Il Consiglio di Stato: ‘No a Pvr nei circoli privati, censura fondata’

Il Consiglio di Stato ritiene fondata la censura di un ricorrente contro la disposizione sull’albo Pvr che li vieta nei circoli privati. concessionari di gioco online in proroga.

 

Con una nuova sentenza, il Consiglio di Stato interviene nuovamente sul divieto di installare dei Pvr, punti vendita ricariche, all’interno di circoli privati, divieto che si giustificherebbe con il fatto che “l’attivazione dei Pvr in locali del tutto privati potrebbe rendere difficoltoso il controllo delle autorità preposte, necessario presidio di legalità” come stabilito al Tar posto che anche i circoli privati sarebbero assoggettati a controllo da parte dell’autorità pubblica.

E spiega in che termini accoglie la “censura”: “La determinazione impugnata  – ossia quella con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sancisce l’obbligo di iscrizione e ne detta le regole – prevede, all’articolo 2, comma 5, che ‘i Punti Vendita Ricariche non possono essere collocati in circoli privati o locali di associazioni, anche se titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 86 del Tulps’.

La disposizione contrasta con il dettato dell’art. 13 del D. Lgs. n. 41/2024, che, nel disciplinare l’Albo dei Pvr si riferisce ai «soggetti che esercitano» tale attività «titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del Tups»: disposizione che non opera alcuna esclusione dei circoli e associazioni private ma li sottopone alla disciplina che regola l’istituito Albo”.

Ne deriva che “Adm ha quindi imposto un divieto non contemplato dalla norma di legge e non riconducibile all’esercizio dei poteri attribuiti dall’art. 13 del D. Lgs. n. 41/2024 in tema di istituzione e gestione dell’Albo da intendersi circoscritti a quanto previsto dalla normativa primaria e dai principi ricavabili dalla normativa sovraordinata.

Non può infatti che rilevarsi come la prescrizione censurata determini una restrizione della libertà di iniziativa economica, da ritenersi riconosciuta anche a circoli e associazioni che siano abilitati all’esercizio di attività economiche, stante anche il principio generale di neutralità della forma”.

Tale restrizione si sostanza in “un divieto assoluto, che incide anche sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione di servizi (…) e che non risulta proporzionato rispetto alle finalità di controllo e prevenzione che intende perseguire posto che la legittima esigenza di consentire controlli e, in generale, di assicurare il rispetto del complesso delle disposizioni che regolano l’attività del gioco non può essere perseguito mediante l’apposizione di un divieto che comprima in modo assoluto la libertà di iniziativa economica”.

Al contrario, “tale legittima esigenza va perseguita operando un bilanciamento e contemperamento dei diversi interessi coinvolti; non escludendo ex se l’attività ma predisponendo regole e misure di controllo effettivo che consentano di reprimere le eventuali condotte illecite”.

In ragione di quanto esposto la disposizione di cui all’art. 2, comma 5, della determina direttoriale “deve ritenersi illegittima e deve essere, pertanto, annullata, fatto salvo il potere di Adm di disciplinare e regolare le modalità di controllo, nel rispetto del quadro normativo e giurisprudenziale esposto, nei limiti di quanto funzionale a verificare l’effettiva l’osservanza del complesso di regole che disciplinano il gioco”.