Il Movimento 5 Stelle presenta alla Commissione Cultura del Senato un emendamento per rafforzare il divieto di pubblicità dei giochi in ambito sportivo.
Il gioco torna al centro del dibattito politico presso la Commissione Cultura del Senato dove ieri, 10 settembre, è stato presentato dall’onorevole Riccardo Molinari (Lega) il disegno di legge 1120 recante “Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive”, approvato dalla Camera dei Deputati”.
Nel corso della seduta i senatori del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini, Vincenza Aloisio, Barbara Floridia, e Dolores Bevilacqua hanno presentato l’emendamento 5.0.2 che attraverso l’articolo 5-bis propone anche disposizioni sul rafforzamento del divieto di pubblicità dei giochi in ambito sportivo.
Ecco il testo integrale:
ARTICOLO 5-bis
1: In ambito sportivo, rientrano nel divieto di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e successive modificazioni, anche le seguenti fattispecie:
a) le comunicazioni aventi finalità descrittiva, informativa e identificativa dell’offerta di gioco legale;
b) piattaforme di mercati predittivi o intrattenimento sportivo su cui si può scommettere o collegate a operatori del gioco, ovvero piattaforme digitali che consentano, direttamente o indirettamente, forme di scommessa o previsione economica su eventi sportivi;
c) siti satellite di società di scommesse denominati con il proprio brand ma la cui denominazione o estensione contiene altra parola neutra, su cui vengono pubblicati contenuti sportivi di carattere generale, quali risultati o statistiche, e non contengono inviti espliciti a scommettere;
d) aggregatori di risultati, denominazioni e loghi di siti web che formalmente forniscono notizie e aggiornano, anche in tempo reale, sui risultati sportivi, contenenti nel nome un riferimento anche implicito ad altri siti di scommesse online;
e) i servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi operatori su siti web;
f) piattaforme, portali, domini, siti web, comprese le infrastrutture informatiche con sede all’estero, aventi le caratteristiche di cui alle lettere precedenti o che producono contenuti sportivi generici ma richiamano nel nome o nel logo un operatore di betting;
g) la citazione di siti che propongono servizi di gioco, anche non aventi natura promozionale;
h) domini di siti online identificativi di un luogo di svolgimento della relativa attività di gioco;
i) le informazioni relative alle caratteristiche dei vari prodotti e servizi di gioco offerto;
l) l’utilizzo del marchio che identifichi, oltre ai servizi giochi con vincite in denaro o d’azzardo, ulteriori attività, aventi carattere autonomo, compresa la mera denominazione del fornitore.
2: Quota parte dei ricavi generati dalle scommesse sportive, in proporzione non inferiore al 2,5 per cento degli incassi derivanti dall’applicazione delle aliquote del prelievo erariale unico, è destinata al finanziamento di progetti sociali ed educativi legati allo sport, alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva, a pratiche di comportamento virtuoso in ambito sportivo e d’inclusione e coesione sociale attraverso la pratica dello sport amatoriale e dilettantistica, nonché a progetti di contrasto alla ludopatia.
3: Il Ministro dello sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative del comma 2.







