Ricariche conti gioco, Adm: ‘I requisiti tecnici per garantire la tracciabilità’

Pubblicata l’attesa determina direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sulle ricariche nei Pvr.

 

“L’Agenzia, nel pieno rispetto delle disposizioni settoriali in materia di servizi di pagamento, è tenuta ad individuare specifici criteri oggettivi e requisiti tecnici a cui gli strumenti finanziari e di pagamento devono adeguarsi al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari“.

Questa una delle premesse da cui parte l’attesa determinazione direttoriale del direttore giochi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Mario Lollobrigida, sulle modalità di ricarica e i sistemi di pagamento nei Pvr, i punti vendita ricariche.

Agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è dedicato l’articolo 1 del provvedimento, che statuisce che il concessionario “utilizza per le operazioni di addebito e accredito delle somme sui conti di gioco, esclusivamente, strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e “utilizza conti correnti bancari o postali dedicati, ad esso intestati, per la custodia e la gestione delle somme giacenti sui conti di gioco di titolarità dei giocatori, comunicando ad Adm le coordinate bancarie dei conti correnti medesimi e degli strumenti di pagamento utilizzati per la movimentazione delle somme e per il pagamento delle vincite”.

Quanto alla ricarica dei conti di gioco tramite strumenti di pagamento alternativi al contante disciplinati dalle disposizioni settoriali in materia di servizi di pagamento (siamo all’articolo 2), “ai fini della ricarica dei conti di gioco, sono strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i servizi e gli strumenti di pagamento offerti da un prestatore di servizi di pagamento italiano o stabilito nell’Unione che consentono di trasferire fondi identificando, univocamente, ordinante e beneficiario e registrando data, importo e causale della transazione” e “si definisce strumento di pagamento ‘qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate per disporre un ordine di pagamento’”. Rientrano ella nozione di strumento di pagamento tracciabile il bonifico, l’addebito diretto, una carta di pagamento, una carta prepagata.

Venendo all’articolo 3 sulla ricarica dei conti di gioco tramite strumenti di pagamento di cui all’articolo 2, lettera m), punti 1) e 2), del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, sono strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari anche gli strumenti di pagamento quelli che abbiano i seguenti requisiti:  identificazione del soggetto che acquista lo strumento di pagamento e corrispondenza tra quest’ultimo e il titolare del conto di gioco oggetto di adeguata verifica; utilizzabilità del pagamento esclusivamente per ricaricare il conto di gioco del titolare dello strumento di pagamento; immodificabilità dell’operazione di pagamento; possibilità che lo strumento di pagamento sia ricaricabile solamente da parte del titolare, appositamente identificato, dello strumento stesso, tramite pin/voucher o diverse modalità, che siano, comunque, univocamente associati allo strumento di pagamento; non trasferibilità del pagamento a terzi; idoneità dello strumento di pagamento a consentire l’identificazione del relativo titolare.
Queste caratteristiche e requisiti “sono attestati, sotto la propria responsabilità, dagli operatori che emettono lo strumento di pagamento, tramite una relazione asseverata da un soggetto terzo” e “prima della presentazione della relazione asseverata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il concessionario verifica la sussistenza delle caratteristiche e dei requisiti di cui al comma 1 sulla base delle attestazioni contenute nella relazione medesima. Per lo svolgimento dei controlli di competenza, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette dette relazioni alla Guardia di Finanza e alla Banca d’Italia, unitamente al nominativo del concessionario di riferimento”.

La presentazione di questa relazione “consente al concessionario l’utilizzo dello strumento di pagamento asseverato”. Gli strumenti di pagamento “già in uso da parte dei concessionari e che siano rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 rimangono transitoriamente validi ed utilizzabili fino al 31 marzo 2027”.

Nell’articolo 4 l’attenzione è sulla registrazione contabile delle operazioni di ricarica dei conti di gioco: “Le operazioni di ricarica dei conti di gioco effettuate presso i punti vendita ricariche (…) nonché quelle effettuate con pagamenti in contanti devono essere registrate
direttamente nella contabilità del concessionario ovvero registrate nella contabilità dei punti vendita ricariche e trasmesse con le modalità previste dalle Regole tecniche della concessione nella contabilità del concessionario, anche al fine di controllo del limite di ricarica settimanale in contanti”, mentre “le evidenze contabili relative alle operazioni di ricarica dei conti di gioco effettuate mediante gli strumenti di pagamento di cui all’articolo 2 sono mantenute separate e distinte da quelle relative alle operazioni effettuate mediante gli strumenti di pagamento di cui all’articolo 3, nonché da quelle effettuate in contanti”.

Al prelievo dai conti di gioco tramite strumenti di pagamento disciplinati dalle disposizioni settoriali in materia di servizi di pagamento è dedicato l’articolo 5, secondo il quale “ai fini del prelievo delle somme giacenti sui conti di gioco, il titolare del conto di gioco deve indicare un conto di pagamento o uno strumento di pagamento ove accreditare le somme da parte del concessionario” mentre quest’ultimo,  “prima di effettuare l’accredito delle somme, verifica l’effettiva riconducibilità del conto di pagamento o dello strumento di pagamento indicato al titolare del conto di gioco, anche effettuando verifiche presso i prestatori di servizi di pagamento e/o acquisendo copia della documentazione necessaria”.

Al concessionario è fatto divieto di “consentire il prelievo delle somme richieste dal titolare del conto di gioco tramite pagamento presso i punti vendita ricariche ” o “presso altri punti vendita del gioco, anche su rete fisica, anche se riconducibili al medesimo concessionario”.

Infine l’articolo 6 disciplina l’utilizzo dei portafogli elettronici ai fini della movimentazione delle somme dai conti correnti dedicati dei concessionari e per il pagamento delle vincite, stabilendo che “per la movimentazione delle somme presenti sul conto corrente bancario o postale dedicato” e “per il pagamento delle vincite, il concessionario può utilizzare uno o più portafogli elettronici, gestiti da intermediari autorizzati e vigilati, previa comunicazione all’Agenzia e purché venga contestualmente indicata la banca depositaria o tesoriera sulla quale materialmente risiedono le somme dei giocatori ed alla quale rivolgersi quale garante delle stesse”.