Gioco, interpretazioni e stanziamenti protagonisti in aula nei due rami del Parlamento

Le Aule di Camera e Senato esaminano dei disegni di legge che recano importanti disposizioni in materia di gioco, ecco il calendario dei lavori.

 

I lavori dei due rami del Parlamento sono ripresi a pieno ritmo e nel calendario dei lavori entrano a forza disposizioni in materia di gioco, che la prossima settimana saranno esaminate sia dall’Aula della Camera che da quella del Senato.

Per il 14 settembre è infatti in calendario a Montecitorio la discussione del disegno di conversione in legge del decreto Carburanti, in un testo, licenziato dalla commissione Finanze, dove sono confluite pure le disposizioni sul gioco contenute nel Dl di fine agosto che era stato originariamente assegnato in Senato, poi restituito al Governo e infine inviato alla Camera.

Il Servizio studi di Camera e Senato spiega dettagliatamente le norme contenute.

L’articolo 2-ter, inserito in sede referente alla Camera, conferma quanto stabilito con l’articolo 3, commi 3-7, del decreto-legge n. 153 del 2026. Nello specifico, stabilisce che si qualificano, in ogni caso, ai fini fiscali (Ires), come spese di rappresentanza (anziché di pubblicità) i seguenti investimenti sostenuti dai concessionari di giochi pubblici per conto dello Stato: (i) investimento annuale dello 0,2 per cento dei ricavi netti (entro un importo non superiore a 1 milione di euro per anno) in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile; (ii) campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi coerenti con l’esigenza di promuovere la prevenzione e il contrasto del gioco patologico.
Si stabilisce che non sono deducibili, ai fini dell’imposta sui redditi (Ires) e dell’Irap, le spese che remunerano una sponsorizzazione di giochi e scommesse vietata.
Tali disposizioni si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d’imposta 2026, per i soggetti solari).
Le relative entrate tributarie sono accertate annualmente, con decreto del Mef, nonché destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

La norma in questione riproduce il contenuto dell’articolo 3, commi 3-7, decreto-legge n. 153 del 2026, in vigore dal 27 agosto 2026. Tale decreto legge viene abrogato, facendone salvi gli effetti, dal comma 1-bis, dell’articolo 1 della legge di conversione del presente decreto-legge, anch’esso introdotto alla Camera.
A seguito dell’abrogazione del citato decreto-legge, si conferma, al fine di garantire la continuità normativa, la vigenza delle disposizioni in questione introducendole all’articolo 2-ter nel decreto-legge n. 133 del 2026.

L’articolo 2-ter, comma 1, introduce una norma di carattere speciale rispetto ai criteri ordinari di qualificazione delle spese di rappresentanza e di pubblicità di cui all’articolo 108 del d.P.R. n. 917 del 1986 (c.d. “Testo unico delle imposte sui redditi – Tuir”), al fine di tener conto dell’evoluzione dei criteri elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
La relazione illustrativa al decreto-legge n. 153 del 2026 chiarisce che l’intervento tiene conto dell’evoluzione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza ai fini della distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza. Secondo l’orientamento tradizionalmente espresso dalla Corte di cassazione, costituiscono spese di rappresentanza quelle sostenute per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre sono riconducibili alle spese di pubblicità o propaganda quelle relative a iniziative dirette, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi o servizi o, comunque, all’incremento delle vendite.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2008, adottato in attuazione dell’articolo 108 del TUIR, ha individuato, ai fini dell’inerenza delle spese di rappresentanza, anche il carattere della gratuità delle erogazioni e la loro idoneità a generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha tuttavia precisato che la gratuità non costituisce, di per sé, il criterio esclusivo di distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità, rappresentando piuttosto uno degli elementi valutabili nell’ambito della complessiva qualificazione della spesa.

In particolare, la Corte di cassazione, con l’ordinanza 13 settembre 2025, n. 25143, ha ribadito che il criterio discretivo tra le due categorie deve essere individuato negli obiettivi immediatamente perseguiti attraverso l’esborso: alla categoria delle spese di pubblicità sono riconducibili le iniziative aventi una finalità promozionale specificamente incentrata sui prodotti o servizi e direttamente orientata alla loro vendita, mentre costituiscono spese di rappresentanza le iniziative rivolte prevalentemente alla promozione dell’impresa, della sua immagine e del suo prestigio, anche quando dalle stesse possa derivare indirettamente un incremento delle vendite. Tale impostazione è stata ritenuta coerente anche con la nozione di pubblicità elaborata dalla giurisprudenza dell’Unione europea.
Nello specifico, inserendo il nuovo comma 2-bis nel citato articolo 108 del Tuir, stabilisce che si qualificano, in ogni caso, come spese di rappresentanza (anziché di pubblicità) gli investimenti sostenuti dai concessionari di giochi pubblici per conto dello Stato, ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 41 del 2024, ovverosia: l’investimento annuale di una somma di denaro pari allo 0,2 per cento dei suoi ricavi netti (entro un tetto massimo non superiore a 1 milione di euro per anno) in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa, sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave costituito presso il Ministero della salute. Tale somma è compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e informazione, e, comunque, in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali del concessionario (articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 41 del 2024); le campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi anche a fini sociali e comunque coerenti con l’esigenza di promuovere la prevenzione e il contrasto del gioco patologico, che il concessionario può sostenere, con oneri a proprio carico e con indicazione del proprio logo o marchio, ad ulteriore tutela e protezione dei giocatori più vulnerabili (articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 41 del 2024).

