In data 5 agosto il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso alla Commissione Finanze la decisione della Corte di Giustizia europea del 16 luglio 2026 relativa al contenzioso tra Agcom e Google.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha trasmesso in data 5 agosto 2026, diverse decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione europea, relative a cause in cui “la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un’autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell’articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)”.
È quanto viene riportato nei documenti esaminati a Palazzo Montecitorio e Palazzo Madama nel corso delle sedute di giovedì 10 settembre. Tra le sentenze importanti per il settore dei giochi figura “quella della Corte (Seconda sezione) del 16 luglio 2026, causa C-421/24, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) contro Google Ireland Ltd. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/31/CE – Articolo 1, paragrafo 5 – Ambito di applicazione Esclusione dei giochi d’azzardo – Pubblicità dei giochi d’azzardo – Hosting di una siffatta pubblicità – Articolo 14 – Regime di responsabilità dei prestatori di servizi di hosting– Ruolo attivo – Accordo commerciale concluso tra un hosting provider e un destinatario del servizio (Doc. XIX, n. 133) – alla VI Commissione (Finanze)”.
I FATTI ANTECEDENTI E LA SENTENZA DELLA CORTE DII GIUSTIZIA UE
Il 19 luglio 2022 l’Autorità italiana per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) aveva infatti irrogato a Google Ireland Ltd una sanzione di 750mila euro e aveva ordinato di rimuovere da YouTube diversi video che promuovevano i giochi d’azzardo online, in violazione della normativa italiana. Tali video erano stati pubblicati online da un creatore di contenuti vincolato a Google tramite un accordo di partnership commerciale che prevedeva, in particolare, una ripartizione dei ricavi provenienti dalla pubblicità trasmessa prima di ogni video. Tale accordo era stato preceduto da un controllo vertente sul contenuto dei video, sul tema del canale, sui video più visti o più recenti, nonché sui relativi metadati.
Nella sua sentenza, la Corte puntualizzava che “il diritto dell’Unione esclude i giochi d’azzardo dall’ambito di armonizzazione in materia di commercio elettronico, nonché tutte le attività che vi sono connesse, a causa di considerevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale che sussistono in merito tra gli Stati membri”.
Tuttavia, l’attività di hosting online “non è intrinsecamente connessa ai giochi d’azzardo, poiché essa consiste nella memorizzazione di contenuti forniti dall’utente in modo neutro, senza nessuna finalità di promozione. Di conseguenza, l’hosting di contenuti pubblicitari relativi ai giochi d’azzardo online non rientra nell’esclusione prevista dal diritto dell’Unione, bensì invece nella normativa europea sul commercio elettronico”.
Inoltre, al fine di beneficiare della deroga alla responsabilità relativa ai contenuti pubblicati su una piattaforma, l’operatore deve agire in qualità di “prestatore intermediario”, ossia svolgere un’attività puramente tecnica, automatica e passiva, che escluda qualsiasi conoscenza o controllo delle informazioni trasmesse o memorizzate. “Ciò – prosegue l’Ue in una nota – non si verifica qualora un operatore esamini, allo scopo di concludere un accordo di partnership commerciale, il tema principale di un canale di video, i video più visti o più recenti di tale canale, nonché i relativi metadati. L’operatore acquisisce pertanto una conoscenza concreta del contenuto essenziale di un insieme di video e non può quindi sostenere di agire in qualità di prestatore intermediario”.







