Tar Lazio: confermato stop del Comune di Ciampino ad una sala slot

La Scia di una sala slot non è valida, i giudici del Tar Lazio confermano la decisione del Comune di Ciampino che aveva dichiarato inefficace una Scia di una sala slot per la violazione delle distanze dai luoghi sensibili, un centro giovani e una casa famiglia.

 

La sala slot non può aprire a Ciampino e il Tar Lazio conferma l’inefficacia della Scia. In attesa del merito, lo stop disposto dal Comune laziale è confermato perché “per esercitare l’attività era necessario ottenere preventivamente l’autorizzazione prevista dall’articolo 86 del TULPS, il cui rilascio rientra nelle competenze dell’amministrazione comunale”.

Con una pronuncia di queste ore, il Tar Lazio ha respinto la domanda cautelare presentata contro il provvedimento del Comune di Ciampino, che aveva vietato la prosecuzione dell’attività di una sala giochi e dichiarato inefficace la relativa Scia.

La controversia riguarda l’installazione di slot e apparecchi da divertimento e intrattenimento. Il provvedimento comunale contestato è la disposizione dirigenziale n. 16 del 14 maggio 2026, notificata il giorno successivo.

Per aprire una sala giochi non basta una Scia, la Segnalazione certificata di inizio attività. Per esercitare l’attività era necessario ottenere preventivamente l’autorizzazione prevista dall’articolo 86 del TULPS, il cui rilascio rientra nelle competenze dell’amministrazione comunale. Il Tar ha richiamato anche l’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e l’articolo 4 del decreto legislativo n. 222/2016.

Il tema delle autorizzazioni e delle verifiche sulle distanze era già stato affrontato dal Tar Lazio in una precedente vicenda relativa a una sala giochi di Viterbo.

C’era anche un problema relativo al distanziometro. In effetti, il centro studi frequentato dai giovani è un luogo sensibile inserito nella legge regionale del Lazio n. 5 del 2013.

La sala giochi si trova a una distanza inferiore a quella prescritta dalla normativa regionale rispetto ad alcune strutture individuate dal Comune. La società ricorrente non ha contestato la distanza rilevata, ma la qualificazione di tali strutture come luoghi sensibili.

Il TAR ha ritenuto corretta, allo stato degli atti, l’inclusione del Centro Studi Cesare Pavese. Per i giudici non è decisiva l’eventuale assenza di un accreditamento formale come istituto scolastico: dagli accertamenti risulta infatti che il centro organizzi stabilmente, da ottobre a maggio, corsi per il recupero degli anni scolastici rivolti a studenti di età compresa tra 15 e 19 anni, oltre ad attività di ripetizione frequentate occasionalmente da minori.

Questi elementi consentono, secondo il Collegio, di ricondurre la struttura alla nozione di istituto frequentato prevalentemente da giovani.

In più, il Tar ha confermato anche una casa famiglia tra i luoghi sensibili, visto che si tratta di soggetti vulnerabili, inseriti nella struttura su disposizione delle autorità minorili competenti.

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