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 41 del 2024 (richiamato dalla nuova disposizione in commento), si definisce “concessionario”: la persona giuridica di diritto privato che esercita pubbliche funzioni nelle attività di gestione, esercizio e raccolta di gioco pubblico per conto dello Stato, avendone ottenuto un formale titolo concessorio a seguito di gara pubblica europea.
Tale qualificazione è finalizzata ad individuare il trattamento fiscale applicabile, ai sensi dell’articolo 108 del Tuir, a tali spese.
In tal modo, come chiarito nella relazione illustrativa al decreto-legge n. 153 del 2026, la nuova disposizione attribuisce una qualificazione tributaria certa e uniforme ai suddetti investimenti effettuati dai concessionari, sottraendone la qualificazione fiscale a una valutazione, caso per caso, della concreta finalità promozionale.
In particolare, la relazione illustrativa al citato decreto-legge n. 153 del 2026 chiarisce che la ratio della disposizione del nuovo comma 2-bis è quella di qualificare espressamente come spese di rappresentanza gli investimenti previsti dall’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 41 del 2024, quando sostenuti dai concessionari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, evitando che modalità differenti di realizzazione delle iniziative o la diversa intensità della componente promozionale possano determinare trattamenti
tributari differenti.

Resta fermo, prosegue la relazione, che la suddetta qualificazione come spese di rappresentanza opera esclusivamente ai fini tributari e limitatamente agli investimenti e ai soggetti espressamente individuati dalla disposizione (concessionari ex articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 41 del 2024), senza incidere sulla qualificazione, ai fini della disciplina di settore, delle attività poste in essere dai concessionari. In altri termini, si esclude che la qualificazione automatica – quale spesa di rappresentanza – possa estendersi indistintamente a soggetti diversi che sostengano spese aventi natura o finalità analoghe.
Per rafforzare l’intento della nuova disposizione, la medesima relazione illustrativa richiama l’allegato A alla delibera n. 200/26/Cons (recante “Atto integrativo delle linee guida per le campagne di comunicazione contro i disturbi da gioco d’azzardo” ad integrazione delle Linee guida della delibera Agcom n. 132/19/Cons) che disciplina le campagne informative e le iniziative di comunicazione responsabile previste dall’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 41 del 2024, con la seguente duplice finalità:
1. favorire una comunicazione efficace nella prevenzione e nel contrasto dei disturbi da gioco d’azzardo;
2. impedire che la comunicazione sociale o di “pubblicità progresso” sia utilizzata per aggirare il divieto di pubblicità e sponsorizzazione stabilito dall’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018.

Il comma 2 stabilisce che non sono deducibili, ai fini delle imposte sui redditi (Ires) e dell’Irap, le spese di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018 sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono: comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo; o servizi informativi di comparazione di quote o offerte.
La relazione tecnica al decreto-legge n. 153 del 2026 chiarisce che la disposizione di cui al comma 4 [comma 2] interviene sulle ipotesi in cui il costo remunera una sponsorizzazione vietata dall’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, rendendolo fiscalmente indeducibile, in coerenza con la disciplina dei costi da illecito e con gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in tema di sanzioni e somme direttamente riconducibili alla violazione.

A tale riguardo, si ricorda che l’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018 disciplina il divieto di pubblicità di giochi e scommesse.
In particolare, ai sensi del comma 1, è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici,
digitali e telematici, compresi i social media. Tale divieto è esteso, dal 1° gennaio 2019, anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni , programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo.
Invece, sono escluse dal divieto: (i) le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009, (ii) le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 del d.P.R. n. 430 del 2001, e (iii) i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Per l’efficacia temporale delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, si veda la disposizione di coordinamento introdotta, in sede referente alla Camera, all’articolo 3-bis, comma 2, del presente decreto-legge (si rinvia alla relativa scheda del presente dossier di documentazione).

Il comma 3 ripropone le medesime disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 nell’ambito del decreto legislativo n. 117 del 2026 (c.d. “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi”) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027 (con conseguente abrogazione delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 917 del 1986).
In particolare, nell’articolo 117 del citato decreto legislativo n. 117 del 2026 vengono inseriti i nuovi commi 2-bis e 2-ter che ripropongono, rispettivamente, il contenuto dei commi 1 (qualificazione come spese di rappresentanza degli investimenti sostenuti dai concessionari di giochi) e 2 (indeducibilità, ai fini dell’Ires e dell’Irap, delle spese che remunerano una sponsorizzazione vietata) del presente articolo.

Il comma 4 individua la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. Nello specifico le nuove disposizioni si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d’imposta 2026, per i soggetti solari).

Infine, il comma 5 prevede una disposizione di carattere procedurale secondo la quale il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto da adottarsi con cadenza annuale, accerta le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui commi da 1 a 3.
Per espressa previsione normativa, le maggiori entrate così accertate sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Sempre la settimana prossima, ma in data ancora da fissare visto gli altri temi in discussione, l’Aula del Senato esaminerà il Rendiconto dell’amministrazione finanziaria dello Stato per il 2025 e l’Assestamento di bilancio per il 2026; quest’ultimo disegno di legge, in particolare, aumenta gli stanziamenti per pagare e vincite ai giochi e i relativi aggi.

 

 

 

foto di Gianmarco Boscaro su Unsplash