Il Tar Lazio dà ragione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e conferma la legittimità delle proroghe onerose delle concessioni di slot e Vlt.
“Le due proroghe tecniche che hanno esteso la durata della concessione stipulata da Cirsa con Adm (nel 2013 Ndr) non hanno ex se alterato in maniera rilevante l’originario equilibrio della concessione risultante dal bando e dal relativo provvedimento di aggiudicazione, poiché, se è vero che il legislatore ha previsto che la protrazione del rapporto concessorio fosse a carattere oneroso, è del pari vero che i concessionari (ivi inclusa Cirsa) hanno potuto godere, per effetto della proroga, di una estensione del periodo di esecuzione che, nonostante le sopravvenienze verificatesi prima delle due contestate proroghe tecniche, continua ad essere remunerativa per gli stessi, il che esclude in radice la rilevante alterazione dell’equilibrio economico-finanziario e l’aggravamento imprevisto e ingiustificato del rischio operativo.”
Questa una delle constatazioni “in diritto” che hanno portato il Tar Lazio a respingere, con sentenza, il ricorso presentato dal concessionario contro i provvedimenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che disponevano le proroghe onerose delle concessioni per la gestione della rete telematica degli apparecchi Awp e Vlt.
I giudici sottolineano inoltre che “Adm, nella fattispecie in esame, non era tenuta ad avviare alcun procedimento volto alla ricostituzione dell’equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio, né poteva consentire a Cirsa di aderire parzialmente alla proroga tecnica – selezionando una quantità inferiore di apparecchi Vlt rispetto a quelli originariamente opzionati e in esercizio, come richiesto con l’istanza respinta con le note impugnate – poiché nessuna previsione contenuta nelle due Proroghe Tecniche in questione le ha attribuito un potere di rinegoziazione”.
A tal proposito, il Tar ricorda che la Corte di giustizia europea ha sì chiarito che la direttiva sulle concessioni è applicabile ai rapporti affidati prima della sua entrata in vigore ma successivamente prorogati mediante una disposizione legislativa, ma ha però stabilito che il diritto dell’Unione non impone necessariamente all’amministrazione aggiudicatrice di possedere il potere discrezionale di modificare le condizioni della concessione quando eventi imprevedibili incidono sul rischio operativo di tale concessione in condizioni normali, finché perdurino tali eventi e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio di detta concessione”.
Nella sentenza i giudici evidenziano, in riferimento “al periodo pandemico – unica sopravvenienza di carattere non normativo invocata da Cirsa per supportare l’illegittimità dell’operato di Adm”, che “la concessione sottoscritta da Cirsa nel 2013 non garantiva volumi minimi di gioco, margini fissi di guadagno, un livello costante della domanda né, tantomeno, prevedeva misure di contenimento di eventuali crisi, eventi macroeconomici o circostanze straordinarie che si sarebbero potute verificare in executivis.
Va, poi, aggiunto che, diversamente da altri settori, i concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito mediante apparecchi Awp e Vlt hanno beneficiato di interventi specifici e mirati, finalizzati ad attenuare gli effetti della crisi pandemica sullo svolgimento dell’attività affidata in concessione. In particolare, oltre alle misure generali di sostegno previste per tutti gli operatori economici, i concessionari in parola hanno potuto usufruire delle ulteriori seguenti misure: a) la sospensione della maturazione della base imponibile forfetaria per l’applicazione del Preu; b) la rimodulazione degli adempimenti normativi, anche di carattere convenzionale, mediante rinvii di termini e proroghe; c) la sospensione degli obblighi di adeguamento tecnologico”.
Tali misure “hanno sicuramente attenuato gli effetti sfavorevoli dell’evento pandemico e incidono nella complessiva valutazione inerente alla rilevanza della alterazione dell’equilibrio economico-finanziario della concessione per cui è causa, sicché non può sostenersi, diversamente da quanto dedotto da Cirsa, che l’apprezzamento negativo operato da Adm e sfociato nel gravato diniego del 27 giugno 2023 si ponga in contrasto con il principio di buona fede.
Oltretutto, con le contestate proroghe tecniche, il legislatore ha di fatto consentito ai concessionari di recuperare gran parte della perdita di redditività sperimentata nel periodo pandemico, come affermato dalla stessa Cirsa, secondo la quale “il risultato economico ipotizzato nel 2011 (circa 46 miliardi di euro di ricavi) può raggiungersi non prima della seconda metà del 2027 [ossia pochi mesi dopo la scadenza della Seconda Proroga Tecnica, n.d.r.]”.
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