Il Tar Lazio ha rinviato la decisione sul ricorso promosso da un concessionario di gioco online contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che aveva emanato dei provvedimenti ordinando l’accredito di somme vinte grazie ad errori di quota non riconosciuti dovuti a bug o malfunzionamenti.
Il Tar Lazio ha rinviato a data da stabilire l’esame del ricorso promosso da un concessionario di gioco online contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Al centro della controversia ci sono alcune vincite maturate su scommesse relative al mercato “Under/Over tiri in porta”, per le quali l’operatore sostiene che siano stati commessi degli errori nella determinazione delle quote.
Il rinvio è stato disposto con un decreto pubblicato il 15 settembre 2026. La discussione del merito era stata inizialmente programmata per il prossimo 6 ottobre, ma la nuova udienza dovrà essere fissata dal presidente della Seconda Sezione del Tribunale amministrativo.
Le richieste presentate dal concessionario
La vicenda ha avuto origine nel dicembre 2025, quando il concessionario ha trasmesso ad Adm diverse istanze finalizzate a ottenere il riconoscimento dei presunti errori di quota. Le richieste sono state successivamente dichiarate improcedibili dall’Agenzia.
Con un provvedimento del 26 febbraio 2026, i Monopoli hanno quindi intimato all’operatore di accreditare le vincite sui conti di gioco entro tre giorni. Contestualmente, l’Agenzia ha indicato al concessionario la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria competente per chiedere, in base alle singole situazioni, l’annullamento delle ricevute di partecipazione, il riconoscimento dell’errore con il conseguente ricalcolo degli importi oppure la cancellazione integrale delle vincite.
In caso di mancato rispetto dell’ordine, Adm aveva prospettato l’applicazione delle penali previste dalla convenzione di concessione e la possibile sospensione cautelare del collegamento dell’operatore al Totalizzatore Nazionale.
La posizione dell’Agenzia è stata confermata con un ulteriore atto del 19 marzo 2026, attraverso il quale è stato nuovamente richiesto al concessionario di pagare le vincite e di affidare all’autorità giudiziaria la contestazione delle giocate interessate.
Gli atti impugnati davanti al TAR
Il concessionario ha portato la questione davanti al giudice amministrativo, contestando i provvedimenti con cui Piazza Mastai ha ordinato l’accredito delle somme e le comunicazioni che avevano dichiarato improcedibili le precedenti richieste di riconoscimento degli errori.
Il ricorso interessa inoltre, limitatamente alle parti contestate, le direttive adottate dall’Agenzia il 16 febbraio 2026 sulla gestione degli errori di quota non riconosciuti e dei malfunzionamenti o bug dei software di gioco, oltre alla determinazione direttoriale risalente al marzo 2024.
Attraverso successivi motivi aggiunti, l’operatore ha impugnato anche una nota del 26 giugno 2026. Con tale comunicazione Adm aveva richiesto la documentazione attestante l’avvenuto deposito delle azioni civili contro i giocatori che rivendicavano il pagamento delle vincite, prospettando, in caso contrario, il ricorso alle sanzioni previste dalla concessione.
Rinvio disposto per garantire i termini della difesa
La decisione dei giudici amministrativi non riguarda, almeno per il momento, la fondatezza delle contestazioni avanzate dal concessionario. Il differimento dell’udienza è stato determinato esclusivamente da esigenze processuali.
I motivi aggiunti sono stati depositati il 31 luglio, mentre l’ultima notificazione nei confronti di uno dei controinteressati si è perfezionata il 18 agosto. Secondo il Tribunale, queste tempistiche non avrebbero consentito di rispettare integralmente i termini a difesa previsti dalla normativa in vista dell’udienza del 6 ottobre.
Resta pertanto ancora aperta la questione principale: stabilire se siano legittimi gli atti con cui Adm, dopo aver escluso il riconoscimento degli errori di quota segnalati, ha imposto il pagamento delle vincite e rimesso all’autorità giudiziaria competente ogni eventuale contestazione sulle ricevute o sul calcolo delle somme.
Il TAR Lazio non si è quindi pronunciato sul merito del ricorso, limitandosi a rinviarne la trattazione a una data che sarà comunicata successivamente.
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