Redazioni, marchi e LED: le nuove linee guida Agcom sull’infotainment oggetto della consultazione

La bozza di revisione delle Linee guida sul Decreto Dignità condiziona l’esclusione dal divieto pubblicitario a requisiti editoriali, grafici e funzionali cumulativi.

Redazioni identificabili, direttori responsabili, marchi autonomi e nessun collegamento funzionale con le piattaforme di gioco dello stesso gruppo. Sono alcuni dei requisiti che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) propone per le attività di infotainment riconducibili ai concessionari, secondo la bozza di modifica delle Linee guida sul divieto di pubblicità del gambling.

L’Autorità ha avviato il percorso di revisione delle esclusioni previste dalla delibera 132/19/CONS nell’ottobre 2026. Il testo della proposta consente ora di esaminare nel dettaglio un intervento destinato a incidere sulle strategie di comunicazione degli operatori, sulle sponsorizzazioni sportive e sui portali informativi collegati al betting. Il documento resta una bozza: numero e data della delibera non risultano compilati nel testo esaminato, e le disposizioni illustrate non vanno confuse con regole già definitive.

Il divieto generalizzato di pubblicità, anche indiretta, introdotto dal Decreto Dignità (DL 87/2018) rimane il quadro di riferimento. La revisione riguarda l’esclusione per i marchi che identificano, oltre al gioco, attività ulteriori dotate di effettiva autonomia.

Dai domini .live e .sport alla revisione delle esclusioni

Il punto di partenza è la delibera 200/26/CONS, con cui AGCOM ha affrontato il tema delle campagne di comunicazione contro i disturbi da gioco d’azzardo. In quell’occasione l’Autorità aveva richiamato l’utilizzo di segni distintivi riconducibili ai concessionari accompagnati da estensioni come «.live», «.sport» o «.news», denominazioni che in determinate circostanze possono assumere una funzione promozionale o elusiva del divieto.

Da qui l’intervento sulle esclusioni delle Linee guida del 2019, che consentono l’impiego di un marchio condiviso tra attività di gioco e altre attività autonome, purché non vi siano ambiguità sull’oggetto della comunicazione. La nuova impostazione punta a superare una valutazione prevalentemente formale: non sarà sufficiente affiancare al marchio di un concessionario una denominazione riferita allo sport o all’informazione, occorrerà dimostrare che dietro quel marchio esista un’attività autonoma, concretamente esercitata e riconoscibile come tale.

Informazione sportiva, servono ROC, direttore responsabile e contenuti originali

Per beneficiare dell’esclusione, le attività ulteriori rispetto al gioco dovranno essere esercitate stabilmente, con una propria organizzazione, risorse dedicate e processi produttivi autonomi, senza limitarsi a una funzione accessoria o strumentale rispetto all’offerta di gioco né essere concepite come strumenti di acquisizione del traffico verso le piattaforme dei concessionari.

Per i servizi di informazione e i contenuti editoriali la proposta richiede l’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), laddove ne ricorrano i presupposti, insieme a un direttore responsabile individuato, una redazione identificabile, aggiornamenti periodici effettivi e verificabili e contenuti originali. Il testo contiene una previsione specifica: i soggetti che dichiarano che il proprio sito non costituisce testata giornalistica perché privo di periodicità non potranno invocare l’esclusione.

Niente link, conto unico o codici promozionali verso le piattaforme

La separazione tra attività editoriale e offerta di gambling dovrà essere anche tecnologica e funzionale. Le attività che intendono beneficiare dell’esclusione non potranno veicolare, in alcuna sezione o funzionalità, collegamenti ipertestuali, reindirizzamenti, banner, codici promozionali o altri strumenti che consentano o agevolino l’accesso all’offerta di gioco dello stesso operatore o di società del medesimo gruppo. Il divieto proposto comprende credenziali condivise, sistemi di registrazione o conto unico e manifestazioni a premio.

Quanto ai marchi, le attività ulteriori dovranno essere contraddistinte da un marchio specifico, registrato per classi merceologiche non connesse ai prodotti e ai servizi di gioco con vincita in denaro. Nelle relative comunicazioni non potranno essere riprodotti lettering, gamma cromatica, payoff, simbolo figurativo o altri elementi di identità visiva propri del marchio di gioco; in presenza di componenti denominative comuni, gli elementi distintivi dell’attività ulteriore dovranno avere rilevanza grafica almeno equivalente a quella del marchio condiviso. Esclusa anche la presenza di quote, pronostici, jackpot, bonus, schedine, interfacce di gioco e meccanismi premiali. L’utilizzo del numero di concessione, del marchio istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli o delle avvertenze obbligatorie sui rischi del gioco viene considerato indice della riconducibilità del messaggio all’offerta di gambling.

Sponsorizzazioni, LED e keyword advertising sotto esame rigoroso

La bozza introduce un criterio di valutazione rafforzata per le comunicazioni diffuse attraverso sponsorizzazioni, cartellonistica, sistemi luminosi LED e altri mezzi collocati in contesti sportivi. AGCOM motiva la cautela con la vicinanza tra questi strumenti e l’offerta di gioco, che può favorire forme di richiamo pubblicitario anche quando il marchio si riferisce formalmente a un’attività autonoma. Nella formulazione proposta non si tratta di un divieto automatico di sponsorizzazione per ogni attività riconducibile a un gruppo del gaming, ma di un esame particolarmente rigoroso sull’effetto concreto della comunicazione.

La stessa cautela viene estesa ai servizi di posizionamento pubblicitario a pagamento basati su parole chiave relative a giochi, scommesse o marchi degli operatori, e alle comunicazioni pubblicate su siti dedicati all’offerta, al confronto o alla recensione dei servizi di gioco. Il richiamo ai siti di confronto e recensione compare nella disciplina della valutazione rafforzata e non equivale, di per sé, a un divieto generalizzato della comparazione delle quote.

Una clausola generale chiude l’impianto: anche con i requisiti organizzativi, editoriali e grafici formalmente rispettati, l’esclusione non opera se dal complesso del messaggio, del mezzo, del contesto di diffusione e del pubblico raggiunto emerge un collegamento promozionale con l’offerta di gioco. Per la verifica l’Autorità potrà richiedere documentazione su titolarità e registrazione dei marchi, organizzazione dell’attività ulteriore, flussi di traffico e rapporti economici con l’attività di gambling.

Il testo prevede trenta giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito AGCOM per presentare contributi, proposte di modifica ed emendamenti motivati alle disposizioni contenute nell’allegato, con possibilità di richiedere un’audizione. Poiché la bozza esaminata non riporta ancora numero e data di pubblicazione, non è ricavabile una scadenza calendariale certa. Il responsabile del procedimento indicato è Davide Gallino, della Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali dell’Autorità.

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