Albo Ries, Tar Lazio: ‘Giusta cancellazione operatore gioco dopo condanna definitiva per testata estorsione’

Il Tar del Lazio conferma l’operato dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che aveva cancellato dall’albo Ries un operatore di gioco condannato per tentata estorsione.

 

“Dal punto di vista motivazionale, il provvedimento è immune da censure. Innanzitutto, ‘La motivazione per relationem degli atti amministrativi è ammissibile quando il provvedimento impugnato richiama sufficientemente i precedenti atti dai quali ha origine, permettendo al destinatario di comprendere pienamente le ragioni della decisione e la natura delle contestazioni’ (Tar Lazio, Roma, Sez. III, n. 6727/26). L’amministrazione ha depositato in giudizio la comunicazione di avvio del procedimento inviata a mezzo Pec, munita di ricevuta di avvenuta consegna, il che smentisce la ricostruzione della parte ricorrente, che peraltro è stata in grado di articolare nel giudizio censure puntuali avverso il provvedimento”.
E “quanto alla collocazione temporale della sentenza di condanna, dal casellario giudiziale prodotto dall’amministrazione emerge che la sentenza della Corte d’Appello di Firenze è divenuta irrevocabile in data -Omissis-, entro il quinquennio ostativo all’iscrizione nell’elenco degli operatori del gioco lecito“.

Queste le motivazioni che hanno portato il Tar Lazio a respingere, con sentenza, il ricorso che era stato presentato da un operatore di gioco di Grosseto, che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’aveva cancellato dal registro Ries, ossia l’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi con vincita in denaro.

La vicenda era nata “a seguito dell’acquisto (…) delle quote” di una preesistente società di gioco da parte del ricorrente. Nell’istanza telematica di variazione dell’iscrizione al Ries il nuovo legale rappresentante attestava “l’insussistenza negli ultimi 5 anni di: condanne con sentenza passata in giudicato od applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per: reati collegati ad attività di stampo mafioso, delitti contro la fede pubblica, delitti contro il patrimonio, reati di natura finanziaria o tributaria, reati riconducibili ad attività di gioco non lecito”, così come richiesto dall’art. 5, comma 1, lett. a), del citato decreto del 2011.

Ma “a seguito di un controllo a campione delle autocertificazioni, l’Ufficio dei Monopoli per la Toscana acquisiva il certificato del casellario giudiziale, dal quale risultava” che il nuovo legale rappresentante “era stato condannato con sentenza del Tribunale di Grosseto” per “il reato di tentata estorsione (artt. 56 e 629 c.p.), alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e multa di euro 600, con sospensione condizionale, confermata in appello con sentenza della Corte d’Appello di Firenze”.
Trattandosi di condanna definitiva per reato contro il patrimonio, intervenuta entro il quinquennio precedente la richiesta di iscrizione, l’Agenzia procedeva a notificare alla società l’avvio del procedimento di cancellazione dall’elenco Ries e successivamente si determinava per la cancellazione della società ricorrente con l’atto gravato in questa sede.

Un iter e motivazioni ritenute del tutto legittime dal Tar, che ” definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge”.