 722 c.p.) in materia di gioco.

Le sanzioni, tuttavia, sono scaturite da controlli eseguiti, a bordo, da funzionari dell’Amministrazione finanziaria durante la sosta delle navi nel porto di Livorno, da cui sono conseguite sanzioni ai sensi dell’art. 110 Tulps per il mancato possesso dei nulla osta ex art. 38 della Legge 388/2000 e della licenza ex art. 86 Tulps, alla luce della “potenziale” fruibilità degli apparecchi anche nelle acque territoriali italiane.

Il giudice toscano ha annullato tali pretese sanzionatorie, affermando che, in sede di sopralluogo, gli organi accertatori avrebbero dovuto effettuare accertamenti tecnici rigorosi, non essendo sufficiente – ai fini della dimostrazione dell’illecito – annotare, a verbale, la generica dicitura “apparecchio in funzione”. Il solo fatto che un macchinario sia acceso o presente nella sala non dimostra affatto che i passeggeri ne stiano fruendo (o ne possano fruire) anche quando la nave si trovi in acque territoriali nazionali, soprattutto laddove, come nel caso di specie, molti degli apparecchi erano risultati spenti (con tanto di cartello “non funzionante” applicato sopra di essi), e non erano stati rinvenuti avventori nella sala.
Gli operanti, dunque, per dimostrare l’illecito, avrebbero dovuto eseguire accertamenti tecnici specifici, come ad esempio estrarre e analizzare i dati contenuti nella memoria storica dell’apparecchio, oppure eseguire prove di gioco. In assenza di accertamenti tecnici in tal senso, difetta la prova dell’illecito.

A consolidare ulteriormente le ragioni dei ricorrenti, contribuisce l’espresso rinvio operato dal Tribunale di Firenze agli orientamenti della Corte di Cassazione e ai principi dell’ordinamento comunitario in tema di liberalizzazione dei servizi. In piena continuità con le posizioni della giurisprudenza di legittimità maturate tra il 2025 e il 2026, il Tribunale di Firenze ha confermato che la pretesa di un nulla osta preventivo per gli apparecchi di puro intrattenimento senza premi in denaro confligge con la Direttiva Servizi 2006/123/Ce e con la libertà di stabilimento garantita dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (Tfue). Trattandosi di attività pienamente lecite e disancorate da logiche d’azzardo, difettano, infatti, quelle inderogabili ragioni di ordine pubblico o tutela della salute tali da poter legittimare un ostacolo di tale natura.

 

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